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10. Con l' ordinanza di cui al comma 8 , il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa , che deve avere il contenuto di cui all' articolo 163 , terzo comma , numeri 2 ) , 3 ) , 4 ) , 5 ) e 6 ) , del codice di procedura civile e termine
al
convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167 , primo e secondo comma , dello stesso codice nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d' ufficio .
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709 c.p.c. Quanto alla parte ricorrente , la medesima norma consente la possibilità di depositare innanzi al G.I. una semplice memoria integrativa del ricorso , allo scopo di renderlo conforme , ove così non fosse ab origine ,
al
contenuto minimo necessario di un ordinario atto di citazione .
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5. Il presidente del tribunale , nei cinque giorni successivi
al
deposito in cancelleria , fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi davanti a sé , che deve avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso , il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti .
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167 III° comma c.p.c. , di chiedere
al
G.I. la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini di legge .
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7. I coniugi devono comparire davanti
al
presidente del tribunale personalmente , salvo gravi e comprovati motivi , e con l' assistenza di un difensore .
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5. La competenza relativa all' affidamento ed
al
mantenimento dei figli naturali La legge n. 54 / 2006 non ha , purtroppo , positivamente ed esplicitamente risolto l' annoso dilemma relativo alla ripartizione della competenza per materia a conoscere delle questioni relative all' affidamento ed al mantenimento dei figli naturali .
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Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi , si applica la procedura di cui
al
comma 8. DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2011 , n. 43 Attuazione della direttiva 2008 / 110 / CE che modifica la direttiva 2004 / 49 / CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie .
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L' ordinanza deve contenere l' avvertimento
al
convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all' articolo 167 del codice di procedura civile e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d' ufficio .
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4 1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone
al
tribunale del luogo dell' ultima residenza comune dei coniugi ovvero , in mancanza , del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio .
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4 n. 7 legge divorzio ) , il legislatore non ha imposto alle parti una completa ed anticipata discovery delle loro difese , consentendo un più compiuto loro dispiegamento nella successiva fase contenziosa innanzi
al
G.I. La ragione di tale scelta è , evidentemente , correlata alla auspicata e rafforzata funzione conciliativa dell' udienza presidenziale , che potrebbe essere seriamente pregiudicata proprio da un prematuro ingresso nel procedimento di domande ed eccezioni inevitabilmente destinate ad irrigidire le posizioni processuali e personali delle parti ( si pensi , ad esempio , alle richieste di addebito della separazione ovvero alle pretese , peraltro spesso poi dichiarate inammissibili in limine litis , attinenti le sorti dei patrimonio comune dei coniugi ) .
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709-ter c.p.c. , espressamente destinata a disciplinare esclusivamente le controversie insorte tra i genitori in ordine all' esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell' affidamento dei figli minori , ne ha attribuita la competenza
al
giudice del procedimento in corso ed ha altresì disposto che per i procedimenti di cui all' art .
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In particolare , nell' assegnare
al
resistente il termine di gg .
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Un primo problema che ci si può porre è quello relativo
al
momento processuale in cui tale scelta può essere concretamente operata ed al contenuto delle conclusioni che in tal caso le parti sono chiamate a precisare .
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È a tutti ben chiaro che , ora , nel processo della famiglia all' udienza presidenziale è attribuita natura pre-contenziosa ( non essendo , in tale sede , imposta la formale costituzione in giudizio della parte resistente , né prevista la maturazione di decadenze procedurali ) e che , invece , le domande ed eccezioni delle parti troveranno un adeguato sfogo processuale nella successiva fase innanzi
al
G.I. ( ove è sostanzialmente riproposto , quanto al rito , lo schema ordinario del processo civile ) .
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166 c.p.c. ) , l' ordinanza presidenziale deve contenere l' avvertimento
al
convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all' art .
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Si pensi , a titolo meramente esemplificativo , alla contemporanea pendenza , in giudizi diversi ed autonomi di separazione e di divorzio , delle seguenti questioni : - affidamento e mantenimento dei figli ; - assegnazione della casa coniugale ; - richiesta di uno dei coniugi di un contributo
al
proprio mantenimento ex art. 156 c.c. e di un assegno ai sensi dell' art .
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La costituzione della parte resistente deve , invece , avere formalmente luogo innanzi
al
G.I. entro il termine assegnato dall' ordinanza presidenziale emanata ai sensi dell' art .
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277 c.p.c. potrà decidere su tutte le domande ed eccezioni ( ove , beninteso , reputi la causa documentale ) ovvero emettere la sola pronunzia parziale di separazione e rimettere la parti innanzi
al
G.I. per l' ulteriore corso del processo .
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È a tutti ben chiaro che , ora , nel processo della famiglia all' udienza presidenziale è attribuita natura pre-contenziosa ( non essendo , in tale sede , imposta la formale costituzione in giudizio della parte resistente , né prevista la maturazione di decadenze procedurali ) e che , invece , le domande ed eccezioni delle parti troveranno un adeguato sfogo processuale nella successiva fase innanzi al G.I. ( ove è sostanzialmente riproposto , quanto
al
rito , lo schema ordinario del processo civile ) .
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709 c.p.c. Quanto alla parte ricorrente , la medesima norma consente la possibilità di depositare innanzi
al
G.I. una semplice memoria integrativa del ricorso , allo scopo di renderlo conforme , ove così non fosse ab origine , al contenuto minimo necessario di un ordinario atto di citazione .
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