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( comma II-bis ) l' articolo 1 del Dlgs n. 358 / 1997 , la possibilità di assoggettare a imposta sostitutiva del 19 per cento ( in origine , prima della modificazione apportata dall' articolo 6 della legga 21 novembre 2000 n. 342 , del 27 per cento ) le plusvalenze realizzate mediante la cessione di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni e determinate
secondo
i criteri previsti dall' articolo 54 del Tuir ( I comma ) .
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I regimi di tassazione applicabili I regimi di tassazione attualmente applicabili per i conferimenti sono i seguenti : ordinario ,
secondo
il quale le plusvalenze realizzate concorrono alla formazione del reddito d' impresa opzionale , consistente nell' applicazione alle plusvalenze da conferimento dell' imposta sostitutiva di cui all' articolo 1 del Dlgs n. 358 / 1997 , ove ricorrano le condizioni ivi previste del possesso triennale dell' azienda ovvero dell' iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie degli ultimi tre bilanci delle partecipazioni di controllo o di collegamento .
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Il
secondo
comma è identico all' attuale , e riafferma l' applicabilità delle disposizioni sopra richiamate anche per i conferenti non residenti nel territorio dello Stato .
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Infine , se il conferimento ha a oggetto l' unica azienda dell' imprenditore individuale , la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento , è disciplinata dagli articoli 76 , comma 1 , lettera c ) ( cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate ) e 77 ( plusvalenze , ai fini dell' Ire ) , assumendo come costo delle partecipazioni il valore attribuito alle stesse
secondo
i criteri espressi al I comma .
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