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econo12 Era comunque affermato o ribadito nel regolamento che : le società destinatarie dei conferimenti previsti dall' articolo 7 , commi 2 e 5 , della legge n. 218 / 1990 , comprese quelle che hanno ricevuto le azioni rivenienti dai conferimenti stessi , nonché le società che hanno effettuato conferimenti ai sensi del citato articolo 7 , comma 5 , potevano applicare le imposte sostitutive dell' Irpeg e dell' Irap previste dagli articoli 17 , commi 1 e 3 , e 18 , comma 1 , della legge n. 342 / 2000 , con riferimento ai beni o alle azioni che erano stati ricevuti a seguito dei conferimenti e che erano ancora posseduti alla data del 10.12.2000 se i beni ricevuti dalla società conferitaria a seguito dei conferimenti erano stati conferiti a un' altra società , l' imposta sostitutiva era applicata da tale ultima società l' imposta sostitutiva poteva essere applicata ,
econo12 La riapertura dei termini nella legge n. 448 / 2001 La legge 28.12.2001 , n. 448 , all' articolo 3 , comma 11 , ha previsto che le disposizioni di cui agli articoli da 17 a 20 della legge n. 342 / 2000 , comprese quelle dell' articolo 18 nei confronti dei soggetti che avevano effettuato conferimenti ai sensi dell' articolo 4 del Dlgs n. 358 / 1997 , potevano essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all' esercizio in corso alla data del 31.12.2001 .
econo12 Gli estensori delle " schede " evidenziano che il comma 26 , introdotto nel corso dell' esame al Senato , estende ai beni risultanti dal bilancio relativo all' esercizio in corso alla data del 31.12.2003 le disposizioni di cui agli articoli 17 , 18 e 20 della legge n. 342 / 2000. Gli articoli da 17 a 20 della legge n. 342 / 2000 consentono l' affrancamento delle riserve costituite a seguito delle operazioni di conferimento nel settore bancario , poste in essere ai sensi della legge n. 218 / 1990 , mediante il pagamento di un' imposta sostitutiva : del 19 per cento , commisurata alla differenza tra il valore dei beni ricevuti e il loro costo fiscalmente riconosciuto , con il riconoscimento della differenza assoggettata a imposta sostitutiva come costo fiscalmente riconosciuto a decorrere dall' esercizio successivo a quello chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore del provvedimento ( ovvero ) del 15 per cento , senza il riconoscimento della differenza nei confronti della conferente ( è quindi previsto un sistema alternativo rispetto a quello ordinario , in forza del quale l'
econo12 Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo , la differenza su cui è applicata l' imposta sostitutiva è considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute , mentre i fondi o le riserve che siano stati iscritti in sede di conferimento si considerano assoggettati a imposta per l' importo corrispondente a tale differenza , al netto dell' imposta sostitutiva .
econo12 Gli autori delle " schede " segnalano che la disposizione della Finanziaria 2004 , a differenza della legge n. 448 / 2001 , non prevede l' applicazione dell' articolo 19 del " collegato " 2000 , che estende le disposizioni di cui all' articolo 17 anche ai destinatari dei conferimenti realizzati ai sensi dell' articolo 4 , comma 1 , del Dlgs n. 358 / 1997 ( ovvero dei conferimenti di aziende , possedute per almeno tre anni , effettuati tra società di capitali e enti pubblici e privati residenti nello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l' esercizio di attività commerciali .
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