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Sentenze Corte di giustizia ( del 20 / 11 / 2003 cause 307 / 01 e 212 / 01 ) INDICE 1. Premessa 2. Trattamento IVA delle prestazioni mediche
secondo
la Corte di Giustizia 3. Applicabilità in ambito nazionale dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia 4. Art 10 , n. 18 ) , del DPR 26 ottobre 1972 , n. 633. Ambito di applicazione dell' esenzione .
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2 ) Trattamento IVA delle prestazioni mediche
secondo
la Corte di Giustizia La Corte di Giustizia con le sentenze in rassegna ( cause 307 / 01 e 212 / 01 ) , pronunciate a seguito di controversie insorte in Austria e Gran Bretagna , ha affermato che il richiamato art. 13 , parte A , n. 1 , lett. c ) , non esenta l' insieme delle prestazioni che possono essere effettuate nell' esercizio delle professioni mediche e paramediche ma solo quelle corrispondenti alla nozione " di prestazioni mediche " che deve assumere , ai fini dell' esenzione , un significato autonomo rispetto al complesso delle attività rese
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Secondo
la Corte , l' esenzione va riconosciuta esclusivamente a quelle prestazioni mediche che sono dirette alla diagnosi , alla cura e , nella misura possibile , alla guarigione di malattie e di problemi di salute .
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13 della sesta direttiva devono essere interpretate restrittivamente dato che costituiscono una deroga al principio generale
secondo
cui l' IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo .
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Non costituiscono altresì ,
secondo
la Corte , prestazioni mediche esenti quelle effettuate nell' esercizio della professione medica consistenti nel rilascio di certificati o referti sullo stato di salute di una persona al fine dell' istruzione di pratiche amministrative , come ad esempio quelle dirette ad ottenere una pensione di invalidità o di guerra , oppure esami medici eseguiti al fine di quantificare l' entità dei danni nei giudizi di responsabilità civile o al fine di intentare un' azione giurisdizionale in relazione ad errori medici .
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In considerazione dello scopo principale delle prestazioni non possono essere esentati ,
secondo
il convincimento della Corte di giustizia , gli esami medici , i prelievi di sangue o di altri campioni corporali effettuati per permettere al datore di lavoro di adottare decisioni relative all' assunzione o alle funzioni che un lavoratore deve esercitare oppure di permettere ad una compagnia di assicurazione di fissare il premio da esigere da un assicurato .
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10 , n. 18 ) ,
secondo
cui , sotto il profilo soggettivo , la prestazione medica e paramedica può essere esente dall' IVA solo se resa dai soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi dell' art .
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CorDIC
Corpora Didattici Italiani di Confronto