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17 , comma 7 , l' Amministrazione Provinciale provvederà a chiedere al Comune le opportune integrazioni che si ritenessero necessarie per meglio comprendere la natura della variante , anche attraverso un incontro con i tecnici incaricati , se necessario , sospendendo i termini del procedimento ai sensi della L. 241 / 90. Qualora il Comune non provveda a limitare i contenuti della variante a quanto previsto al comma 7 , art. 17 , LR 56 / 77 , sulla base delle indicazioni provinciali , la Deliberazione provinciale conterrà una specifica " segnalazione "
al
Comune e verrà inviata , per conoscenza , alla Regione Piemonte , Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica .
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Così come indicato nella DGR n. 42-29532 del 1 / 3 / 2000 , Allegato A ,
al
Paragrafo 1 " Adempimenti Comunali " , lettera C ) , " copia delle Deliberazioni e relativi elaborati , assunte dai Comuni ai sensi dell' art .
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Questo comunque non impedisce al Comune di avvalersi di tali mezzi , o di altri ritenuti efficaci ,
al
fine di divulgare la conoscenza della variante in un' ottica di trasparenza e partecipazione .
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2.4 Documentazione della variante È indispensabile ,
al
fine dell' esame istruttorio da parte del competente ufficio provinciale , che la variante adottata dal Consiglio Comunale rispetti contenuti minimi di forma , documentazione , indicazione normativa e descrittiva , indicazioni cartografiche adeguate , e che gli elaborati siano stati approntati da un tecnico abilitato a sottoscriverli .
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Pertanto anche la Provincia , portatrice di interessi sull' uso del territorio , può formulare al Comune osservazioni che esulano dal parere di competenza richiesto dalla LR 56 / 77 , art. 17 , comma 7. Tale opportunità risulta strettamente vincolata alla tempestiva trasmissione degli atti da parte del Comune , dopo l' adozione della variante : è evidente che nell' ambito di un rapporto di collaborazione tra le Amministrazioni dei Comuni e della Provincia , anche
al
fine di cogliere appieno la filosofia del provvedimento legislativo , volto al conseguimento di una pianificazione e programmazione urbanistico-territoriale integrata , il Comune deve mettere l' Amministrazione provinciale nelle condizioni di poter esprimere eventuali osservazioni entro il termine previsto dei 30 giorni dalla data di pubblicazione della variante , indipendentemente dall' iter procedurale previsto dall' art .
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17 , comma 7 , l' Amministrazione Provinciale provvederà a chiedere
al
Comune le opportune integrazioni che si ritenessero necessarie per meglio comprendere la natura della variante , anche attraverso un incontro con i tecnici incaricati , se necessario , sospendendo i termini del procedimento ai sensi della L. 241 / 90. Qualora il Comune non provveda a limitare i contenuti della variante a quanto previsto al comma 7 , art. 17 , LR 56 / 77 , sulla base delle indicazioni provinciali , la Deliberazione provinciale conterrà una specifica " segnalazione " al Comune e verrà inviata , per conoscenza , alla Regione Piemonte , Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica .
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per quanto attiene il settore della distribuzione commerciale
al
dettaglio , si applicano le norme previste dagli indirizzi e criteri di cui all' art .
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Nel caso di varianti parziali di limitata entità e a seguito di istruttoria , l' Amministrazione Provinciale , potendo avvalersi del silenzio assenso , può comunicare
al
Comune interessato , entro i 45 giorni previsti dalla legge , l' intendimento a non procedere con il pronunciamento di compatibilità tramite Deliberazione della Giunta Provinciale .
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Nei casi sopra esposti , la variante è da ritenersi " non accoglibile " per la carenza della documentazione ritenuta essenziale : tale " non accoglimento " sarà formalmente comunicato
al
Comune prima della scadenza dei termini previsti dalla legge .
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Qualora il Comune non provveda o provveda solo in parte agli adempimenti di cui
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presente paragrafo 3.2 , la variante sarà restituita se non sarà ritenuto possibile procedere all' istruttoria assenza documentazione Verifica compatibilità Il ruolo della Provincia è quello di garantire la compatibilità generale delle varianti non strutturali con il Piano Territoriale Provinciale , ( ed implicitamente con i vincoli di legge e con gli strumenti della Pianificazione Territoriale che il P.T.P. ha recepito e con i quali deve essere congruente ) , nonché con i progetti approvati di rilevanza sovralocale , a conoscenza dell' Amministrazione Provinciale .
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tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici generali e attuativi entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della LR sul BUR ( 18 / 11 / 99 ) , nel rispetto delle norme di legge e degli indirizzi e criteri di cui alla DCR n. 563-13414 del 29 / 10 / 99. Tale adeguamento può essere attuato anche attraverso l' adozione di una variante parziale , nel rispetto di quanto previsto al comma 7 , art. 17 , LR 56 / 77. In tal caso , la Provincia è chiamata a valutarne la coerenza rispetto ai progetti sovracomunali approvati e
al
proprio Piano Territoriale , nel quale , così come indicato all' art .
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Pertanto anche la Provincia , portatrice di interessi sull' uso del territorio , può formulare
al
Comune osservazioni che esulano dal parere di competenza richiesto dalla LR 56 / 77 , art. 17 , comma 7. Tale opportunità risulta strettamente vincolata alla tempestiva trasmissione degli atti da parte del Comune , dopo l' adozione della variante : è evidente che nell' ambito di un rapporto di collaborazione tra le Amministrazioni dei Comuni e della Provincia , anche al fine di cogliere appieno la filosofia del provvedimento legislativo , volto al conseguimento di una pianificazione e programmazione urbanistico-territoriale integrata , il Comune deve mettere l' Amministrazione provinciale nelle condizioni di poter esprimere eventuali osservazioni entro il termine
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Questo comunque non impedisce
al
Comune di avvalersi di tali mezzi , o di altri ritenuti efficaci , al fine di divulgare la conoscenza della variante in un' ottica di trasparenza e partecipazione .
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Le integrazioni richieste con riferimento a quanto indicato
al
precedente paragrafo 2.2 , punti 1 ) , 2 ) , 3 ) , 4 ) , dovranno essere adottate con apposita Deliberazione del Consiglio Comunale , da trasmettere alla Provincia .
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B ) Documenti di carattere tecnico : - Relazione Illustrativa contenente le motivazioni di adozione della variante , e la descrizione di ogni singola modifica , opportunamente riferita a quanto riportato in cartografia ; - Tavole del PRG vigente , alle diverse scale con indicazione delle aree oggetto di variante ; - Tavole della variante adottata ; tale documentazione risulta indispensabile
al
fine di consentire la puntuale comparazione tra lo strumento in vigore e le previsioni della variante ; - Testo completo delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente .
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In questa logica spetta pertanto al Comune garantire e certificare che la variante adottata risponda ai requisiti richiesti dal sunnominato comma 7 , in quanto è il Consiglio Comunale , in sede di adozione , a garantire la congruità rispetto alla norma di Legge ; spetta inoltre
al
Comune verificare le percentuali di incremento delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità , nonché l' eventuale superamento dei limiti ammessi , mediante l' adozione di più varianti parziali successive , ( nel qual caso la procedura prevista al comma 7 , art. 17 , non può trovare applicazione ) , anche in virtù del fatto che i poteri di approvazione delle varianti sono di competenza del Consiglio Comunale .
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Relazione , dei progetti sovracomunali approvati ( per progetti approvati si intendono quelli che lo sono almeno a livello preliminare o che costituiscono oggetto di accordi di programma o di altri atti di concertazione similari ) , che esplichino la loro valenza nell' ambito della variante proposta ; - Relazione geologico-tecnica , e i relativi elaborati cartografici , con riferimento alle aree oggetto di variante , qualora interessate da nuovi o opere All' arrivo della documentazione del Comune , con la quale si richiede l' espressione del parere della Provincia sulla variante trasmessa , l' ufficio istruttore provvederà ad inviare
al
Comune interessato una nota con la quale si da atto dell' arrivo della nota comunale , con individuazione del responsabile del Procedimento e , se nel caso , del funzionario responsabile dell' istruttoria .
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17 , LR56 / 77 ; 3 ) la variante individua previsioni tecnico-normative con rilevanza limitata
al
territorio comunale ; 4 ) la variante è compatibile con i Piani sovracomunali ( PTR , PSFF , PAI , ecc ...
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In questa logica spetta pertanto
al
Comune garantire e certificare che la variante adottata risponda ai requisiti richiesti dal sunnominato comma 7 , in quanto è il Consiglio Comunale , in sede di adozione , a garantire la congruità rispetto alla norma di Legge ; spetta inoltre al Comune verificare le percentuali di incremento delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità , nonché l' eventuale superamento dei limiti ammessi , mediante l' adozione di più varianti parziali successive , ( nel qual caso la procedura prevista al comma 7 , art. 17 , non può trovare applicazione ) , anche in virtù del fatto che
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1.4 Osservazioni alla variante Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione della variante , tutti i soggetti portatori di interessi pubblici e privati possono presentare
al
Comune osservazioni e proposte alla variante adottata .
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