buroc19 |
360 n. 3 e 5 c.p.c. Assume il ricorrente che , poiché il procedimento disciplinare non ha avuto luogo nel termine di giorni 30 successivi alla scadenza del termine per il deposito di memorie , ma successivamente , il mancato rispetto di
tale
termine ha determinato l' estinzione del procedimento .
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art. 144 una fattispecie normativa cosiddetta " in bonam partem " , dotata di propria autonomia concettuale e giuridica , ed idonea ad integrarsi con la sussunzione di circostanze socialmente rilevanti e
tali
corrispondere , di fatto , alle circostanze attenuanti generiche del diritto penale , senza che tale procedimento penale realizzi gli estremi della c.d. integrazione analogica .
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art. 144 una fattispecie normativa cosiddetta " in bonam partem " , dotata di propria autonomia concettuale e giuridica , ed idonea ad integrarsi con la sussunzione di circostanze socialmente rilevanti e tali corrispondere , di fatto , alle circostanze attenuanti generiche del diritto penale , senza che
tale
procedimento penale realizzi gli estremi della c.d. integrazione analogica .
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360 n. 3 e 5 c.p.c. Assume il ricorrente che erroneamente la corte ha ritenuto che sussistesse
tale
mancanza di collaborazione per non avere esso incolpato fatto pervenire al Consiglio dell' ordine entro 15 giorni dalla contestazione alcun scritto difensivo .
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360 n. 3 , 4 e 5 c.p.c. Secondo il ricorrente sussisterebbe la nullità del procedimento disciplinare perché
tale
procedimento è stato promosso dal Presidente del Consiglio notarile di Firenze , il quale avrebbe dovuto , invece , astenersi da tale attività , poiché aveva proceduto all' audizione di esso notaio e perché svolgeva attività professionale per la banca , denunziante i fatti oggetto del procedimento .
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Secondo il notaio ricorrente
tale
documentazione era costituita solo da un elenco formato dalla stessa banca denunziante e che egli aveva restituito sia l' importo di Euro .
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Infatti il ricorrente non indica quali fossero le prove che la COREDI avrebbe dovuto raccogliere e quale era l' oggetto di
tali
prove .
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vigilanza e controllo , allo scopo di acquisire notizie da documentazione in possesso dei notai ; che il codice deontologico fa obbligo al notaio " di comunicare al consiglio notarile i dati e le informazioni in genere che gli siano richieste , riguardanti la propria attività professionale " , nonché , " di esibire o trasmettere copia , estratti dei repertori e di atti , registri , libri e documenti , anche di natura fiscale " ( punti A4.1 , B1 , B2 ) e che la mancata collaborazione da parte del notaio , che non risponde alla richiesta di
tali
informazioni , attinenti alla sua attività , avanzata dal Consiglio notarile nell' espletamento dei suoi compiti d' istituto , comporta violazione di un fondamentale principio deontologico ( cfr .
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360 n. 3 e 5 c.p.c. Lamenta il ricorrente che la corte di appello a fronte della censura sulla mancanza di prove per il pregiudizio che sarebbe stato cagionato dal contegno del C. alla categoria notarile , si è limitata a dire che
tale
illecita condotta sarebbe provata documentalmente .
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144 l. n. 89 / 1913 , può del tutto legittimamente interpretarsi alla luce di
tale
ricordata disposizione penale , con riferimento a circostanze " innominate " tale da attenuare la gravità dell' addebito in relazione alla sanzione da applicare , integrando la disposizione di cui al cit .
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Infatti la predetta norma , pur disponendo che il presidente del collegio , entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per presentare la memoria fissa la data per la discussione , che deve aver luogo nei successivi trenta giorni , e ne dà avviso alle parti almeno venti giorni prima , non dispone che il termine è perentorio oppure che il decorso di
tale
termine comporti l' estinzione del procedimento , con la conseguenza che il termine deve ritenersi solo ordinatorio ( art. 152 , e. 2 , c.p.c. ) .
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360 n. 3 , 4 e 5 c.p.c. Secondo il ricorrente sussisterebbe la nullità del procedimento disciplinare perché tale procedimento è stato promosso dal Presidente del Consiglio notarile di Firenze , il quale avrebbe dovuto , invece , astenersi da
tale
attività , poiché aveva proceduto all' audizione di esso notaio e perché svolgeva attività professionale per la banca , denunziante i fatti oggetto del procedimento .
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buroc19 |
144 l. n. 89 / 1913 , può del tutto legittimamente interpretarsi alla luce di tale ricordata disposizione penale , con riferimento a circostanze " innominate "
tale
da attenuare la gravità dell' addebito in relazione alla sanzione da applicare , integrando la disposizione di cui al cit .
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