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econo02 In tale ipotesi , è chiaro che entro il 20 gennaio 2007 sarà operata anche la rideterminazione dell' acconto Ires .
econo02 L' Agenzia delle entrate ha chiarito che , in tale ipotesi , la società in esame è tenuta a rideterminare e a versare l' acconto Ires applicando le disposizioni introdotte dall' articolo 36 , comma 34 , del decreto in esame , già a partire dalla prima rata di acconto , e cioè entro la scadenza del 20 luglio .
econo02 In merito , va ricordato che la modifica legislativa in esame non preclude al contribuente la possibilità di calcolare l' acconto ricorrendo al metodo previsionale , ma è il caso di sottolineare che , anche alla luce della disposizione in commento , tranne in casi abbastanza particolari , tale calcolo si presenta abbastanza complesso e rischioso , in termini di eventuali sanzioni comminabili qualora dalle risultanze del modello Unico 2007 emergano valori divergenti .
econo02 Ne deriva che , a tali fini : per l' acconto Ires , si deve tenere conto della data di entrata in vigore del decreto , ossia il 4 luglio 2006 per l' acconto Irap , occorre fare riferimento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del menzionato decreto , e quindi il 12 agosto 2006. Dunque , i soggetti Ires per i quali alle predette date erano già trascorsi i termini di versamento applicano le nuove disposizioni con il versamento della seconda o unica rata di acconto , e va sottolineato che si tratta della maggior parte dei contribuenti , per i
econo02 4 luglio 2006 per l' acconto Irap , occorre fare riferimento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del menzionato decreto , e quindi il 12 agosto 2006. Dunque , i soggetti Ires per i quali alle predette date erano già trascorsi i termini di versamento applicano le nuove disposizioni con il versamento della seconda o unica rata di acconto , e va sottolineato che si tratta della maggior parte dei contribuenti , per i quali rilevava la data di scadenza del 20 giugno 2006. Inoltre , l' Agenzia delle entrate ha avuto modo di precisare che tale criterio va applicato anche per le società e gli enti che si sono avvalsi della facoltà di versare quanto dovuto entro il trentesimo giorno successivo ai termini di scadenza , con la maggiorazione dello 0,40 per cento ( articolo 17 , comma 2 , Dpr n. 435 del 2001 ) ; per cui , tali soggetti , pur non avendo ancora versato la prima rata alla data del 4 luglio 2006 ( poiché erano tenuti a versare entro il 20 luglio ) , non risultavano obbligati a rideterminare sin da subito quanto dovuto a titolo di acconto .
econo02 Nel primo caso , occorrerà fare riferimento al criterio storico rettificato già con riferimento alla prima rata , mentre per l' Irap tali controlli opereranno solo con riferimento alle somme aggiuntive versate con la seconda rata di acconto .
econo02 versamento della seconda o unica rata di acconto , e va sottolineato che si tratta della maggior parte dei contribuenti , per i quali rilevava la data di scadenza del 20 giugno 2006. Inoltre , l' Agenzia delle entrate ha avuto modo di precisare che tale criterio va applicato anche per le società e gli enti che si sono avvalsi della facoltà di versare quanto dovuto entro il trentesimo giorno successivo ai termini di scadenza , con la maggiorazione dello 0,40 per cento ( articolo 17 , comma 2 , Dpr n. 435 del 2001 ) ; per cui , tali soggetti , pur non avendo ancora versato la prima rata alla data del 4 luglio 2006 ( poiché erano tenuti a versare entro il 20 luglio ) , non risultavano obbligati a rideterminare sin da subito quanto dovuto a titolo di acconto .
econo02 In tali casi , ai fini Ires , l' acconto potrebbe dover essere rideterminato e così versato per il 40 per cento già a partire dalla prima rata .
econo02 Va ricordato , in via preliminare , che , a decorrere dal periodo d' imposta in corso al 31 dicembre 2006 , la percentuale dell' acconto Ires è fissata nella misura del 100 per cento ( idem per l' Irap ) e che a tal fine è necessario " puntare " alle risultanze del rigo RN16 del modello Unico 2006. L' acconto va versato in due rate , salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi l' importo di 103 euro ; il 40 per cento di quanto dovuto è versato alla scadenza della prima rata ( entro il giorno 20(2 ) del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d' imposta ) e il residuo importo alla scadenza della seconda rata ( entro l' ultimo giorno dell' undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'
econo02 del direttore dell' Agenzia delle Entrate del 2.8.2004 , pubblicato nella G.U. , S.G. n. 194 , del 19.8.2004 , e reso disponibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it L' obbligo di calcolare la prima rata di acconto Ires ( o Irap ) sulla base delle nuove disposizioni in vigore per il 2006 , introdotte con la manovra-bis , riguarda esclusivamente gli acconti per i quali , alla data di entrata in vigore del decreto 4 luglio 2006 , n. 223 ( o della legge di conversione ) , non siano scaduti i termini per effettuare il versamento ; inoltre , a tali fini , non rileva la circostanza che il contribuente si sia avvalso della facoltà di posticipare il versamento ai 30 giorni successivi , ai sensi dell' articolo 17 , comma 2 , del Dpr n. 435 del 2001. Sono questi i significativi chiarimenti contenuti nella circolare n. 28 / E del 4 agosto 2006 dell' Agenzia delle entrate , a commento della disposizione introdotta dall' articolo 36 , comma 34 , del decreto legge 4 luglio 2006 , n. 223 , come convertito , con modificazioni , dalla legge 4 agosto 2006 , n. 248(1 ) ( di seguito ,
econo02 Dunque , in base alla versione definitiva del provvedimento in esame(3 ) , i soggetti di cui all' articolo 73 del Tuir sono tenuti a rideterminare anche l' acconto Irap , ed è appena il caso di sottolineare che , anche a tali fini , rimangono fuori dall' ambito applicativo della disposizione in esame i soggetti Irpef e le società di persone di cui all' articolo 5 del Tuir .
econo02 Si tratta di quei soggetti per i quali tale scadenza cadeva già in modo naturale oltre la data del 4 luglio ( ai fini Ires ) o del 12 agosto ( ai fini Irap ) .
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