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La legge citata si è anche preoccupata di evitare che l' organo di controllo , per la sua appartenenza a una struttura unitaria , potesse operare - o comunque venisse percepito - come un organo dello Stato centrale , introducendo alcune innovazioni rivolte a collegare ,
sul
piano organico e funzionale , le sezioni regionali con gli enti controllati .
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locali e alle regioni , si presentano come essenziali per un proficuo esercizio dei controlli : 1 ) l' armonizzazione dei bilanci pubblici , stante l' attuale sensibile difformità nell' impostazione dei bilanci degli enti territoriali , che è di ostacolo alla raffrontabilità e significatività dei dati contabili ; condizione questa indispensabile ai fini del controllo gestionale e finanziario , dell' attuazione degli interventi perequativi e solidaristici previsti dalla Costituzione e , infine , della verifica del rispetto dei vincoli comunitari ; 2 ) il potenziamento delle strutture organizzative della Corte dei conti , rimaste a livelli assolutamente inadeguati ,
sul
piano quantitativo e funzionale , a fronte delle nuove e più impegnative attribuzioni e delle diverse professionalità richieste .
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Nell' ambito della funzione di coordinamento svolta dalla nuova sezione vanno ricordate le delibere con le quali sono stati approvati gli indirizzi e i criteri generali per l' attività di referto finanziario annuale
sul
rendiconto delle regioni e sono state individuate e regolamentate alcune indagini di carattere comparativo su questioni comuni , nonché le linee guida per il coordinamento delle metodologie finalizzate alle rilevazioni sul funzionamento dei controlli interni di regioni e enti locali .
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Commissioni Affari costituzionali del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati Indagine conoscitiva
sullo
stato di attuazione della riforma del titolo V della Costituzione ( Roma , 11 dicembre 2006 ) Premessa .
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- 1. - Nell' audizione tenuta il 31 ottobre 2001 presso la Commissione Affari costituzionali del Senato , nell' ambito di un' indagine conoscitiva
sugli
effetti nell' ordinamento della riforma del Titolo V della Costituzione , ebbi a rilevare come l' abolizione degli artt .
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2.2 - Il quadro normativo dei controlli della Corte sulle autonomie , delineato dalla legge 131 è stato integrato e completato dalla legge finanziaria 2006 ( commi 166-170 ) , con riguardo al controllo di regolarità contabile
sui
minori enti locali , reso possibile in forma generalizzata attraverso la previsione della collaborazione degli organi interni di revisione contabile degli stessi enti .
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3. La disciplina descritta dei controlli
sulle
regioni e gli enti locali rappresenta una prima organica sistemazione della materia , rispettosa dei principi di autonomia e sussidiarietà .
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Il carattere collaborativo di questo controllo , se è più evidente quando si svolge sul bilancio preventivo , suscettibile di essere variato dopo la sua approvazione , non è estraneo neppure al controllo
sui
rendiconti .
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La Corte , con deliberazioni della Sezione delle autonomie del 27 aprile 2006 , ha provveduto ad adottare le linee guida cui devono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria dei comuni , delle province e delle Asl nelle proprie relazioni alle sezioni regionali di controllo
sul
bilancio preventivo 2006 ( comuni e province ) e sul bilancio d' esercizio 2005 ( enti del SSN ) .
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A - Con riguardo agli enti locali , l' annunciata revisione del loro ordinamento , dovrebbe fornire l' occasione : 1 ) per raccordare il nuovo controllo
sui
bilanci con quello sugli organi , al fine di introdurre misure sanzionatorie alle più gravi irregolarità contabili , ( a somiglianza di quanto già previsto per la mancata approvazione del bilancio ) ; 2 ) per rafforzare ( o introdurre ) la professionalità e l' indipendenza dei componenti ( o dell' unico titolare ) dell' organo di revisione , attraverso rinnovate modalità di nomina , che escludano ogni forma di scelta fiduciaria e di lottizzazione ; 3 ) per introdurre l' obbligo per gli enti di maggiori dimensioni di adottare la contabilità economica e redigere il bilancio consolidato al fine
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Ora non c'è dubbio che il funzionamento di questo fondo , alimentato con una parte del gettito fiscale realizzato nelle regioni più ricche , esige un controllo
sulla
corretta applicazione dei meccanismi relativi al prelievo e al riparto delle entrate riscosse , ma soprattutto sul regolare , efficiente ed efficace utilizzo delle stesse da parte delle amministrazioni beneficiarie .
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B - Con riguardo alle regioni , il controllo delle sezioni regionali potrebbe essere reso più incisivo , nella promozione della regolarità contabile e finanziaria e nella funzione strumentale diretta a favore dei consigli regionali , con la previsione da parte del legislatore statale - con norma di principio nell' esercizio del coordinamento
sulla
finanza pubblica e dell ' armonizzazione dei bilanci - dell' inserimento , temporale e funzionale , del referto sull' esito del controllo nel processo di bilancio regionale ( a somiglianza di quanto avviene per la parifica del rendiconto generale dello Stato ) .
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2.2 - Il quadro normativo dei controlli della Corte
sulle
autonomie , delineato dalla legge 131 è stato integrato e completato dalla legge finanziaria 2006 ( commi 166-170 ) , con riguardo al controllo di regolarità contabile sui minori enti locali , reso possibile in forma generalizzata attraverso la previsione della collaborazione degli organi interni di revisione contabile degli stessi enti .
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La Corte , con deliberazioni della Sezione delle autonomie del 27 aprile 2006 , ha provveduto ad adottare le linee guida cui devono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria dei comuni , delle province e delle Asl nelle proprie relazioni alle sezioni regionali di controllo sul bilancio preventivo 2006 ( comuni e province ) e
sul
bilancio d' esercizio 2005 ( enti del SSN ) .
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Le sezioni regionali di controllo , qualora accertino comportamenti difformi dalle regole della sana gestione finanziaria , adottano formale pronuncia e vigilano sull' adozione delle necessarie misure correttive e
sull'
osservanza dei vincoli previsti dall' ordinamento in caso di mancato rispetto del patto di stabilità .
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La nuova disciplina , infatti , ha posto a carico degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali ( ed anche degli enti del servizio sanitario nazionale ) l' obbligo di trasmettere alle sezioni regionali di controllo relazioni sul bilancio preventivo e
sul
rendiconto , predisposte sulla base di criteri definiti unitariamente dalla Corte e rivolte a dar conto non solo del rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità e del limite costituzionale al ricorso all' indebitamento , ma anche di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alla quale l' amministrazione non abbia adottato gli interventi correttivi segnalati dall' organo interno di revisione .
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Nella stessa audizione , con riguardo ai minori enti locali , avevo anche espresso preoccupazione per il fatto che fosse venuta meno , dopo l ' abolizione degli organi regionali di controllo , qualsiasi forma di controllo esterno
sui
bilanci , nonostante l' indubbio collegamento tra finanza locale e statale e l' interesse generale al rispetto delle regole contabili e all' equilibrio dei bilanci .
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125 e 130 della Costituzione non avesse fatto venir meno l' esigenza di un controllo esterno
sulle
autonomie regionali e locali , che , anzi , si presentava rafforzata proprio a seguito degli elementi di novità introdotti dalla riforma .
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È , infine , da sottolineare come a seguito dell' entrata in vigore della nuova legge sia stata subito avvertita l' esigenza di adeguare la struttura organizzativa della Corte al fine di raccordare l' attività di controllo finanziario di competenza di ciascuna sezione regionale con le funzioni , da svolgersi a livello centrale , di referto generale
sulla
intera finanza regionale e locale di cui è destinatario il Parlamento ; parimenti fondamentale è , poi , apparsa , l' esigenza di individuare lo strumento organizzativo in grado di assicurare un coordinamento agevole ed efficace e nello stesso tempo rispettoso dell' autonomia delle singole sezioni .
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) , hanno mirato all' evidenziazione anche di altre criticità in grado di incidere gravemente
sugli
equilibri di bilancio .
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