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econo09 Prevalenza della norma sostanziale La seconda tesi è quella della prevalenza della norma sostanziale , ovvero dell' articolo 32 del Dpr 600 / 73. Le ragioni a fondamento di tale impostazione sono le seguenti .
econo09 Tale attività deve svolgersi in contraddittorio con l' Amministrazione e ha lo scopo di evitare all' Amministrazione finanziaria di porre in essere avvisi di accertamento quando essi potrebbero essere infondati e difficilmente difendibili in eventuali sedi giurisdizionali , e di consentire al contribuente di predisporre in tempo utile tutte le sue difese .
econo09 Da tale impostazione discende che l' avviso di accertamento ha natura di provocatio ad opponendum e che non vi possano essere preclusioni , connesse a norme sostanziali , al diritto alla difesa .
econo09 Tali aggiunte , in particolare quella del comma 4 , decorrenti dal 2000 , introducono un criterio temporale ( rectius , un termine decadenziale a pena di inutilizzabilità ) ben preciso , a fronte del quale il contribuente deve attivarsi .
econo09 La facoltà di produzione di documenti non può essere esercitata all' udienza di trattazione , perché in questo modo si lederebbe il diritto alla difesa della controparte , la quale si troverebbe , per la prima volta , a dover conoscere di tali nuovi elementi , a dover prendere posizione su di essi tardivamente .
econo09 Considerazioni conclusive In definitiva si possono trarre le seguenti conclusioni : il principio di cui all' articolo 58 del Dlgs 546 / 92 è norma di carattere generale e trova applicazione in combinato disposto con l' articolo 7 del medesimo decreto legislativo il principio di cui all' articolo 32 del Dpr 600 / 73 , come modificato dall' articolo 25 della legge 28 / 99 , introduce un meccanismo nuovo , alla luce del quale il contribuente , prima di ricevere l' eventuale avviso di accertamento , ha facoltà di instaurare un contraddittorio con l' Agenzia delle Entrate tale contraddittorio introduce nel nostro sistema un termine ambivalente che ha natura decadenziale ( opera fino alla presentazione del ricorso in primo grado ) la norma di cui all' articolo 32 del Dpr 600 / 73 può essere considerata una deroga al criterio generale di cui all' articolo 58 del Dlgs 546 / 92 in questo modo viene garantito il diritto alla difesa del contribuente e , contestualmente , l' Amministrazione può esercitare in modo più corretto il ricorso al metodo induttivo sulla base del preventivo contraddittorio con la parte con questo criterio non sarebbero più consentite ai contribuenti " tattiche
econo09 A ciò si deve aggiungere che , a differenza di quanto disposto dall' articolo 345 u.c.c.p.c. , come modificato dall' articolo 53 della legge 535 / 90 , secondo cui " non sono ammessi nuovi mezzi di prova , salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile " , l' articolo 58 del Dlgs 546 / 92 non prevede tale limitazione e , di conseguenza , estende al massimo la facoltà di produzione documentale nuova in secondo grado .
econo09 La Giurisprudenza più recente ( Cassazione n. 2027 / 2003 ) ha precisato che tale facoltà è esercitabile da parte del contribuente anche prescindendo dalla impossibilità per l' interessato di produrre la documentazione nuova in prima istanza per causa a lui non imputabile .
econo09 In ordine a tale operazione ermeneutica , si pongono due possibili soluzioni improntate al " criterio di prevalenza " .
econo09 Viceversa , è ammessa l' allegazione di documenti nuovi , oltre che nell' atto introduttivo del giudizio di secondo grado , anche a mezzo memorie illustrative , in quanto , in tal caso , la controparte ha la possibilità di esaminare i nuovi documenti e di esercitare correttamente il proprio diritto di difesa .
econo09 Tale secondo termine scade inesorabilmente con il deposito dell' atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa .
econo09 Con memoria illustrativa , la società ribatte che la norma non si applica alla fattispecie , in quanto tale caso rientra nel principio generale di cui all' articolo 58 del Dlgs 546 / 92. Di conseguenza , si pone all' attenzione dell' interprete il seguente problema : in ipotesi di accertamento derivante da questionario inviato dall' ufficio al contribuente , è applicabile il principio generale di cui all' articolo 58 del Dlgs 546 / 92 oppure sussiste la deroga prevista dall' articolo 32 , commi 3 e 4 , del Dpr 600 / 73 ?
econo09 L' Agenzia delle Entrate resiste con comparsa ed eccepisce l' avvenuta decadenza per la società della facoltà di produrre documenti ai sensi e per gli effetti dell' articolo 32 del Dpr 600 / 73 come modificato dall' articolo 25 della legge 28 / 1999 , in quanto tali documenti sono stati prodotti per la prima volta in appello .
econo09 Tale meccanismo , peraltro , appare sufficientemente garantista delle ragioni del contribuente , in quanto , in ogni caso , è costruito sul termine ambivalente ( commi 3 e 4 ) , e consente al contribuente stesso di produrre prove a suo favore fino al primo grado di giudizio .
econo09 In definitiva , la suprema Corte ha ritenuto non operante la decadenza di produzione probatoria in sede contenziosa ( senza , tuttavia specificare , se tale produzione possa avvenire anche in secondo grado ) .
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