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econo01 Le norme attuative sono quelle poste dal decreto ministeriale 9 giugno 2004 , mentre le interpretazioni ufficiali in materia sono contenute nella circolare dell' Agenzia delle Entrate 20.12.2004 , n. 53 / E. Va altresì rammentato che : il modello per comunicare l' opzione è stato approvato con provvedimento del direttore dell' Agenzia delle Entrate del 2.8.2004 , disponibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it una rettifica a tale modello è stata successivamente disposta e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20.9.2004 il modello di dichiarazione " consolidato nazionale e mondiale " è stato approvato con provvedimento del direttore dell' Agenzia delle Entrate del 15.2.2005 il modello Unico 2005 - Società di capitali contiene il quadro GN , relativo alla determinazione del reddito complessivo ai fini del consolidato fiscale , sia nazionale che mondiale .
econo01 2. Si tratta del già menzionato modello approvato con provvedimento del direttore dell' Agenzia delle Entrate del 15.2.2005 , pubblicato nel S.O. n. 44 alla G.U. n. 64 del 18.3.2005 e reso disponibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it 3. Si tratta del sopra menzionato modello approvato con provvedimento del direttore dell' Agenzia delle Entrate del 2.8.2004 , pubblicato nella G.U. , S.G. n. 194 , del 19.8.2004 , e reso disponibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it L' obbligo di calcolare la prima rata di acconto Ires ( o Irap ) sulla base delle nuove disposizioni in vigore per il 2006 , introdotte con la manovra-bis , riguarda esclusivamente gli acconti per i quali , alla data
econo01 Consolidato fiscale : puntualizzazioni della circolare 10 / 2005 Anche il regime del consolidato fiscale nazionale , come quello della trasparenza per opzione , è stato esplicato " a tutto campo " dall' Agenzia delle Entrate , nella circolare 20.12.2004 , n. 53 / E. Si sono tuttavia rilevate alcune " criticità " , che sono state esaminate da vicino in sede di videoconferenza e quindi trasfuse , insieme alle relative risposte , nella circolare 10 / E del 2005. Effetti fiscali della scissione parziale Un' ipotesi prospettata agli interpreti dell' Agenzia delle Entrate è quella della società A , consolidante di B , C , D ed E , la quale pone in essere un scissione parziale .
econo01 Chiusura anticipata dell' esercizio All' Agenzia delle Entrate era inoltre posto il quesito riguardante il comportamento possibile , ai fini delle dichiarazioni da presentare , per un ipotetico gruppo che avesse anticipato la chiusura dell' esercizio al 30.6.2004 ( periodo 1.1.2004 - 30.6.2004 ) per tutte le società partecipanti .
econo01 2. Si tratta del già menzionato modello approvato con provvedimento del direttore dell' Agenzia delle Entrate del 15.2.2005 , pubblicato nel S.O. n. 44 alla G.U. n. 64 del 18.3.2005 e reso disponibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it 3. Si tratta del sopra menzionato modello approvato con provvedimento del direttore dell' Agenzia delle Entrate del 2.8.2004 , pubblicato nella G.U. , S.G. n. 194 , del 19.8.2004 , e reso disponibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it L' obbligo di calcolare la prima rata di acconto Ires ( o Irap ) sulla base delle nuove disposizioni in vigore per il 2006 , introdotte con la manovra-bis , riguarda esclusivamente gli acconti per i quali , alla data di entrata in vigore del decreto 4 luglio 2006 , n. 223 ( o della legge di conversione ) , non siano scaduti i termini per effettuare il versamento ; inoltre , a tali fini , non
econo01 Nel caso prospettato , quindi , la scissione parziale di A non fa venir meno , di per sé , la tassazione di gruppo con le consolidate B e C. Con riferimento all' avvenuto mutamento della struttura del gruppo conseguente alla scissione parziale di A a favore della neocostituita società A1 , l' Agenzia delle Entrate afferma tuttavia che : il trasferimento delle partecipazioni detenute da A nelle consolidate D ed E alla beneficiaria A1 , comportando il venir meno del requisito del controllo , determina la fuoriuscita di D ed E dall' area di consolidamento di A e , conseguentemente , la produzione in capo alle medesime società degli effetti rettificativi di cui all' articolo 124 del Tuir(1 ) l' ipotesi di opzione in qualità di consolidante esercitata da una neocostituita sin dal primo esercizio è prevista dalla circolare 53 / E del 2004 , ove è precisato che l' opzione in qualità
econo01 redatte su modello cartaceo , devono essere presentate , indipendentemente dal domicilio fiscale del dichiarante , a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno indirizzata all' Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Venezia , via Giorgio De Marchi n. 16 , 30175 Marghera ( VE ) - Italia , utilizzando una normale busta di corrispondenza , sulla quale devono essere apposte a caratteri evidenti le indicazioni relative al modello di dichiarazione e periodo d' imposta oggetto di presentazione , cognome e nome ovvero denominazione o ragione sociale del dichiarante , codice fiscale del dichiarante , nonché la dicitura " consolidato nazionale " " .
econo01 Le norme attuative sono quelle poste dal decreto ministeriale 9 giugno 2004 , mentre le interpretazioni ufficiali in materia sono contenute nella circolare dell' Agenzia delle Entrate 20.12.2004 , n. 53 / E. Va altresì rammentato che : il modello per comunicare l' opzione è stato approvato con provvedimento del direttore dell' Agenzia delle Entrate del 2.8.2004 , disponibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it una rettifica a tale modello è stata successivamente disposta e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20.9.2004 il modello di dichiarazione " consolidato nazionale e mondiale " è stato approvato con provvedimento del direttore dell' Agenzia delle Entrate del 15.2.2005 il modello Unico 2005 - Società di capitali contiene il quadro GN , relativo alla determinazione del reddito complessivo ai fini del consolidato fiscale , sia nazionale che mondiale .
econo01 Le norme attuative sono quelle poste dal decreto ministeriale 9 giugno 2004 , mentre le interpretazioni ufficiali in materia sono contenute nella circolare dell' Agenzia delle Entrate 20.12.2004 , n. 53 / E. Va altresì rammentato che : il modello per comunicare l' opzione è stato approvato con provvedimento del direttore dell' Agenzia delle Entrate del 2.8.2004 , disponibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it una rettifica a tale modello è stata successivamente disposta e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20.9.2004 il modello di dichiarazione " consolidato nazionale e mondiale " è stato approvato con provvedimento del direttore dell' Agenzia delle Entrate del 15.2.2005 il modello Unico 2005 - Società di capitali contiene il quadro GN , relativo alla determinazione del reddito complessivo ai fini
econo01 Consolidato fiscale : puntualizzazioni della circolare 10 / 2005 Anche il regime del consolidato fiscale nazionale , come quello della trasparenza per opzione , è stato esplicato " a tutto campo " dall' Agenzia delle Entrate , nella circolare 20.12.2004 , n. 53 / E. Si sono tuttavia rilevate alcune " criticità " , che sono state esaminate da vicino in sede di videoconferenza e quindi trasfuse , insieme alle relative risposte , nella circolare 10 / E del 2005. Effetti fiscali della scissione parziale Un' ipotesi prospettata agli interpreti dell' Agenzia delle Entrate è quella della società A , consolidante di B , C , D ed E , la quale pone in essere un scissione parziale .
econo01 Partecipazioni di controllo indiretto e demoltiplicatore Un altro dei quesiti posti ai tecnici dell' Agenzia riguardava l ' " effetto demoltiplicativo " delle partecipazioni societarie .
econo01 Entro 30 giorni dal verificarsi dell' evento interruttivo , il soggetto consolidante deve comunicare all' Agenzia delle Entrate la perdita di efficacia dell' opzione e l' importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto partecipante al consolidato , secondo le stesse modalità seguite all' atto della presentazione dell' originaria comunicazione per l' avvio del regime , ma ( cfr .
econo01 Nell' ipotesi prospettata , le società partecipanti alla tassazione di gruppo , avendo anticipato la chiusura dell' esercizio sociale al 30.6.2004 , devono presentare all' Agenzia delle Entrate il modello per la dichiarazione dei redditi del consolidato entro l' ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d' imposta , ovvero il 30.4.2005 .
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