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Nei 30 giorni successivi la data di scadenza della pubblicazione , il Comune , acquisito il parere dell'
Amministrazione
Provinciale , provvede all' esame delle osservazioni , assume le relative decisioni in merito , ed approva definitivamente la variante , mediante Deliberazione del Consiglio Comunale .
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Nell' eventualità in cui , a seguito di osservazioni presentate da privati , la variante venisse modificata , il Comune , prima dell' approvazione definitiva , deve trasmettere all'
Amministrazione
Provinciale copia della stessa così come modificata per l' espressione di un nuovo parere 1.2 Pubblicità degli atti L' art .
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, portatrice di interessi sull' uso del territorio , può formulare al Comune osservazioni che esulano dal parere di competenza richiesto dalla LR 56 / 77 , art. 17 , comma 7. Tale opportunità risulta strettamente vincolata alla tempestiva trasmissione degli atti da parte del Comune , dopo l' adozione della variante : è evidente che nell' ambito di un rapporto di collaborazione tra le Amministrazioni dei Comuni e della Provincia , anche al fine di cogliere appieno la filosofia del provvedimento legislativo , volto al conseguimento di una pianificazione e programmazione urbanistico-territoriale integrata , il Comune deve mettere l'
Amministrazione
provinciale nelle condizioni di poter esprimere eventuali osservazioni entro il termine previsto dei 30 giorni dalla data di pubblicazione della variante , indipendentemente dall' iter procedurale previsto dall' art .
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2.2 Contenuto della deliberazione La competenza propria dell'
Amministrazione
provinciale , ai sensi della LR 56 / 77 , art. 17 , comma 7 , è limitata alla verifica di compatibilità delle sole varianti parziali ai PRG comunali .
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Pertanto , all'
Amministrazione
provinciale dovrà essere trasmessa copia della seguente documentazione : A ) Documenti di carattere amministrativo : - Deliberazione di adozione del Consiglio comunale , i cui estremi devono essere riportati su ogni elaborato tecnico , contenente l' elenco degli elaborati adottati ; - le firme del Sindaco , del Segretario Comunale , del Progettista ( con timbro professionale ) , e del Responsabile del Procedimento , su ogni elaborato tecnico ; - Parere della Direzione Regionale dei Servizi Tecnici di Prevenzione , ai sensi dell' art .
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Qualora il Comune non provveda o provveda solo in parte agli adempimenti di cui al presente paragrafo 3.2 , la variante sarà restituita se non sarà ritenuto possibile procedere all' istruttoria assenza documentazione Verifica compatibilità Il ruolo della Provincia è quello di garantire la compatibilità generale delle varianti non strutturali con il Piano Territoriale Provinciale , ( ed implicitamente con i vincoli di legge e con gli strumenti della Pianificazione Territoriale che il P.T.P. ha recepito e con i quali deve essere congruente ) , nonché con i progetti approvati di rilevanza sovralocale , a conoscenza dell'
Amministrazione
Provinciale .
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17 , comma 7 , l'
Amministrazione
Provinciale provvederà a chiedere al Comune le opportune integrazioni che si ritenessero necessarie per meglio comprendere la natura della variante , anche attraverso un incontro con i tecnici incaricati , se necessario , sospendendo i termini del procedimento ai sensi della L. 241 / 90. Qualora il Comune non provveda a limitare i contenuti della variante a quanto previsto al comma 7 , art. 17 , LR 56 / 77 , sulla base delle indicazioni provinciali , la Deliberazione provinciale conterrà una specifica " segnalazione " al Comune e verrà inviata , per conoscenza , alla Regione Piemonte , Direzione
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Pertanto , si precisa che la verifica di compatibilità di cui sopra , prescinde da ogni valutazione circa il rispetto dei criteri e degli indirizzi regionali di cui alla DCR sopra riportata , applicati dal Comune nell' adeguamento del proprio PRG : la competenza dell'
Amministrazione
Provinciale riguarda unicamente la verifica di compatibilità della variante con il PTP e i progetti sovracomunali approvati .
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Qualora il Comune non intenda recepire , nella Deliberazione di approvazione , le condizioni espresse dall'
Amministrazione
provinciale , esso può richiedere alla Giunta Provinciale un nuovo parere , motivando adeguatamente tale richiesta .
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Nel caso di varianti parziali di limitata entità e a seguito di istruttoria , l'
Amministrazione
Provinciale , potendo avvalersi del silenzio assenso , può comunicare al Comune interessato , entro i 45 giorni previsti dalla legge , l' intendimento a non procedere con il pronunciamento di compatibilità tramite Deliberazione della Giunta Provinciale .
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