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econo11 , sia per quanto concerne la gestione della società , sia per eventuali modifiche statutarie concordate fra le parti che si rendessero opportune nell' interesse della società ( articolo 4 ) e si impegnavano altresì a non cedere le proprie partecipazioni azionarie a terzi senza il consenso formale ed espresso dell' A.T.I .
econo11 10 agosto 1994 , con la quale disponeva l' avvio del procedimento per l' eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all' articolo 19 , comma 2 , della legge n. 287 / 90 , nei confronti della società ALITALIA Spa per omessa comunicazione preventiva della acquisizione del controllo della società AVIANOVA Spa ; VISTI gli atti del procedimento ; RITENUTA la propria competenza ; VISTI gli atti prodotti dalla società ALITALIA Spa in data 28 luglio 1994 , 2 e 4 agosto 1994 , 15 settembre 1994 , 28 ottobre 1994 e 7 novembre 1994 , con cui la società intendeva altresì comunicare tardivamente la realizzazione dell' operazione di concentrazione ; SENTITI in data 10 ottobre 1994 i rappresentanti della società ALITALIA Spa ed in data 18 ottobre 1994 i rappresentanti della società MERIDIANA Spa ; CONSIDERATO che , nel corso dell' istruttoria , sono emersi i elementi : I parti ALITALIA Spa ( di seguito ALITALIA ) è una società che svolge l' esercizio di linee aeree per il A.T.I. Spa ha realizzato nell' anno 1993 un fatturato pari a 1.327 miliardi di lire .
econo11 Tuttavia , MERIDIANA , in virtù dei diritti ad essa conferiti dall' accordo stipulato con il socio , poteva esprimere la propria volontà deliberativa e bloccare le eventuali iniziative di ALITALIA su alcuni atti concernenti la determinazione degli indirizzi e delle strategie future della società , quali l' acquisto e la vendita di aeromobili , l' individuazione delle rotte da operare e degli aeromobili da impiegare , nonché l' assunzione di dirigenti ed il conferimento di deleghe all' Amministratore Delegato .
econo11 all' articolo 19 , comma 2 , della legge n. 287 / 90 , nei confronti della società ALITALIA Spa per omessa comunicazione preventiva della acquisizione del controllo della società AVIANOVA Spa ; VISTI gli atti del procedimento ; RITENUTA la propria competenza ; VISTI gli atti prodotti dalla società ALITALIA Spa in data 28 luglio 1994 , 2 e 4 agosto 1994 , 15 settembre 1994 , 28 ottobre 1994 e 7 novembre 1994 , con cui la società intendeva altresì comunicare tardivamente la realizzazione dell' operazione di concentrazione ; SENTITI in data 10 ottobre 1994 i rappresentanti della società ALITALIA Spa ed in data 18 ottobre 1994 i rappresentanti della società MERIDIANA Spa ; CONSIDERATO che , nel corso dell' istruttoria , sono emersi i elementi : I parti ALITALIA Spa ( di seguito ALITALIA ) è una società che svolge l' esercizio di linee aeree per il A.T.I. Spa ha realizzato nell' anno 1993 un fatturato pari a 1.327 miliardi di lire .
econo11 VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE 9. Dai fatti su esposti si evince che , nel giugno 1989 , la società ALITALIA , attraverso la propria controllata A.T.I. , ha acquisito il 50 % delle quote rappresentanti il capitale sociale di AVIANOVA , fino a quel momento appartenuta interamente a MERIDIANA .
econo11 della legge 10 ottobre 1990 n. 287 ; VISTO , in particolare , l' articolo 11 della legge 24 novembre 1981 , n. 689 ; VISTA la propria delibera del 10 agosto 1994 , con la quale disponeva l' avvio del procedimento per l' eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all' articolo 19 , comma 2 , della legge n. 287 / 90 , nei confronti della società ALITALIA Spa per omessa comunicazione preventiva della acquisizione del controllo della società AVIANOVA Spa ; VISTI gli atti del procedimento ; RITENUTA la propria competenza ; VISTI gli atti prodotti dalla società ALITALIA Spa in data 28 luglio 1994 , 2 e 4 agosto 1994 , 15 settembre 1994 , 28 ottobre 1994 e 7 novembre 1994 , con cui la società intendeva altresì comunicare tardivamente la realizzazione dell' operazione di concentrazione ; SENTITI in data 10 ottobre 1994 i rappresentanti della società ALITALIA Spa ed in data 18 ottobre 1994 i rappresentanti della società MERIDIANA Spa ; CONSIDERATO che , nel corso dell' istruttoria , sono emersi i elementi : I parti ALITALIA Spa ( di seguito ALITALIA ) è una società che svolge l' esercizio di linee aeree per il
econo11 Contrariamente a ciò le parti hanno sostenuto che , di fatto , il controllo veniva esercitato in modo esclusivo da ALITALIA , in quanto l' apporto di quest' ultima , sia dal punto di vista patrimoniale che organizzativo , sarebbe stato decisivo per la società rispetto a quello di MERIDIANA e tale , quindi , da configurare un controllo esclusivo di ALITALIA .
econo11 90 , nei confronti della società ALITALIA Spa per omessa comunicazione preventiva della acquisizione del controllo della società AVIANOVA Spa ; VISTI gli atti del procedimento ; RITENUTA la propria competenza ; VISTI gli atti prodotti dalla società ALITALIA Spa in data 28 luglio 1994 , 2 e 4 agosto 1994 , 15 settembre 1994 , 28 ottobre 1994 e 7 novembre 1994 , con cui la società intendeva altresì comunicare tardivamente la realizzazione dell' operazione di concentrazione ; SENTITI in data 10 ottobre 1994 i rappresentanti della società ALITALIA Spa ed in data 18 ottobre 1994 i rappresentanti della società MERIDIANA Spa ; CONSIDERATO che , nel corso dell' istruttoria , sono emersi i elementi : I parti ALITALIA Spa ( di seguito ALITALIA ) è una società che svolge l' esercizio di linee aeree per il A.T.I. Spa ha realizzato nell' anno 1993 un fatturato pari a 1.327 miliardi di lire .
econo11 la legge 10 ottobre 1990 n. 287 ; VISTO , in particolare , l' articolo 19 , comma 2 , della legge 10 ottobre 1990 n. 287 ; VISTO , in particolare , l' articolo 11 della legge 24 novembre 1981 , n. 689 ; VISTA la propria delibera del 10 agosto 1994 , con la quale disponeva l' avvio del procedimento per l' eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all' articolo 19 , comma 2 , della legge n. 287 / 90 , nei confronti della società ALITALIA Spa per omessa comunicazione preventiva della acquisizione del controllo della società AVIANOVA Spa ; VISTI gli atti del procedimento ; RITENUTA la propria competenza ; VISTI gli atti prodotti dalla società ALITALIA Spa in data 28 luglio 1994 , 2 e 4 agosto 1994 , 15 settembre 1994 , 28 ottobre 1994 e 7 novembre 1994 , con cui la società intendeva altresì comunicare tardivamente la realizzazione dell' operazione di concentrazione ; SENTITI in data 10 ottobre 1994 i rappresentanti della società ALITALIA Spa ed in data 18 ottobre 1994 i rappresentanti della società MERIDIANA Spa ; CONSIDERATO che , nel corso dell' istruttoria , sono emersi i elementi : I
econo11 In data 7 giugno 1989 la società A.T.I. ha acquisito il controllo della società AVIANOVA congiuntamente alla società MERIDIANA Spa ( di seguito MERIDIANA ) , con una partecipazione pari al 50 % del capitale sociale .
econo11 La società non detiene alcuna partecipazione in altre società .
econo11 Contestualmente , IMI BANK ha acquisito una quota pari al 5 % da A.T.I. Pertanto , in seguito a tale operazione , A.T.I. ha mantenuto una quota pari al 45 % nel capitale sociale della società , mentre il restante 55 % è stato acquisito dai suddetti investitori istituzionali .
econo11 Dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione di AVIANOVA emerge infine che , relativamente all' esercizio 1991 , figuravano quali società controllanti della stessa sia A.T.I. che MERIDIANA , mentre , relativamente all' esercizio 1992 , figura quale società controllante solo A.T.I. La posizione di ALITALIA 7. La società ALITALIA , nella memoria prodotta e nell' audizione del 10 ottobre 1994 , ha sostenuto di non aver proceduto ad effettuare la comunicazione dell' operazione realizzata in data 18 dicembre 1992 , in quanto la società A.T.I. già dal 1989 , anno di acquisizione del 50 % del capitale sociale di AVIANOVA , esercitava sulla società un controllo esclusivo .
econo11 In data 7 giugno 1989 la società A.T.I. ha acquisito il controllo della società AVIANOVA congiuntamente alla società MERIDIANA Spa ( di seguito MERIDIANA ) , con una partecipazione pari al 50 % del capitale sociale .
econo11 Dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione di AVIANOVA emerge infine che , relativamente all' esercizio 1991 , figuravano quali società controllanti della stessa sia A.T.I. che MERIDIANA , mentre , relativamente all' esercizio 1992 , figura quale società controllante solo A.T.I. La posizione di ALITALIA 7. La società ALITALIA , nella memoria prodotta e nell' audizione del 10 ottobre 1994 , ha sostenuto di non aver proceduto ad effettuare la comunicazione dell' operazione realizzata in data 18 dicembre 1992 , in quanto la società A.T.I. già dal 1989 , anno di acquisizione del 50 % del capitale sociale di AVIANOVA , esercitava sulla società un controllo esclusivo .
econo11 3. AVIANOVA Spa ( di seguito AVIANOVA ) è una società attiva nel trasporto aereo civile su linee nazionali ed internazionali .
econo11 commerciale di AVIANOVA in termini di fatturato ( 38,5 miliardi nel 1992 , a fronte di soli 4,2 miliardi realizzati con MERIDIANA ) , in quanto la maggior parte delle rotte su cui operava AVIANOVA erano di ALITALIA ed i voli sulle stesse venivano infatti effettuati con la sigla AZ ; c ) ALITALIA forniva i servizi per le prenotazioni , l' organizzazione dell' operativo e l' assistenza aeroportuale ; d ) oltre due terzi degli aeromobili con cui operava AVIANOVA erano di proprietà ALITALIA e venivano noleggiati da AVIANOVA ; e ) AVIANOVA figurava , dal 1989 , come società controllata ai sensi dell' articolo 2359 c.c. nel bilancio di ALITALIA ed era inserita nell' area di consolidamento del Gruppo , mentre , sempre a far data dall' anno 1989 , essa è qualificata nel bilancio di MERIDIANA ( all' epoca ALISARDA ) solo come " collegata " .
econo11 la propria competenza ; VISTI gli atti prodotti dalla società ALITALIA Spa in data 28 luglio 1994 , 2 e 4 agosto 1994 , 15 settembre 1994 , 28 ottobre 1994 e 7 novembre 1994 , con cui la società intendeva altresì comunicare tardivamente la realizzazione dell' operazione di concentrazione ; SENTITI in data 10 ottobre 1994 i rappresentanti della società ALITALIA Spa ed in data 18 ottobre 1994 i rappresentanti della società MERIDIANA Spa ; CONSIDERATO che , nel corso dell' istruttoria , sono emersi i elementi : I parti ALITALIA Spa ( di seguito ALITALIA ) è una società che svolge l' esercizio di linee aeree per il A.T.I. Spa ha realizzato nell' anno 1993 un fatturato pari a 1.327 miliardi di lire .
econo11 La posizione di MERIDIANA 8. Nel corso del procedimento è stata convocata in audizione la società MERIDIANA , la quale ha sostenuto che ALITALIA , dal momento in cui è entrata nel capitale sociale di AVIANOVA , ha acquisito anche il controllo della stessa , in particolare in virtù del fatto che poteva designare l' Amministratore Delegato in capo al quale erano concentrati tutti i poteri di gestione .
econo11 Dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione di AVIANOVA emerge infine che , relativamente all' esercizio 1991 , figuravano quali società controllanti della stessa sia A.T.I. che MERIDIANA , mentre , relativamente all' esercizio 1992 , figura quale società controllante solo A.T.I. La posizione di ALITALIA 7. La società ALITALIA , nella memoria prodotta e nell' audizione del 10 ottobre 1994 , ha sostenuto di non aver proceduto ad effettuare la comunicazione dell' operazione realizzata in data 18 dicembre 1992 , in quanto la società A.T.I. già dal 1989 , anno di acquisizione del 50 % del capitale sociale di AVIANOVA , esercitava sulla società un controllo esclusivo .
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