buroc01 |
È a tutti ben chiaro che , ora , nel processo della famiglia all' udienza presidenziale
è
attribuita natura pre-contenziosa ( non essendo , in tale sede , imposta la formale costituzione in giudizio della parte resistente , né prevista la maturazione di decadenze procedurali ) e che , invece , le domande ed eccezioni delle parti troveranno un adeguato sfogo processuale nella successiva fase innanzi al G.I. ( ove è sostanzialmente riproposto , quanto al rito , lo schema ordinario del processo civile ) .
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È a tutti ben chiaro che , ora , nel processo della famiglia all' udienza presidenziale è attribuita natura pre-contenziosa ( non essendo , in tale sede , imposta la formale costituzione in giudizio della parte resistente , né prevista la maturazione di decadenze procedurali ) e che , invece , le domande ed eccezioni delle parti troveranno un adeguato sfogo processuale nella successiva fase innanzi al G.I. ( ove
è
sostanzialmente riproposto , quanto al rito , lo schema ordinario del processo civile ) .
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Non
è
però meno chiaro che , proprio per la sua collocazione ab initio del percorso giudiziale e per l' ampiezza dei poteri attribuiti al magistrato , l' udienza presidenziale rappresenta uno dei momenti più importanti del procedimento , del quale è destinata a regolare , anche per lungo tempo , le sorti ed i contenuti .
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Non è però meno chiaro che , proprio per la sua collocazione ab initio del percorso giudiziale e per l' ampiezza dei poteri attribuiti al magistrato , l' udienza presidenziale rappresenta uno dei momenti più importanti del procedimento , del quale
è
destinata a regolare , anche per lungo tempo , le sorti ed i contenuti .
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buroc01 |
Come si
è
anticipato , all' udienza presidenziale possono e debbono essere attribuite natura e caratteristiche processuali pre-contenziose , attesa l' evidente sua atipicità rispetto ai giudizi strictu sensu contenziosi ed ai procedimenti di volontaria giurisdizione .
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buroc01 |
Peculiare
è
la diversa situazione processuale della parte ricorrente rispetto a quella della parte resistente .
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buroc01 |
A quest' ultima , in effetti , non
è
richiesta una immediata e formale costituzione in giudizio , bensì la semplice comparizione ( la cui mancanza non è sanzionata da alcun provvedimento del magistrato , tantomeno dalla dichiarazione di contumacia ) .
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buroc01 |
A quest' ultima , in effetti , non è richiesta una immediata e formale costituzione in giudizio , bensì la semplice comparizione ( la cui mancanza non
è
sanzionata da alcun provvedimento del magistrato , tantomeno dalla dichiarazione di contumacia ) .
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Ciò significa , a mio parere , che la stessa parte ricorrente deve considerarsi come ritualmente già costituita in giudizio mediante il deposito e la iscrizione a ruolo del ricorso che , come atto introduttivo del procedimento di separazione o di divorzio , deve essere ovviamente sottoscritto dal difensore munito di procura alle liti e , quanto al contenuto , può essere limitato alla sola esposizione dei fatti sui quali la domanda
è
fondata ( art. 708 c.p.c. ; l' art .
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buroc01 |
4 n. 7 legge divorzio ) , il legislatore non ha imposto alle parti una completa ed anticipata discovery delle loro difese , consentendo un più compiuto loro dispiegamento nella successiva fase contenziosa innanzi al G.I. La ragione di tale scelta
è
, evidentemente , correlata alla auspicata e rafforzata funzione conciliativa dell' udienza presidenziale , che potrebbe essere seriamente pregiudicata proprio da un prematuro ingresso nel procedimento di domande ed eccezioni inevitabilmente destinate ad irrigidire le posizioni processuali e personali delle parti ( si pensi , ad esempio , alle richieste di addebito della separazione ovvero alle pretese , peraltro spesso poi dichiarate inammissibili in limine litis , attinenti le sorti dei patrimonio comune dei coniugi ) .
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Le recenti modificazioni del processo della famiglia , pur nel lodevole intento di risolvere alcune problematiche da tempo e da più parti sollevate e dibattute , hanno in alcune ipotesi moltiplicato le difficoltà operative dei protagonisti della vicenda processuale ed introdotto rimedi spesso più complicati del problema che si
è
inteso affrontare .
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buroc01 |
Un primo problema che ci si può porre
è
quello relativo al momento processuale in cui tale scelta può essere concretamente operata ed al contenuto delle conclusioni che in tal caso le parti sono chiamate a precisare .
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buroc01 |
La questione non
è
di lana caprina , posto che , a mente dell' art .
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La pronunzia parziale , pur non definendo l' intera controversia ,
è
però suscettibile di passare in giudicato limitatamente al decisum ( vale a dire , allo status dei coniugi , ora legalmente ed in via definitiva separati ) e , pertanto , di legittimare la proposizione della domanda di divorzio , pur nella persistente pendenza del giudizio attinente le altre questioni proposte nella causa di separazione .
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295 c.p.c. , ai fini della sospensione dovrebbe sussistere un rapporto di pregiudizialità tecnica tra i due giudizi , che non
è
sempre agevolmente riscontrabile nei casi ipotizzati ( laddove sono , invece , presenti mere ragioni di opportunità ) .
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183 c.p.c. , ai fini della sua costituzione in giudizio ( il termine
è
ridotto della metà rispetto a quello ordinario in forza del combinato disposto dell' art .
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buroc01 |
710 c.p.c.
è
competente il Tribunale del luogo di residenza del minore .
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Tale ultima previsione , come
è
noto , disciplina i procedimenti di modificazione di tutte le condizioni della separazione ( mentre la modificazione delle condizioni del divorzio continua ad essere disciplinata dall' art .
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buroc01 |
Dubbia , infine ,
è
la possibilità di estendere tale competenza speciale anche ai procedimenti di cui all' art .
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buroc01 |
Quanto alla modificazione delle condizioni di divorzio , si rammenta che
è
ancora vigente la previsione di cui all' art .
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