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Tale disposizione risulta conforme
ai
criteri enunciati dalla Corte di Giustizia in quanto il bene giuridico primario protetto attraverso l' attività posta in essere dal medico competente è la salute dei lavoratori ed in particolare la sicurezza sanitaria dell' ambiente di lavoro .
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2 ) Trattamento IVA delle prestazioni mediche secondo la Corte di Giustizia La Corte di Giustizia con le sentenze in rassegna ( cause 307 / 01 e 212 / 01 ) , pronunciate a seguito di controversie insorte in Austria e Gran Bretagna , ha affermato che il richiamato art. 13 , parte A , n. 1 , lett. c ) , non esenta l' insieme delle prestazioni che possono essere effettuate nell' esercizio delle professioni mediche e paramediche ma solo quelle corrispondenti alla nozione " di prestazioni mediche " che deve assumere ,
ai
fini dell' esenzione , un significato autonomo rispetto al complesso delle attività rese nell' ambito di tali professioni .
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A giudizio della Corte ,
ai
fini dell' esenzione , inoltre , non è rilevante che l' attività peritale rivesta un interesse generale per la circostanza che l' incarico sia conferito da un giudice o da un ente di previdenza sociale , o che , in forza del diritto nazionale , le spese siano poste a carico di quest' ultimo ; il carattere di interesse generale delle attività peritali non consente comunque di applicare l' esenzione a prestazioni mediche che non hanno la finalità di tutelare la salute della persona ; ciò in quanto l' art .
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Le relative prestazioni , pertanto , non essendo rilevanti
ai
fini dell' IVA non erano soggette all' obbligo di fatturazione .
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Per quanto concerne l' attività svolta dalla Commissione nei confronti degli utenti si ritiene che questa non assuma rilevanza
ai
fini dell' IVA in quanto attiene all' esercizio di compiti istituzionali previsti da norme di legge .
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Dette prestazioni non rilevano
ai
fini IVA in quanto non si realizzano i presupposti per l' applicazione dell' imposta .
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Considerato che l' adozione di un criterio indefinito e talune volte non facilmente verificabile qual è " lo scopo principale della prestazione " può comportare conseguenze negative sul piano della corretta e uniforme applicazione dell' esenzione , al fine di limitare i dubbi interpretativi sorti in relazione
ai
molteplici quesiti prospettati dai contribuenti , si ritiene utile fornire una rassegna esemplificativa di fattispecie riconducibili o meno all' art .
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Al riguardo si ritiene che siano esenti da IVA , quando rese dietro pagamento di un corrispettivo , le prestazioni rese dai medici di famiglia nell' ambito delle proprie attività convenzionali e istituzionali , comprese quelle attività di natura certificativa strettamente connesse all' attività clinica resa
ai
propri assistiti e funzionalmente collegate alla tutela della salute delle persone , intesa anche come prevenzione .
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7 ) Prestazioni del medico competente Le prestazioni rese dal medico competente nell' ambito della sua attività di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro , sulla base del Decreto legislativo 19 settembre 1994 , n. 626 , sono esenti da IVA
ai
sensi dall' art .
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10 , n. 18 ) , del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 esenta " le prestazioni sanitarie di diagnosi , cura e riabilitazione rese alla persona nell' esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ,
ai
sensi dell' art .
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10 , n. 18 ) , secondo cui , sotto il profilo soggettivo , la prestazione medica e paramedica può essere esente dall' IVA solo se resa dai soggetti sottoposti a vigilanza
ai
sensi dell' art .
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Per quanto riguarda le prestazioni rese nei confronti della Commissione dai medici dipendenti , non titolari di una posizione IVA in relazione ad una attività di lavoro autonomo , non si pone alcun problema di IVA , atteso che
ai
sensi dell' art .
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Si fa presente che
ai
sensi dell' art .
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Le Commissioni mediche locali patenti di guida ( organismi dei Ministeri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti ) hanno il compito di valutare l' idoneità alla guida di soggetti disabili o affetti da patologie potenzialmente pericolose per la guida ,
ai
sensi dell' art .
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13 , n 1 , lett. b ) e c ) della sesta direttiva che è quello di ridurre il costo delle spese sanitarie e rendere pertanto le cure mediche accessibili
ai
singoli .
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13 ) , della sesta direttiva , in base al quale la individuazione delle professioni e arti sanitarie è demandata
ai
singoli Stati .
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