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L' inadempimento alla clausola sociale , se riguardante una percentuale di lavoratori inferiore al per dei occupati dell' appalto del subappaltatore o dell' impresa consorziata responsabile delle seguenti penali : 1 ) una penale di ammontare pari 0,4 cento corrispettivo
se
alla dipendenti inferiore o pari al 10 per cento della forza lavoro impiegata nell' esecuzione dell' appalto ; 2 ) una penale di ammontare pari 0,6 cento corrispettivo se alla sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra l' 11 e il 20 percento della forza lavoro impegnata nell' esecuzione dell' appalto ; 3 ) una penale di ammontare pari allo 0,8 per cento del corrispettivo del corrispettivo dell' appalto se l' inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 21 e il 30 percento della
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L' inadempimento alla clausola sociale , se riguardante una percentuale di lavoratori inferiore al per dei occupati dell' appalto del subappaltatore o dell' impresa consorziata responsabile delle seguenti penali : 1 ) una penale di ammontare pari 0,4 cento corrispettivo se alla dipendenti inferiore o pari al 10 per cento della forza lavoro impiegata nell' esecuzione dell' appalto ; 2 ) una penale di ammontare pari 0,6 cento corrispettivo
se
alla sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra l' 11 e il 20 percento della forza lavoro impegnata nell' esecuzione dell' appalto ; 3 ) una penale di ammontare pari allo 0,8 per cento del corrispettivo del corrispettivo dell' appalto se l' inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 21 e il 30 percento della lavoro nell' esecuzione 4 ) penale ammontare sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 31 e il 40 percento della forza lavoro
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e il 20 percento della forza lavoro impegnata nell' esecuzione dell' appalto ; 3 ) una penale di ammontare pari allo 0,8 per cento del corrispettivo del corrispettivo dell' appalto se l' inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 21 e il 30 percento della lavoro nell' esecuzione 4 ) penale ammontare sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 31 e il 40 percento della forza lavoro impegnata nell' esecuzione dell' appalto ; 5 ) una penale di ammontare all' 1,2 cento corrispettivo
se
alla sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 41 e il 49 percento della forza lavoro impegnata nell' esecuzione del lavoro .
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Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra , anche
se
entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto , restano ad esclusivo carico dell' Appaltatore , intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi offerti in sede di gara .
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16 CLAUSOLA SOCIALE Ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009 , l' appaltatore si obbliga ad applicare integralmente ai rapporti di lavoro intercorrenti con i propri dipendenti , per tutta la durata dell' appalto , il contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e ,
se
esistente , anche il contratto collettivo territoriale , stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale .
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occupati dell' appalto del subappaltatore o dell' impresa consorziata responsabile delle seguenti penali : 1 ) una penale di ammontare pari 0,4 cento corrispettivo se alla dipendenti inferiore o pari al 10 per cento della forza lavoro impiegata nell' esecuzione dell' appalto ; 2 ) una penale di ammontare pari 0,6 cento corrispettivo se alla sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra l' 11 e il 20 percento della forza lavoro impegnata nell' esecuzione dell' appalto ; 3 ) una penale di ammontare pari allo 0,8 per cento del corrispettivo del corrispettivo dell' appalto
se
l' inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 21 e il 30 percento della lavoro nell' esecuzione 4 ) penale ammontare sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 31 e il 40 percento della forza lavoro impegnata nell' esecuzione dell' appalto ; 5 ) una penale di ammontare all' 1,2 cento corrispettivo se alla sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 41 e il 49 percento della forza lavoro impegnata nell' esecuzione del lavoro .
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tornaconto o per quello di terzi , del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso , e ciò anche dopo la scadenza del contratto ; e ) comunicare tempestivamente alla Regione , ai sensi dell ' art. 7 , comma 11 , della Legge 19 / 03 / 1990 , n° 55 e successive integrazioni , ogni modificazione intervenuta negli assetti , nella struttura d' impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi ; f ) non modificare il gruppo di lavoro e non sostituirne i componenti nel corso dell' esecuzione del servizio ,
se
non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una procedura concordata con la Regione ; g ) consentire gli opportuni controlli ai funzionari della Regione Puglia ; h ) segnalare , per iscritto e immediatamente , alla Regione ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto .
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L' inadempimento alla clausola sociale ,
se
riguardante una percentuale di lavoratori inferiore al per dei occupati dell' appalto del subappaltatore o dell' impresa consorziata responsabile delle seguenti penali : 1 ) una penale di ammontare pari 0,4 cento corrispettivo se alla dipendenti inferiore o pari al 10 per cento della forza lavoro impiegata nell' esecuzione dell' appalto ; 2 ) una penale di ammontare pari 0,6 cento corrispettivo se alla sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra l' 11 e il 20 percento della forza lavoro impegnata nell' esecuzione dell' appalto ; 3 ) una penale di ammontare pari allo
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L' inadempimento alla clausola sociale dell' appaltatore o del subappaltatore o dell' impresa consorziata
se
riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore 50 cento lavoratori nell' esecuzione o subappalto , nonché la recidiva nella violazione della clausola , comportano la risoluzione di diritto del contratto di appalto ai sensi dell' art .
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della sociale dell' impresa raggruppata ,
se
riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori dalla stessa occupati dell' appalto , la saranno dalla Puglia dall' appalto dell' impresa inadempiente .
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La Regione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento , anche
se
siano già iniziate le relative prestazioni , qualora intervengano provvedimenti o circostanze che modifichino la situazione esistente all' atto della stipula del contratto stesso e / o ne rendano impossibile la continuazione .
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