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È a tutti ben chiaro che , ora , nel processo della famiglia all' udienza presidenziale è attribuita natura pre-contenziosa ( non essendo , in
tale
sede , imposta la formale costituzione in giudizio della parte resistente , né prevista la maturazione di decadenze procedurali ) e che , invece , le domande ed eccezioni delle parti troveranno un adeguato sfogo processuale nella successiva fase innanzi al G.I. ( ove è sostanzialmente riproposto , quanto al rito , lo schema ordinario del processo civile ) .
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4 n. 7 legge divorzio ) , il legislatore non ha imposto alle parti una completa ed anticipata discovery delle loro difese , consentendo un più compiuto loro dispiegamento nella successiva fase contenziosa innanzi al G.I. La ragione di
tale
scelta è , evidentemente , correlata alla auspicata e rafforzata funzione conciliativa dell' udienza presidenziale , che potrebbe essere seriamente pregiudicata proprio da un prematuro ingresso nel procedimento di domande ed eccezioni inevitabilmente destinate ad irrigidire le posizioni processuali e personali delle parti ( si pensi , ad esempio , alle richieste di addebito della separazione ovvero alle pretese , peraltro spesso poi dichiarate inammissibili in limine litis , attinenti le sorti dei patrimonio comune dei coniugi ) .
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Nel silenzio della norma , deve escludersi la necessità di una istanza congiunta in
tal
senso ad opera delle parti : di talchè , il Tribunale potrà pronunziarsi sulla sola separazione anche a richiesta di uno dei coniugi .
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Un primo problema che ci si può porre è quello relativo al momento processuale in cui
tale
scelta può essere concretamente operata ed al contenuto delle conclusioni che in tal caso le parti sono chiamate a precisare .
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Un primo problema che ci si può porre è quello relativo al momento processuale in cui tale scelta può essere concretamente operata ed al contenuto delle conclusioni che in
tal
caso le parti sono chiamate a precisare .
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In assenza di una disposizione ad hoc , possono ipotizzarsi le seguenti soluzioni : - alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. il G.I. , omessa la concessione dei termini di cui al sesto comma della predetta norma , può autorizzare la precisazione delle conclusioni limitatamente alla sola pronunzia di separazione : in
tal
caso , il Collegio emetterà sentenza non definitiva nonchè contestuale ordinanza di rimessione della causa innanzi al G.I. e di assegnazione dei termini anzidetti ; - alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. il G.I. , ove ne ravvisasse l' opportunità , potrà concedere alle parti i termini di cui all' art .
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183 sesto comma c.p.c. e quindi invitare le parti a precisare le conclusioni sull' intera controversia : il
tal
caso , il Collegio in applicazione dell' art .
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Una volta superato
tale
scoglio procedurale ed emanata la ( sola ) pronunzia di separazione , possono peraltro prospettarsi ulteriori e ben più gravi problematiche .
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Penso con sgomento alla teorica possibilità che , in
tali
materie e soprattutto in tema di figli minori , possano essere adottate , magari addirittura pressoché contemporaneamente , decisioni di segno diverso se non del tutto contrapposte .
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Tale
conclusione potrebbe da alcuni essere invocata laddove , come nell' ipotesi qui esaminata , l' omissione sia addirittura imputabile all' organo giudiziario .
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Pertanto , ove l' ordinanza presidenziale ometta l' avviso de quo , possono ipotizzarsi le seguenti soluzioni : - la parte ricorrente , nel notificare alla parte resistente ( non comparsa ) l' ordinanza del giudice , può integrarla con un foglio aggiuntivo contenente gli avvertimenti ex art. 163 n. 7 c.p.c. ; - la parte resistente ( comparsa o meno all' udienza presidenziale ) nel caso di totale assenza di
tali
avvertimenti potrà avvalersi della facoltà , prevista dall' art .
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Tale
ultima previsione , come è noto , disciplina i procedimenti di modificazione di tutte le condizioni della separazione ( mentre la modificazione delle condizioni del divorzio continua ad essere disciplinata dall' art .
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L' estensione di
tale
competenza , quanto alle medesime questioni , anche alla modificazione delle condizioni di divorzio pare contrastare con la permanente vigenza della disposizione di cui all' art .
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Dubbia , infine , è la possibilità di estendere
tale
competenza speciale anche ai procedimenti di cui all' art .
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Avverso
tale
sentenza è ammesso solo appello immediato .
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Appena formatosi il giudicato , si applica la previsione di cui all' articolo 10. 13. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva , il tribunale , emettendo la sentenza che dispone l' obbligo della somministrazione dell' assegno , può disporre che
tale
obbligo produca effetti fin dal momento della domanda .
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