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Commissioni Affari costituzionali del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati Indagine conoscitiva
sullo
stato di attuazione della riforma del titolo V della Costituzione ( Roma , 11 dicembre 2006 ) Premessa .
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Il contributo a questa indagine richiesto al presidente della Corte dei conti credo che abbia come preminente motivazione quella di acquisire le sue valutazioni
sullo
stato di attuazione della riforma costituzionale nella materia dei controlli .
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- 1. - Nell' audizione tenuta il 31 ottobre 2001 presso la Commissione Affari costituzionali del Senato , nell' ambito di un' indagine conoscitiva
sugli
effetti nell' ordinamento della riforma del Titolo V della Costituzione , ebbi a rilevare come l' abolizione degli artt .
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125 e 130 della Costituzione non avesse fatto venir meno l' esigenza di un controllo esterno
sulle
autonomie regionali e locali , che , anzi , si presentava rafforzata proprio a seguito degli elementi di novità introdotti dalla riforma .
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In tale occasione mi pronunciai a favore della conferma del modello unitario del controllo già previsto dalla legge n. 20 del 1994 , evidenziando le ragioni che sconsigliavano di uniformarsi
sul
punto al diverso ordinamento , pluralistico , adottato negli altri Stati federali europei .
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Ora non c'è dubbio che il funzionamento di questo fondo , alimentato con una parte del gettito fiscale realizzato nelle regioni più ricche , esige un controllo
sulla
corretta applicazione dei meccanismi relativi al prelievo e al riparto delle entrate riscosse , ma soprattutto sul regolare , efficiente ed efficace utilizzo delle stesse da parte delle amministrazioni beneficiarie .
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Ora non c'è dubbio che il funzionamento di questo fondo , alimentato con una parte del gettito fiscale realizzato nelle regioni più ricche , esige un controllo sulla corretta applicazione dei meccanismi relativi al prelievo e al riparto delle entrate riscosse , ma soprattutto
sul
regolare , efficiente ed efficace utilizzo delle stesse da parte delle amministrazioni beneficiarie .
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Esso , infatti , può garantire in primo luogo , lo stesso approccio culturale e professionale ( conseguenza delle stesse modalità di reclutamento e formazione ) e , quindi , identico metro di giudizio , particolarmente prezioso nell' esercizio di un' attività , comprendente valutazioni
sul
buon andamento e la sana gestione amministrativa , largamente discrezionali ; secondariamente renderà molto più facile ed efficace il coordinamento , così come il confronto di esperienze e lo scambio di opinioni .
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Nella stessa audizione , con riguardo ai minori enti locali , avevo anche espresso preoccupazione per il fatto che fosse venuta meno , dopo l ' abolizione degli organi regionali di controllo , qualsiasi forma di controllo esterno
sui
bilanci , nonostante l' indubbio collegamento tra finanza locale e statale e l' interesse generale al rispetto delle regole contabili e all' equilibrio dei bilanci .
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Ed al riguardo , mettevo anche in evidenza come negli altri Stati europei siano essi unitari , come la Francia e il Regno Unito , siano essi federali , come Germania e Spagna , siano previsti controlli puntuali e assai stringenti
sugli
atti contabili degli enti locali .
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Quanto al controllo di natura finanziaria , la legge conferma , in primo luogo , il disegno di una Corte dei conti unitaria , cui , ai fini del coordinamento di tutta la finanza pubblica , è affidato il compito di riferire al Parlamento
sul
rispetto complessivo degli equilibri di bilancio da parte di tutti gli enti di autonomia , con particolare riguardo ai vincoli di derivazione comunitaria .
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La legge citata si è anche preoccupata di evitare che l' organo di controllo , per la sua appartenenza a una struttura unitaria , potesse operare - o comunque venisse percepito - come un organo dello Stato centrale , introducendo alcune innovazioni rivolte a collegare ,
sul
piano organico e funzionale , le sezioni regionali con gli enti controllati .
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È , infine , da sottolineare come a seguito dell' entrata in vigore della nuova legge sia stata subito avvertita l' esigenza di adeguare la struttura organizzativa della Corte al fine di raccordare l' attività di controllo finanziario di competenza di ciascuna sezione regionale con le funzioni , da svolgersi a livello centrale , di referto generale
sulla
intera finanza regionale e locale di cui è destinatario il Parlamento ; parimenti fondamentale è , poi , apparsa , l' esigenza di individuare lo strumento organizzativo in grado di assicurare un coordinamento agevole ed efficace e nello stesso tempo rispettoso dell' autonomia delle singole sezioni .
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Nell' ambito della funzione di coordinamento svolta dalla nuova sezione vanno ricordate le delibere con le quali sono stati approvati gli indirizzi e i criteri generali per l' attività di referto finanziario annuale
sul
rendiconto delle regioni e sono state individuate e regolamentate alcune indagini di carattere comparativo su questioni comuni , nonché le linee guida per il coordinamento delle metodologie finalizzate alle rilevazioni sul funzionamento dei controlli interni di regioni e enti locali .
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Nell' ambito della funzione di coordinamento svolta dalla nuova sezione vanno ricordate le delibere con le quali sono stati approvati gli indirizzi e i criteri generali per l' attività di referto finanziario annuale sul rendiconto delle regioni e sono state individuate e regolamentate alcune indagini di carattere comparativo su questioni comuni , nonché le linee guida per il coordinamento delle metodologie finalizzate alle rilevazioni
sul
funzionamento dei controlli interni di regioni e enti locali .
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2.2 - Il quadro normativo dei controlli della Corte
sulle
autonomie , delineato dalla legge 131 è stato integrato e completato dalla legge finanziaria 2006 ( commi 166-170 ) , con riguardo al controllo di regolarità contabile sui minori enti locali , reso possibile in forma generalizzata attraverso la previsione della collaborazione degli organi interni di revisione contabile degli stessi enti .
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2.2 - Il quadro normativo dei controlli della Corte sulle autonomie , delineato dalla legge 131 è stato integrato e completato dalla legge finanziaria 2006 ( commi 166-170 ) , con riguardo al controllo di regolarità contabile
sui
minori enti locali , reso possibile in forma generalizzata attraverso la previsione della collaborazione degli organi interni di revisione contabile degli stessi enti .
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La nuova disciplina , infatti , ha posto a carico degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali ( ed anche degli enti del servizio sanitario nazionale ) l' obbligo di trasmettere alle sezioni regionali di controllo relazioni
sul
bilancio preventivo e sul rendiconto , predisposte sulla base di criteri definiti unitariamente dalla Corte e rivolte a dar conto non solo del rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità e del limite costituzionale al ricorso all' indebitamento , ma anche di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alla quale l' amministrazione non abbia adottato gli interventi correttivi segnalati dall' organo interno di revisione .
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La nuova disciplina , infatti , ha posto a carico degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali ( ed anche degli enti del servizio sanitario nazionale ) l' obbligo di trasmettere alle sezioni regionali di controllo relazioni sul bilancio preventivo e
sul
rendiconto , predisposte sulla base di criteri definiti unitariamente dalla Corte e rivolte a dar conto non solo del rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità e del limite costituzionale al ricorso all' indebitamento , ma anche di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alla quale l' amministrazione non abbia adottato gli interventi correttivi segnalati dall' organo interno di revisione .
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La nuova disciplina , infatti , ha posto a carico degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali ( ed anche degli enti del servizio sanitario nazionale ) l' obbligo di trasmettere alle sezioni regionali di controllo relazioni sul bilancio preventivo e sul rendiconto , predisposte
sulla
base di criteri definiti unitariamente dalla Corte e rivolte a dar conto non solo del rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità e del limite costituzionale al ricorso all' indebitamento , ma anche di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alla quale l' amministrazione non abbia adottato gli interventi correttivi segnalati dall' organo interno di revisione .
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