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econo01 Nel modello fiscale , la determinazione del reddito complessivo in capo alle società partecipanti alla tassazione di gruppo è effettuata senza procedere alla liquidazione dell' imposta ( la quale verrà invece determinata e liquidata dalla capogruppo , nella dichiarazione relativa al consolidato ) .
econo01 Nel caso prospettato , quindi , la scissione parziale di A non fa venir meno , di per sé , la tassazione di gruppo con le consolidate B e C. Con riferimento all' avvenuto mutamento della struttura del gruppo conseguente alla scissione parziale di A a favore della neocostituita società A1 , l' Agenzia delle Entrate afferma tuttavia che : il trasferimento delle partecipazioni detenute da A nelle consolidate D ed E alla beneficiaria A1 , comportando il venir meno del requisito del controllo , determina la fuoriuscita di D ed E dall' area di consolidamento di A e , conseguentemente , la produzione in capo alle medesime società degli effetti rettificativi di cui
econo01 Nel caso prospettato , quindi , la scissione parziale di A non fa venir meno , di per sé , la tassazione di gruppo con le consolidate B e C. Con riferimento all' avvenuto mutamento della struttura del gruppo conseguente alla scissione parziale di A a favore della neocostituita società A1 , l' Agenzia delle Entrate afferma tuttavia che : il trasferimento delle partecipazioni detenute da A nelle consolidate D ed E alla beneficiaria A1 , comportando il venir meno del requisito del controllo , determina la fuoriuscita di D ed E dall' area di consolidamento di A e , conseguentemente , la produzione in capo alle medesime società degli effetti rettificativi di cui all' articolo 124 del Tuir(1 ) l' ipotesi di opzione in qualità di consolidante esercitata da una neocostituita sin dal primo esercizio è prevista dalla circolare 53 / E del 2004 , ove è precisato che l' opzione in qualità di controllante è di regola preclusa alle società neocostituite nel corso dell' esercizio , mentre potrà essere esercitata a partire dall' esercizio successivo a quello
econo01 3 della stessa circolare 53 / E , tale regola non opera , tra le altre ipotesi , nel caso " in cui la società neocostituita venga ad esistenza nel contesto di fattispecie nelle quali sia ravvisabile una successione a titolo universale ( ...
econo01 NOTE 1. Ai sensi dell' articolo 124 , comma 1 , del Tuir , il venir meno del requisito del controllo prima del decorso del triennio di validità dell' opzione obbliga la società o ente controllante a incrementare il proprio reddito per un importo corrispondente : - agli interessi passivi dedotti nel triennio in applicazione del pro-rata patrimoniale di cui all' articolo 97 , comma 2 - alla residua differenza tra il valore fiscale e quello di libro dei beni trasferiti in regime di neutralità infragruppo .
econo01 È stato rilevato in dottrina che " indipendentemente dalla circostanza che il consolidato prosegua con le altre controllate , le variazioni in aumento vanno effettuate nella determinazione del proprio reddito imponibile e non già , come sarebbe apparso più logico , nella dichiarazione dei redditi del consolidato " ( IZZO B. , MIELE L. , " Se viene meno il requisito del controllo necessario applicare i meccanismi correttivi " , in AA .
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