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cui al precedente periodo , non concorre | a | formare il reddito dell' ente conferente |
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sostitutiva della predetta differenza , | a | decorrere dall' esercizio successivo all' |
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ammortamento sono ammesse in deduzione fino | a | concorrenza dell' originario costo non |
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o alle azioni che erano stati ricevuti | a | seguito dei conferimenti e che erano ancora |
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legge n. 342 / 2000. Gli articoli da 17 | a | 20 della legge n. 342 / 2000 consentono |
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credito d' imposta sui dividendi . Anche | a | tale proposito si registrano rilevanti |
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i soggetti interessati non concorrevano | a | formare il reddito , né la base imponibile |
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partecipazioni sono state iscritte in bilancio | a | valori superiori a quelli di cui al periodo |
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differenza tra il valore dei beni ricevuti | a | seguito dei conferimenti , risultante dal |
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fondi costituiti dalle società conferenti | a | fronte dei maggiori valori iscritti in |
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a imposta per l' importo corrispondente | a | tale differenza , al netto dell' imposta |
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riconoscimento della differenza assoggettata | a | imposta sostitutiva come costo fiscalmente |
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patrimonialidifferenza tra il valore dei beni ricevuti | a | seguito dei conferimenti e il loro costo |
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previsto un sistema alternativo rispetto | a | quello ordinario , in forza del quale l' |
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relazione all' abrogazione degli articoli da 1 | a | 6 del Dlgs n. 358 / 1997 , prevista , con |
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di una disposizione che consente anche | a | soggetti Irpeg non bancari di " sanare |
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dei conferimenti erano stati conferiti | a | un' altra società , l' imposta sostitutiva |
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a decorrere dall' esercizio successivo | a | quello chiuso anteriormente alla data di |
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fiscalmente riconosciuto si considera realizzata | a | condizione che sia assoggettata a un' imposta |
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disposizioni di cui agli articoli da 17 | a | 20 della legge n. 342 / 2000 , comprese |