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econo34 In base alle dichiarazioni rese dalla società istante : il trasferimento degli immobili in favore delle società di nuova costituzione non comporta la sottrazione degli stessi al regime di impresa la suddivisione dei complessi patrimoniali attualmente posseduti dalla società istante in due complessi giuridicamente e autonomamente distinti trova valide ragioni economiche nella necessità di " non compromettere la funzionalità delle aziende , che sarebbero fortemente penalizzate sotto il profilo finanziario e fiscale nel caso di liquidazione di quote sociali o di assegnazione di beni ai soci recedenti " .
econo34 In virtù di tale disposizione , dunque , atti , fatti e negozi , anche collegati tra loro , posti in essere nell' ambito di operazioni di riorganizzazione societaria e di altre specifiche operazioni tassativamente individuate , privi di valide ragioni economiche e diretti ad aggirare obblighi o divieti posti dall' ordinamento tributario al fine di conseguire riduzioni d' imposta o indebiti rimborsi , vengono resi inopponibili all' Amministrazione finanziaria che può disconoscerne i vantaggi tributari conseguiti , pur rimanendo validi tra le parti e nei confronti di altri soggetti terzi .
econo34 In relazione al requisito delle valide ragioni economiche , il Comitato consultivo ha più volte chiarito ( pareri nn .
econo34 In particolare , il Comitato ha più volte evidenziato ( ad esempio , pareri nn .
econo34 In un altro dei pareri " didattici " ( parere n. 6 / 2002 ) , per il Comitato " l' operazione di scissione [ ...
econo34 In sostanza , l' elusività dell' operazione di scissione totale non proporzionale deve essere limitata a quelle ipotesi contrarie alla ratio del legislatore e , dunque , allorquando : la scissione sia volta a creare dei " meri contenitori " di beni sotto forma di società beneficiarie che non svolgono alcuna attività d' impresa , al fine di celare un' assegnazione ai soci la scissione sia volta alla successiva vendita delle partecipazioni da parte dei soci persone fisiche , al fine di evitare la tassazione in capo alla società della plusvalenza sui beni ( o del ricavo derivante dall' alienazione del
econo34 In conclusione , ciò che emerge è l' assenza di motivazioni di carattere aziendalistico volte a perseguire una reale riorganizzazione produttiva e / o una migliore gestione dell' attività imprenditoriale .
econo34 In questa ipotesi , infatti , qualora anche una delle società risultanti dalla scissione venisse privata di operatività , risultando un mero " contenitore " dei beni trasferiti , il risparmio fiscale sarebbe rinvenibile nello spostamento sine die della tassazione delle plusvalenze sui beni stessi , prevista sulla base del valore normale dei medesimi cespiti , ai sensi dell' art .
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