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econo02 Pur essendo il versamento concretamente effettuato in data successiva all' entrata in vigore del decreto in esame ( e cioè il 4 luglio 2006 ) , il contribuente non era tenuto a operare la rideterminazione dell' acconto Ires sin dalla prima rata , risultando tuttavia tenuto a effettuare i calcoli e a integrare il versamento di quanto dovuto ( Ires e Irap ) entro la scadenza della seconda rata di acconto , e cioè a novembre 2006. In merito , corre l' obbligo di sottolineare che l' interpretazione dell' Agenzia delle entrate appare condivisibile , in quanto , in caso contrario , si sarebbe operata una discriminatoria penalizzazione nei confronti dei soggetti che avevano operato le proprie scelte ( posticipazione ) in un momento in cui il decreto ancora non era in vigore ( e cioè al 20 giugno 2006 ) , rispetto invece a coloro che avevano optato per il pagamento a giugno ( non obbligati a integrare sin da subito quanto versato ) .
econo02 In tale ipotesi , è chiaro che entro il 20 gennaio 2007 sarà operata anche la rideterminazione dell' acconto Ires .
econo02 In tali casi , ai fini Ires , l' acconto potrebbe dover essere rideterminato e così versato per il 40 per cento già a partire dalla prima rata .
econo02 Esempio In caso di approvazione del bilancio in data 30 giugno 2006 , una società per azioni con periodo d' imposta " solare " era tenuta a effettuare i versamenti entro la scadenza del 20 luglio 2006(5 ) , posticipabile al 19 agosto ( con la proroga(6 ) di ferragosto , rileva il termine del 21 agosto ) con l' applicazione della maggiorazione dello 0,40 per cento .
econo02 Conclusioni In merito a quest' ultimo esempio , è il caso di sottolineare che la tempistica da rispettare per il versamento di quanto rideterminato ai fini Irap non segue la medesima sorte .
econo02 In quest' ultimo caso , in base alle modifiche apportate in sede di conversione del decreto in esame , si rende tuttavia applicabile la regola generale in base alla quale , per il conguaglio , occorre fare riferimento alla scadenza valevole per il versamento della seconda rata di acconto .
econo02 In merito , va ricordato che la modifica legislativa in esame non preclude al contribuente la possibilità di calcolare l' acconto ricorrendo al metodo previsionale , ma è il caso di sottolineare che , anche alla luce della disposizione in commento , tranne in casi abbastanza particolari , tale calcolo si presenta abbastanza complesso e rischioso , in termini di eventuali sanzioni comminabili qualora dalle risultanze del modello Unico 2007 emergano valori divergenti .
econo02 2 ) Per effetto di quanto previsto dall' articolo 37 , commi 11 e 14 , del decreto 223 / 2006 , a decorrere dal 1° maggio 2007 il riferimento al giorno 20 , ovunque ricorra , deve intendersi sostituito dal riferimento al giorno 16. 3 ) L' articolo 36 , comma 34 , del decreto , dispone che " In deroga all' articolo 3 della legge 27 luglio 2000 , n. 212 , nella determinazione dell' acconto dovuto dai soggetti di cui all' articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 , n. 917 , e successive modificazioni , ai fini dell' imposta sul reddito delle società e dell' imposta regionale sulle attività produttive per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto , si assume , quale imposta del periodo precedente , quella che si sarebbe determinata applicando le
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