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buroc05 23 , secondo e dodicesimo comma , della l. 689 / 1981 , 112 e 221 c.p.c. , 2699 e 2700 c.c. ) il ricorrente deduce che nel giudizio di merito sarebbe mancata la prova , ricadente sull' amministrazione , della responsabilità dell' opponente , non essendosi acquisita agli atti la fotografia attestante la misurazione della velocità del veicolo .
buroc05 Da ciò consegue che l' accertamento delle violazioni delle norme sulla velocità deve ritenersi provato sulla base delle verbalizzazioni dei rilievi delle apparecchiature previste dal detto art. 142 , facendo prova , il verbale in questione , fino a querela di falso , dell' effettuazione di tali rilievi , e fermo restando che le risultanze di essi valgono - invece - fino a prova contraria , che può essere data , dall' opponente , in base alla dimostrazione del difetto di funzionamento di tali dispositivi , da fornirsi in base a concrete circostanze di fatto .
buroc05 201 , comma primo , c.d.s. Dunque , la mancata acquisizione della fotografia da parte del giudice non comporta un deficit della prova dell' illecito ; né l' accertamento della violazione per mezzo di pattuglia situata a distanza dal nucleo di presidio del misuratore della velocità comporta una violazione delle regole probatorie o delle disposizioni codicistiche sul corretto iter procedimentale da seguire per l' accertamento delle violazioni amministrative riguardanti i limiti di velocità stabiliti dall' art .
buroc05 Non le altre due doglianze residue ( parziale incompletezza del verbale , non indicante il luogo e l' ora ove la pattuglia - addetta alla contestazione immediata - aveva fermato il violatore ; mancata acquisizione del limite di velocità , esistente su quella strada , da parte del giudice istruttore che pure ne aveva già disposto la richiesta all' Anas ) , atteso che la motivazione della sentenza di merito , incentrata sul valore probatorio proprio del verbale redatto dagli agenti e sulla mancata sua contestazione attraverso la querela di falso , costituisce motivazione idonea a fondare il rigetto delle doglianze proposte , anche in considerazione dell' assenza di argomentazioni sostanziali contrarie da parte del ricorrente .
buroc05 8. Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell' intimata Prefettura di Reggio Calabria esonera questa Corte dal provvedimento sulle spese .
buroc05 Non le altre due doglianze residue ( parziale incompletezza del verbale , non indicante il luogo e l' ora ove la pattuglia - addetta alla contestazione immediata - aveva fermato il violatore ; mancata acquisizione del limite di velocità , esistente su quella strada , da parte del giudice istruttore che pure ne aveva già disposto la richiesta all' Anas ) , atteso che la motivazione della sentenza di merito , incentrata sul valore probatorio proprio del verbale redatto dagli agenti e sulla mancata sua contestazione attraverso la querela di falso , costituisce motivazione idonea a fondare il rigetto delle doglianze proposte , anche in considerazione dell' assenza di argomentazioni sostanziali contrarie da parte del ricorrente .
buroc05 Da ciò consegue che l' accertamento delle violazioni delle norme sulla velocità deve ritenersi provato sulla base delle verbalizzazioni dei rilievi delle apparecchiature previste dal detto art. 142 , facendo prova , il verbale in questione , fino a querela di falso , dell' effettuazione di tali rilievi , e fermo restando che le risultanze di essi valgono - invece - fino a prova contraria , che può essere data , dall' opponente , in base alla dimostrazione del difetto di funzionamento di tali dispositivi , da fornirsi in base a concrete circostanze di fatto .
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