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148 e 261 c.c. , relative al contributo per il mantenimento del figlio ,
al
quale è tenuto il genitore naturale , non rientrano tra quelle nelle quali il P.M. deve intervenire a pena di nullità ( Cass .
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709 c.p.c. Quanto alla parte ricorrente , la medesima norma consente la possibilità di depositare innanzi al G.I. una semplice memoria integrativa del ricorso , allo scopo di renderlo conforme , ove così non fosse ab origine ,
al
contenuto minimo necessario di un ordinario atto di citazione .
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In particolare , nell' assegnare
al
resistente il termine di gg .
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Non è però meno chiaro che , proprio per la sua collocazione ab initio del percorso giudiziale e per l' ampiezza dei poteri attribuiti
al
magistrato , l' udienza presidenziale rappresenta uno dei momenti più importanti del procedimento , del quale è destinata a regolare , anche per lungo tempo , le sorti ed i contenuti .
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166 c.p.c. ) , l' ordinanza presidenziale deve contenere l' avvertimento
al
convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all' art .
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L' ordinanza deve contenere l' avvertimento
al
convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all' articolo 167 del codice di procedura civile e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d' ufficio .
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189 c.p.c. , dovrebbero essere precisate le conclusioni di merito interamente anche nell' ipotesi di rimessione della causa
al
Collegio per una decisione parziale e che nell' eventualità di emissione di una sentenza non definitiva il Collegio stesso può impartire distinti provvedimenti per l' ulteriore istruzione della causa ( art. 279 II° comma n. 4 c.p.c. ) .
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167 III° comma c.p.c. , di chiedere
al
G.I. la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini di legge .
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709-ter c.p.c. , espressamente destinata a disciplinare esclusivamente le controversie insorte tra i genitori in ordine all' esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell' affidamento dei figli minori , ne ha attribuita la competenza
al
giudice del procedimento in corso ed ha altresì disposto che per i procedimenti di cui all' art .
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c.c. , ha peraltro determinato - in sintonia con l' esigenza di evitare che i minori ricevano dall' ordinamento un trattamento diseguale a seconda che siano nati da genitori coniugati oppure da genitori non coniugati , oltre che di escludere soluzioni interpretative che comportino un sacrificio del principio di concentrazione delle tutele , che è aspetto centrale della ragionevole durata del processo - una attrazione , in capo allo stesso giudice specializzato , della competenza a provvedere , altresì , sulla misura e sul modo con cui ciascuno dei genitori naturali deve contribuire
al
mantenimento del figlio ( Cass .
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Si pensi , a titolo meramente esemplificativo , alla contemporanea pendenza , in giudizi diversi ed autonomi di separazione e di divorzio , delle seguenti questioni : - affidamento e mantenimento dei figli ; - assegnazione della casa coniugale ; - richiesta di uno dei coniugi di un contributo
al
proprio mantenimento ex art. 156 c.c. e di un assegno ai sensi dell' art .
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10. Con l' ordinanza di cui
al
comma 8 , il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa , che deve avere il contenuto di cui all' articolo 163 , terzo comma , numeri 2 ) , 3 ) , 4 ) , 5 ) e 6 ) , del codice di procedura civile e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167 , primo e secondo comma , dello stesso codice nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d' ufficio .
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Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi , si applica la procedura di cui
al
comma 8. DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2011 , n. 43 Attuazione della direttiva 2008 / 110 / CE che modifica la direttiva 2004 / 49 / CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie .
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In assenza di una disposizione ad hoc , possono ipotizzarsi le seguenti soluzioni : - alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. il G.I. , omessa la concessione dei termini di cui
al
sesto comma della predetta norma , può autorizzare la precisazione delle conclusioni limitatamente alla sola pronunzia di separazione : in tal caso , il Collegio emetterà sentenza non definitiva nonchè contestuale ordinanza di rimessione della causa innanzi al G.I. e di assegnazione dei termini anzidetti ; - alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. il G.I. , ove ne ravvisasse l' opportunità , potrà concedere alle parti i termini di cui all' art .
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7. I coniugi devono comparire davanti
al
presidente del tribunale personalmente , salvo gravi e comprovati motivi , e con l' assistenza di un difensore .
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11. All' udienza davanti
al
giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183 , commi primo , secondo , quarto , quinto , sesto e settimo , del codice di procedura civile .
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709-ter e 710 c.p.c. - 5. La competenza relativa all' affidamento ed
al
mantenimento dei figli naturali .
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5. La competenza relativa all' affidamento ed
al
mantenimento dei figli naturali La legge n. 54 / 2006 non ha , purtroppo , positivamente ed esplicitamente risolto l' annoso dilemma relativo alla ripartizione della competenza per materia a conoscere delle questioni relative all' affidamento ed al mantenimento dei figli naturali .
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5. La competenza relativa all' affidamento ed al mantenimento dei figli naturali La legge n. 54 / 2006 non ha , purtroppo , positivamente ed esplicitamente risolto l' annoso dilemma relativo alla ripartizione della competenza per materia a conoscere delle questioni relative all' affidamento ed
al
mantenimento dei figli naturali .
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Un primo problema che ci si può porre è quello relativo al momento processuale in cui tale scelta può essere concretamente operata ed
al
contenuto delle conclusioni che in tal caso le parti sono chiamate a precisare .
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