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Data la complessità delle questioni affrontate , sarà opportuno un generale inquadramento civilistico e fiscale , facendo poi riferimento
agli
effetti delle cennate riforme .
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La disciplina civilistica ante-riforma della liquidazione si rinviene : relativamente alle società semplici , ma con possibilità di applicazione anche
agli
altri tipi di società , negli articoli 2272-2283 del codice relativamente alle società in nome collettivo e in accomandita semplice , negli articoli 2308-2312 e 2323-2324 del codice relativamente alle società per azioni , negli articoli 2448-2457 del codice , ai quali è fatto rinvio anche per le società a responsabilità limitata ( articolo 2497 ) e in accomandita per azioni ( articolo 2464 ) .
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La procedura di liquidazione ( cenni ) Ai sensi dell' articolo 2274 del codice civile , durante la procedura di liquidazione i soci amministratori conservano il potere di amministrare l' impresa , limitatamente
agli
affari urgenti e con l' esclusiva finalità della conservazione dei beni sociali , in attesa di consegnare gli stessi ai liquidatori .
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Ai sensi del nuovo articolo 2485 ( " Obblighi degli amministratori " ) , gli amministratori sono tenuti ad accertare senza indugio il verificarsi di una causa di scioglimento e devono procedere
agli
adempimenti previsti dal terzo comma dell' articolo 2484 ( iscrizione della dichiarazione da essi resa presso l' Ufficio del registro delle imprese , ovvero iscrizione della deliberazione dell' assemblea ) .
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Per quanto attiene alla pubblicazione e
agli
effetti della nomina dei liquidatori , in nuovo articolo 2487-bis impone : l' iscrizione presso l' Ufficio del registro delle imprese l' indicazione che si tratta di società in liquidazione aggiunta alla denominazione sociale .
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Le nuove disposizioni dell' articolo 2490 ( " Bilanci in fase di liquidazione " ) si riallacciano
agli
obblighi imposti alla procedura di liquidazione secondo l' articolo 2487 ; è dunque disposto che i liquidatori devono redigere il bilancio e presentarlo per l' approvazione all' assemblea ( o , nel caso previsto dall' articolo 2479 , III comma , sull' eventuale previsione , nello statuto , della forma scritta per le decisioni dei soci , a questi ultimi ) alle scadenze previste per il bilancio di esercizio .
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Quanto
agli
adempimenti imposti dalle norme fiscali , la risoluzione ministeriale 6.5.1983 , protocollo n. 176 , ha precisato che , in caso di revoca dello stato di liquidazione , non è prescritta alcuna dichiarazione di bilancio finale , poiché con detta revoca non avviene alcun riparto delle attività di liquidazione .
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Corpora Didattici Italiani di Confronto