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econo11 I due soci , in data 1° giugno 1989 , hanno stipulato un accordo nel quale si prevedeva che la composizione del Consiglio di Amministrazione fosse idonea a conferire pari poteri ad entrambi i soci , in quanto MERIDIANA ( che a quel tempo si chiamava ALISARDA ) poteva designare tre consiglieri , A.T.I. tre consiglieri , tra cui l' Amministratore Delegato , mentre il Presidente doveva essere designato congiuntamente .
econo11 Inoltre , nell' accordo si prevedeva che per la validità delle delibere del Consiglio di Amministrazione fosse necessario il voto favorevole di cinque consiglieri su sette , per gli atti di competenza esclusiva dello stesso , tra i quali figuravano l' acquisto o la vendita di aeromobili , l' acquisto o la cessione di partecipazioni , gli accordi per prestazioni di servizio e cessione di beni con i soci , l' individuazione delle rotte da operare e gli aeromobili da impiegare , nonché il conferimento di deleghe di poteri all' Amministratore delegato , ai Direttori ed ai Vicedirettori .
econo11 Poiché , pertanto , tali diritti non rientrano tra quelli normalmente accordati ad un socio di minoranza e non configurano una mera protezione dell' investimento finanziario , essi valgono ad escludere che la partecipazione di MERIDIANA dal 1989 non fosse più di controllo .
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