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Al riguardo si ritiene che il comportamento corretto da parte dell' acquirente sia quello di non aspettare il momento del rogito ( se questo avrà ancora luogo ) , ma di comunicare senza indugio al cedente la nuova situazione che si è venuta a creare , avendo cura di reperire e conservare
tutta
la documentazione che possa giustificare le scelte operate .
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Del
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simili sono le problematiche nel caso i committenti degli appalti per la realizzazione di fabbricati composti da unità immobiliari a destinazione abitativa con caratteristiche non di lusso e / o comprendenti uffici e negozi in determinate proporzioni siano imprese di costruzione ( cioè imprese operanti abitualmente nel settore edile ) e cooperative edilizie .
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Inoltre , detta rettifica risponde ad una ratio del
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diversa da quella che presiede la previsione del citato art. 26 , in quanto , come chiarito nella richiamata circolare n. 1 / E , risulta finalizzata alla necessità di garantire l' applicazione del beneficio " prima casa " sull' intero importo dell' operazione , anche nella ipotesi in cui il relativo pagamento avvenga in più soluzioni .
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In questo caso è importante per l' acquirente dimostrare che gli accadimenti successivi alla " dichiarazione " siano del
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involontari .
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26 , infatti , è circoscritto alle ipotesi in cui vi è una " dichiarazione di nullità , annullamento , revoca , risoluzione , rescissione e simili o per mancato pagamento in
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o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose o in conseguenza dell' applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente " , ipotesi queste ben diverse dalla fattispecie in questione .
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6 L' appalto / subappalto per la costruzione di abitazione " non prima casa " con caratteristiche non di lusso ovvero di " fabbricato o porzione di esso con caratteristiche non di lusso " La terza e ultima fattispecie , in cui è prevista l' applicazione dell' aliquota ridotta per la costruzione di unità immobiliari con caratteristiche non di lusso e di fabbricati " Tupini " , riguarda
tutte
le imprese che non svolgono " l' attività di costruzione di immobili per la successiva vendita " e i privati .
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Per godere dell' aliquota ridotta , - come già ricordato - chi acquista deve inoltre " dichiarare " nell' atto notarile o nel contratto preliminare la sussistenza di due condizioni : di non possedere ( cioè " di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà , usufrutto , uso e abitazione " ) nel medesimo Comune in cui compra , di altra casa di abitazione ; di non possedere ( cioè " di non essere titolare , neppure per quote , anche in regime di comunione legale su
tutto
il territorio nazionale dei diritti di proprietà , usufrutto , uso abitazione e nuda proprietà " ) altra casa di abitazione per la quale egli stesso , o il coniuge , abbiano usufruito di particolari agevolazioni fiscali ( richiamate dettagliatamente nella nota II-bis ) .
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