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buroc21 Osservava il tribunale che al B. i genitori del minore avevano affidato l' incarico di insegnante privato del figlio ; che per conseguenza nessun rapporto autoritativo di tipo giuridico era intercorso tra il B. stesso e il ( omissis ) e quindi non ricorreva l' abuso di autorità di cui all' articolo 609-bis c.p. ; che inoltre non risultava nessuna costrizione , essendo gli atti sessuali tra i due caratterizzati dal consenso del minore , sia pure viziato dalla sua età inferiore ai quattordici anni ; che peraltro ricorreva il reato di cui all' articolo 609-quater , perseguibile d' ufficio ex articolo 609-septies , comma 4 , n. 2 , posto che gli atti sessuali erano stati commessi da persona cui il minore era stato affidato per ragioni di istruzione .
buroc21 Aggiunge che l' ordinanza impugnata è incorsa in manifesta illogicità laddove , da una parte ha escluso l' esistenza di un rapporto autoritativo , e dall' altra ha ritenuto un rapporto fiduciario tra l' indagato e il minore ai sensi dell' articolo 609-quater n. 2 c.p. 4. Il ricorso è stato assegnato alla terza sezione della Corte ed esaminato alla udienza camerale del 3 dicembre 1999. In esito alla discussione , la Corte , rilevata la " particolare importanza e novità della questione e l' esigenza di evitare disparità di indirizzi già manifestatisi nella discussione sul caso , in una materia tanto delicata " ha rimesso il gravame alle Sezioni unite in ordine alla interpretazione dell' articolo 600-ter , primo comma , c.p. , sottolineando gli argomenti che a suo parere militano a favore della tesi che esclude la
buroc21 Del resto , che di tale natura fosse la intentio legis è fatto palese dallo stesso articolo 1 della legge 269 , laddove proclama come obiettivo primario " la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico , psicologico , spirituale , morale e sociale " , in adesione ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo , fatta a New York il 20 novembre 1989 , e ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991 , n. 176 , nonché alla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma , adottata il 31 agosto 1996. Significativo al riguardo è il preambolo della predetta Convenzione , laddove viene sottolineata la necessità di prestare al fanciullo protezioni e cure particolari " a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale " ; nonché soprattutto il testo dell' articolo 34 della stessa Convenzione , secondo cui gli Stati parti " si impegnano
buroc21 necessità di prestare al fanciullo protezioni e cure particolari " a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale " ; nonché soprattutto il testo dell' articolo 34 della stessa Convenzione , secondo cui gli Stati parti " si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale " , adottando in particolare misure " per impedire che i fanciulli a ) siano incitati o costretti a dedicarsi ad un' attività sessuale illegale ; b ) siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali ; c ) siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico " .
buroc21 Si consideri che l' articolo 14 della legge 269 / 1998 , nel disciplinare le attività e gli strumenti di contrasto contro la pedofilia , prevede che , in relazione ai delitti di cui agli articoli 600-bis c.p. , primo comma , 600-ter c.p. , primo secondo e terzo comma , e 600-quinquies c.p. , gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle apposite unità specializzate possono procedere all' acquisto simulato di materiale pornografico e alle relative attività di intermediazione , nonché partecipare alle iniziative del così detto turismo sessuale ; e che , sempre in relazione ai detti delitti , l' autorità giudiziaria può ritardare l' emissione , o disporre che sia ritardata l' esecuzione , di provvedimenti di cattura , arresto o sequestro , quando ciò sia necessario per acquisire
buroc21 Si consideri che l' articolo 14 della legge 269 / 1998 , nel disciplinare le attività e gli strumenti di contrasto contro la pedofilia , prevede che , in relazione ai delitti di cui agli articoli 600-bis c.p. , primo comma , 600-ter c.p. , primo secondo e terzo comma , e 600-quinquies c.p. , gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle apposite unità specializzate possono procedere all' acquisto simulato di materiale pornografico e alle relative attività di intermediazione , nonché partecipare alle iniziative del così detto turismo sessuale ; e che , sempre in relazione ai detti delitti , l' autorità giudiziaria può ritardare l' emissione , o disporre che sia ritardata l' esecuzione , di provvedimenti di cattura , arresto o sequestro , quando ciò sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori o per identificare o catturare i responsabili .
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