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econo01 L' opzione può essere esercitata da ciascun soggetto solo in qualità di controllante o solo in qualità di controllata , e la sua efficacia è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni ( articolo 119 , comma 1 ) : identità dell' esercizio sociale di ciascuna società controllata con quello della società o ente controllante esercizio congiunto dell' opzione da parte di ciascuna controllata e dell' ente o società controllante elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata presso la società o ente controllante ai fini della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d' imposta per i quali è esercitata l' opzione .
econo01 ) qualora sia verificabile la sussistenza , fin dall' inizio del periodo di imposta , del requisito del controllo in capo al soggetto che si estingue ed a condizione che quest' ultimo non abbia esercitato l' opzione in qualità di consolidante " .
econo01 Secondo l' articolo 13 , comma 8 , del decreto , l' individuazione di tale criterio è rimessa alla libera determinazione delle parti in sede di esercizio ( o rinnovo ) di ciascuna opzione , con l' unico limite che le perdite non attribuite al soggetto consolidante possono , in ogni caso , essere imputate esclusivamente ai soggetti che le hanno generate .
econo01 Nelle istruzioni ufficiali al modello per la comunicazione dell' opzione(3 ) , è stato previsto , nella casella " attribuzione perdite " della sezione " dati relativi alla società consolidata " , l' inserimento dei seguenti codici : 1. se le perdite sono attribuite al soggetto consolidante 2. se le perdite sono attribuite in modo proporzionale alle società che le hanno prodotte 3. in tutti i casi in cui il criterio adottato è diverso dalle precedenti modalità .
econo01 Entro 30 giorni dal verificarsi dell' evento interruttivo , il soggetto consolidante deve comunicare all' Agenzia delle Entrate la perdita di efficacia dell' opzione e l' importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto partecipante al consolidato , secondo le stesse modalità seguite all' atto della presentazione dell' originaria comunicazione per l' avvio del regime , ma ( cfr .
econo01 Entro 30 giorni dal verificarsi dell' evento interruttivo , il soggetto consolidante deve comunicare all' Agenzia delle Entrate la perdita di efficacia dell' opzione e l' importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto partecipante al consolidato , secondo le stesse modalità seguite all' atto della presentazione dell' originaria comunicazione per l' avvio del regime , ma ( cfr .
econo01 L' omessa indicazione , in sede di presentazione del modello per la comunicazione dell' avvenuto esercizio dell' opzione , di uno dei codici indicati ( 1 , 2 , 3 ) , non determina tuttavia di per sé l' invalidità della comunicazione , causando solamente - alla luce del criterio generale , rispetto al quale l' attribuzione delle perdite alle società che le hanno prodotte riveste carattere meramente alternativo - l' effetto della permanenza delle perdite residue in capo al soggetto consolidante .
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