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buroc19 Infatti la predetta norma , pur disponendo che il presidente del collegio , entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per presentare la memoria fissa la data per la discussione , che deve aver luogo nei successivi trenta giorni , e ne dà avviso alle parti almeno venti giorni prima , non dispone che il termine è perentorio oppure che il decorso di tale termine comporti l' estinzione del procedimento , con la conseguenza che il termine deve ritenersi solo ordinatorio ( art. 152 , e. 2 , c.p.c. ) .
buroc19 Secondo il notaio ricorrente tale documentazione era costituita solo da un elenco formato dalla stessa banca denunziante e che egli aveva restituito sia l' importo di Euro .
buroc19 Inoltre il ricorrente lamenta che è stato violato il suo diritto di difesa , poiché solo a seguito della decisione della COREDI , ha appreso che il suo comportamento avrebbe avuto un eco negativo nella comunità di Lastra a Signa .
buroc19 Con motivazione immune da censure in questa sede di sindacato di legittimità , la corte ha ritenuto che l' illecita condotta del notaio , consistita nell' avere trattenuto indebitamente documenti e denaro appartenenti a terzi era non solo provata documentalmente , ma anche ammessa implicitamente in sede di reclamo dal notaio , il quale assumeva infondatamente che essa era lecita .
buroc19 Il riferimento all' eco negativo nella comunità di Lastra a Signa non integra un nuovo o diverso episodio di illecito disciplinare ma indica solo come il suddetto fatto di illecito ( costituito dal non giustificato trattenimento di denaro e di documenti di terzi ) aveva effetti di risonanza maggiore per il fatto che si era verificato in una piccola comunità .
buroc19 Infatti , in quanto essenzialmente finalizzata a consentire al notaio iscritto di esercitare tempestivamente il suo diritto di difesa , la semplice richiesta di deduzioni nella fase preliminare del procedimento disciplinare non comporta , in caso di mancata risposta , alcuna sanzione disciplinare , costituendo questa solo una modalità della linea difensiva .
buroc19 Vale anche in questa sede , quanto ritenuto da questa Corte in sede penale , per cui il riconoscimento / diniego delle circostanze attenuanti generiche è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito , il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l' adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo .
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