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econo18 Con ciò non si vuole certo dare un valore eccessivo a elementi di carattere formale : si vuol solo dire che l' effettuazione anche di una sola operazione , in presenza delle cennate iscrizioni , potrebbe integrare l' esercizio di una abituale attività economica , in quanto il soggetto , avendo richiesto l' iscrizione , sembra dimostrare , fino a prova contraria , di essere programmaticamente rivolto al lavoro in proprio , anche se non esclusivo , e di aver posto in essere un minimum di atti preparatori allo svolgimento di un' attività auto-organizzata e abituale .
econo18 Con ciò non si vuole certo dare un valore eccessivo a elementi di carattere formale : si vuol solo dire che l' effettuazione anche di una sola operazione , in presenza delle cennate iscrizioni , potrebbe integrare l' esercizio di una abituale attività economica , in quanto il soggetto , avendo richiesto l' iscrizione , sembra dimostrare , fino a prova contraria , di essere programmaticamente rivolto al lavoro in proprio , anche se non esclusivo , e di aver posto in essere un minimum di atti preparatori allo svolgimento di un' attività auto-organizzata e abituale .
econo18 Ma esso vale solo per stabilire se il soggetto lavoratore autonomo occasionale per natura debba iscriversi o meno alla Gestione separata Inps , ma non ci spiega ancora se il soggetto che svolge prestazioni ripetute nel corso dell' anno , anche se al limite sotto la fascia di 5-mila euro , debba aprire o meno la partita Iva .
econo18 Naturalmente , l' abitualità dell' attività di lavoro autonomo che non significa esclusività , è perfettamente compatibile con il parallelo esercizio di un' attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o di socio di società in genere , in quanto anche un' attività autonoma effettuata per poche ore al giorno o saltuariamente e , al limite , anche nei confronti di un solo committente , ma con costanza nel tempo , dando quindi l' idea di rappresentare per il prestatore il suo modo ordinario di esercitare la propria attività di lavoro indipendente , e anche senza una particolare organizzazione e anche se poco remunerata , realizzano il presupposto soggettivo per l' apertura della partita Iva , dovuto a presenza appunto dell' abitualità .
econo18 All' atto della dichiarazione , è possibile richiedere non solo il numero di partita Iva , ma anche l' accesso , nel rispetto delle relative condizioni , a uno dei seguenti regimi fiscali speciali : il regime dei contribuenti minimi o forfettario , disciplinato dall' articolo 3 , commi da 171 a 184 , della legge 662 / 97. Da notare che , con decorrenza 1° gennaio 2007 , tale regime non sarà più operativo , in quanto abrogato dalla legge 248 / 2005 di conversione del decreto legge 203 / 2005 il regime dei contribuenti minori o supersemplificato , disciplinato dall' articolo 3 , commi da 165 a 171
econo18 E , per la scelta opzionale del regime ordinario , opera solo la conferma successiva , tramite il quadro VO della dichiarazione annuale Iva , del relativo comportamento concludente .
econo18 Da notare che l' accesso al regime speciale delle attività marginali ( forfettone ) , disciplinato dall' articolo 14 della legge 388 / 2000 , non può essere chiesto in sede di apertura della partita Iva , ma solo nel prosieguo dell' attività , in quanto strettamente legato all' applicazione degli studi di settore , che , come è noto , sono inapplicabili al primo periodo di imposta di avvio dell' attività Le regole sostanziali ( tassazione ordinaria Irpef e determinazione del reddito di impresa o di lavoro autonomo , nonché le regole della determinazione e dei versamenti periodici dell' Iva ) dei regimi " istituzionali " sono in gran parte comuni e la loro differenza consiste essenzialmente nella previsione da parte del regime ordinario di più stringenti obblighi contabili e , precisamente , la rilevazione cronologica dei singoli
econo18 attività , in quanto strettamente legato all' applicazione degli studi di settore , che , come è noto , sono inapplicabili al primo periodo di imposta di avvio dell' attività Le regole sostanziali ( tassazione ordinaria Irpef e determinazione del reddito di impresa o di lavoro autonomo , nonché le regole della determinazione e dei versamenti periodici dell' Iva ) dei regimi " istituzionali " sono in gran parte comuni e la loro differenza consiste essenzialmente nella previsione da parte del regime ordinario di più stringenti obblighi contabili e , precisamente , la rilevazione cronologica dei singoli fatti amministrativi non solo nell' aspetto economico ( ricavi o compensi e costi o spese ) ma anche di quello finanziario - patrimoniale ( cassa e banca , crediti e debiti , versamenti e prelevamenti personali , eccetera ) .
econo18 Ciò va a impattare solo su qualche , e tutto sommato non consistente , vincolo , posto a carico dell' ufficio , prima di procedere ad accertamento parametrico o da studi di settore .
econo18 Essi perciò non sono dei veri e propri regimi contabili , ma rappresentano l' abolizione di una contabilità che al lavoro autonomo e alle piccole attività imprenditoriali non serve e che è stata sostituita dalla sola conservazione dei documenti per quanto riguarda il forfettino e dalla conservazione dei documenti e da poche registrazioni periodiche cumulative mensili e trimestrali per gli altri due .
econo18 È inoltre previsto che , in alternativa ai registri Iva , le registrazioni cumulative possano essere effettuate su appositi prospetti di cui ai decreti ministeriali dell' 11 e 12 febbraio 1997. Il regime supersemplificato agevola , tuttavia , solo sotto il profilo contabile , prevedendo per tutto il resto ( tassazione Irpef e regole di determinazione del reddito d' impresa o di lavoro autonomo e dell' Iva , compreso l' obbligo dei versamenti periodici Iva ) le stesse regole sostanziali del regime semplificato e , quindi , tassazione ordinaria Irpef e determinazione analitica del reddito e dell' Iva e cioè con spese e Iva assolta sulle stesse che , salvo le specifiche esclusioni o limitazioni normative , possono detrarsi solo se inerenti all' attività e se idoneamente documentate .
econo18 prospetti di cui ai decreti ministeriali dell' 11 e 12 febbraio 1997. Il regime supersemplificato agevola , tuttavia , solo sotto il profilo contabile , prevedendo per tutto il resto ( tassazione Irpef e regole di determinazione del reddito d' impresa o di lavoro autonomo e dell' Iva , compreso l' obbligo dei versamenti periodici Iva ) le stesse regole sostanziali del regime semplificato e , quindi , tassazione ordinaria Irpef e determinazione analitica del reddito e dell' Iva e cioè con spese e Iva assolta sulle stesse che , salvo le specifiche esclusioni o limitazioni normative , possono detrarsi solo se inerenti all' attività e se idoneamente documentate .
econo18 La possibilità infatti di scomputo successivo delle perdite in diminuzione del relativo reddito di categoria , ma non oltre il quinto periodo di imposta , è riconosciuta solo agli imprenditori in regime ordinario per scelta o per obbligo .
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