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econo11 Dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione di AVIANOVA emerge infine che , relativamente all' esercizio 1991 , figuravano quali società controllanti della stessa sia A.T.I. che MERIDIANA , mentre , relativamente all' esercizio 1992 , figura quale società controllante solo A.T.I. La posizione di ALITALIA 7. La società ALITALIA , nella memoria prodotta e nell' audizione del 10 ottobre 1994 , ha sostenuto di non aver proceduto ad effettuare la comunicazione dell' operazione realizzata in data 18 dicembre 1992 , in quanto la società A.T.I. già dal 1989 , anno di acquisizione del 50 % del capitale sociale di AVIANOVA , esercitava sulla società un controllo esclusivo .
econo11 10 agosto 1994 , con la quale disponeva l' avvio del procedimento per l' eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all' articolo 19 , comma 2 , della legge n. 287 / 90 , nei confronti della società ALITALIA Spa per omessa comunicazione preventiva della acquisizione del controllo della società AVIANOVA Spa ; VISTI gli atti del procedimento ; RITENUTA la propria competenza ; VISTI gli atti prodotti dalla società ALITALIA Spa in data 28 luglio 1994 , 2 e 4 agosto 1994 , 15 settembre 1994 , 28 ottobre 1994 e 7 novembre 1994 , con cui la società intendeva altresì comunicare tardivamente la realizzazione dell' operazione di concentrazione ; SENTITI in data 10 ottobre 1994 i rappresentanti della società ALITALIA Spa ed in data 18 ottobre 1994 i rappresentanti della società MERIDIANA Spa ; CONSIDERATO che , nel corso dell' istruttoria , sono emersi i elementi : I parti ALITALIA Spa ( di seguito ALITALIA ) è una società che svolge l' esercizio di linee aeree per il A.T.I. Spa ha realizzato nell' anno 1993 un fatturato pari a 1.327 miliardi di lire .
econo11 VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE 9. Dai fatti su esposti si evince che , nel giugno 1989 , la società ALITALIA , attraverso la propria controllata A.T.I. , ha acquisito il 50 % delle quote rappresentanti il capitale sociale di AVIANOVA , fino a quel momento appartenuta interamente a MERIDIANA .
econo11 In data 7 giugno 1989 la società A.T.I. ha acquisito il controllo della società AVIANOVA congiuntamente alla società MERIDIANA Spa ( di seguito MERIDIANA ) , con una partecipazione pari al 50 % del capitale sociale .
econo11 Contestualmente , IMI BANK ha acquisito una quota pari al 5 % da A.T.I. Pertanto , in seguito a tale operazione , A.T.I. ha mantenuto una quota pari al 45 % nel capitale sociale della società , mentre il restante 55 % è stato acquisito dai suddetti investitori istituzionali .
econo11 3. AVIANOVA Spa ( di seguito AVIANOVA ) è una società attiva nel trasporto aereo civile su linee nazionali ed internazionali .
econo11 la legge 10 ottobre 1990 n. 287 ; VISTO , in particolare , l' articolo 19 , comma 2 , della legge 10 ottobre 1990 n. 287 ; VISTO , in particolare , l' articolo 11 della legge 24 novembre 1981 , n. 689 ; VISTA la propria delibera del 10 agosto 1994 , con la quale disponeva l' avvio del procedimento per l' eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all' articolo 19 , comma 2 , della legge n. 287 / 90 , nei confronti della società ALITALIA Spa per omessa comunicazione preventiva della acquisizione del controllo della società AVIANOVA Spa ; VISTI gli atti del procedimento ; RITENUTA la propria competenza ; VISTI gli atti prodotti dalla società ALITALIA Spa in data 28 luglio 1994 , 2 e 4 agosto 1994 , 15 settembre 1994 , 28 ottobre 1994 e 7 novembre 1994 , con cui la società intendeva altresì comunicare tardivamente la realizzazione dell' operazione di concentrazione ; SENTITI in data 10 ottobre 1994 i rappresentanti della società ALITALIA Spa ed in data 18 ottobre 1994 i rappresentanti della società MERIDIANA Spa ; CONSIDERATO che , nel corso dell' istruttoria , sono emersi i elementi : I
econo11 , sia per quanto concerne la gestione della società , sia per eventuali modifiche statutarie concordate fra le parti che si rendessero opportune nell' interesse della società ( articolo 4 ) e si impegnavano altresì a non cedere le proprie partecipazioni azionarie a terzi senza il consenso formale ed espresso dell' A.T.I .
econo11 Consiglio di Amministrazione di AVIANOVA emerge infine che , relativamente all' esercizio 1991 , figuravano quali società controllanti della stessa sia A.T.I. che MERIDIANA , mentre , relativamente all' esercizio 1992 , figura quale società controllante solo A.T.I. La posizione di ALITALIA 7. La società ALITALIA , nella memoria prodotta e nell' audizione del 10 ottobre 1994 , ha sostenuto di non aver proceduto ad effettuare la comunicazione dell' operazione realizzata in data 18 dicembre 1992 , in quanto la società A.T.I. già dal 1989 , anno di acquisizione del 50 % del capitale sociale di AVIANOVA , esercitava sulla società un controllo esclusivo .
econo11 la propria competenza ; VISTI gli atti prodotti dalla società ALITALIA Spa in data 28 luglio 1994 , 2 e 4 agosto 1994 , 15 settembre 1994 , 28 ottobre 1994 e 7 novembre 1994 , con cui la società intendeva altresì comunicare tardivamente la realizzazione dell' operazione di concentrazione ; SENTITI in data 10 ottobre 1994 i rappresentanti della società ALITALIA Spa ed in data 18 ottobre 1994 i rappresentanti della società MERIDIANA Spa ; CONSIDERATO che , nel corso dell' istruttoria , sono emersi i elementi : I parti ALITALIA Spa ( di seguito ALITALIA ) è una società che svolge l' esercizio di linee aeree per il A.T.I. Spa ha realizzato nell' anno 1993 un fatturato pari a 1.327 miliardi di lire .
econo11 11. In seguito all' operazione perfezionatasi in data 18 dicembre 1992 , A.T.I. ed i nuovi soci di riferimento hanno invece previsto , mediante una scrittura privata , che il controllo della società dovesse essere esercitato in modo esclusivo da A.T.I. La misura dell' imposta sostitutiva del 19 per cento è ridotta al 12 , quella del 15 per cento al 9 La legge 21.11.2000 , n. 342 ( " collegato " fiscale alla legge finanziaria 2000 ) aveva consentito alle società destinatarie dei conferimenti previsti dalla legge 30.7.1990 , n. 218 di affrancare i valori fiscalmente sospesi emersi in occasione delle operazioni di conferimento .
econo11 Dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione di AVIANOVA emerge infine che , relativamente all' esercizio 1991 , figuravano quali società controllanti della stessa sia A.T.I. che MERIDIANA , mentre , relativamente all' esercizio 1992 , figura quale società controllante solo A.T.I. La posizione di ALITALIA 7. La società ALITALIA , nella memoria prodotta e nell' audizione del 10 ottobre 1994 , ha sostenuto di non aver proceduto ad effettuare la comunicazione dell' operazione realizzata in data 18 dicembre 1992 , in quanto la società A.T.I. già dal 1989 , anno di acquisizione del 50 % del capitale sociale di AVIANOVA , esercitava sulla società un controllo esclusivo .
econo11 Dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione di AVIANOVA emerge infine che , relativamente all' esercizio 1991 , figuravano quali società controllanti della stessa sia A.T.I. che MERIDIANA , mentre , relativamente all' esercizio 1992 , figura quale società controllante solo A.T.I. La posizione di ALITALIA 7. La società ALITALIA , nella memoria prodotta e nell' audizione del 10 ottobre 1994 , ha sostenuto di non aver proceduto ad effettuare la comunicazione dell' operazione realizzata in data 18 dicembre 1992 , in quanto la società A.T.I. già dal 1989 , anno di acquisizione del 50 % del capitale sociale di AVIANOVA , esercitava sulla società un controllo esclusivo .
econo11 La società non detiene alcuna partecipazione in altre società .
econo11 Infatti , la qualificazione della natura del controllo esercitato su AVIANOVA dipende dall' accertare se la partecipazione di MERIDIANA fosse o no , dopo l' entrata di ALITALIA , comunque idonea ad esercitare una influenza determinante ai sensi dell' articolo 7 della legge n. 287 / 90. Sotto questo profilo , dalle risultanze istruttorie è emerso che MERIDIANA era estranea alla gestione ordinaria di AVIANOVA , in quanto la società dipendeva economicamente in gran parte da ALITALIA , il cui apporto , in termini di fatturato e di organizzazione , contribuiva a formare la quasi totalità del patrimonio aziendale .
econo11 La società non detiene alcuna partecipazione in altre società .
econo11 Contrariamente a ciò le parti hanno sostenuto che , di fatto , il controllo veniva esercitato in modo esclusivo da ALITALIA , in quanto l' apporto di quest' ultima , sia dal punto di vista patrimoniale che organizzativo , sarebbe stato decisivo per la società rispetto a quello di MERIDIANA e tale , quindi , da configurare un controllo esclusivo di ALITALIA .
econo11 9 novembre 1994 ; SENTITO il Relatore Professor Luciano Cafagna ; VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287 ; VISTO , in particolare , l' articolo 19 , comma 2 , della legge 10 ottobre 1990 n. 287 ; VISTO , in particolare , l' articolo 11 della legge 24 novembre 1981 , n. 689 ; VISTA la propria delibera del 10 agosto 1994 , con la quale disponeva l' avvio del procedimento per l' eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all' articolo 19 , comma 2 , della legge n. 287 / 90 , nei confronti della società ALITALIA Spa per omessa comunicazione preventiva della acquisizione del controllo della società AVIANOVA Spa ; VISTI gli atti del procedimento ; RITENUTA la propria competenza ; VISTI gli atti prodotti dalla società ALITALIA Spa in data 28 luglio 1994 , 2 e 4 agosto 1994 , 15 settembre 1994 , 28 ottobre 1994 e 7 novembre 1994 , con cui la società intendeva altresì comunicare tardivamente la realizzazione dell' operazione di concentrazione ; SENTITI in data 10 ottobre 1994 i rappresentanti della società ALITALIA Spa ed in data 18 ottobre 1994 i rappresentanti della società MERIDIANA Spa ; CONSIDERATO che
econo11 Alla stessa data i soci di riferimento hanno stipulato una scrittura privata mediante la quale convenivano espressamente di attribuire ad A.T.I. la responsabilità della gestione della società .
econo11 90 , nei confronti della società ALITALIA Spa per omessa comunicazione preventiva della acquisizione del controllo della società AVIANOVA Spa ; VISTI gli atti del procedimento ; RITENUTA la propria competenza ; VISTI gli atti prodotti dalla società ALITALIA Spa in data 28 luglio 1994 , 2 e 4 agosto 1994 , 15 settembre 1994 , 28 ottobre 1994 e 7 novembre 1994 , con cui la società intendeva altresì comunicare tardivamente la realizzazione dell' operazione di concentrazione ; SENTITI in data 10 ottobre 1994 i rappresentanti della società ALITALIA Spa ed in data 18 ottobre 1994 i rappresentanti della società MERIDIANA Spa ; CONSIDERATO che , nel corso dell' istruttoria , sono emersi i elementi : I parti ALITALIA Spa ( di seguito ALITALIA ) è una società che svolge l' esercizio di linee aeree per il A.T.I. Spa ha realizzato nell' anno 1993 un fatturato pari a 1.327 miliardi di lire .
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