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4 della LR 28 / 99 , i Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici generali e attuativi entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della LR sul BUR ( 18 / 11 / 99 ) , nel rispetto delle norme di legge e degli indirizzi e criteri di cui alla DCR n. 563-13414 del 29 / 10 / 99. Tale adeguamento può essere attuato anche attraverso l' adozione di una variante parziale , nel
rispetto
di quanto previsto al comma 7 , art. 17 , LR 56 / 77. In tal caso , la Provincia è chiamata a valutarne la coerenza rispetto ai progetti sovracomunali approvati e al proprio Piano Territoriale , nel quale , così come indicato all' art .
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/ 99 , i Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici generali e attuativi entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della LR sul BUR ( 18 / 11 / 99 ) , nel rispetto delle norme di legge e degli indirizzi e criteri di cui alla DCR n. 563-13414 del 29 / 10 / 99. Tale adeguamento può essere attuato anche attraverso l' adozione di una variante parziale , nel rispetto di quanto previsto al comma 7 , art. 17 , LR 56 / 77. In tal caso , la Provincia è chiamata a valutarne la coerenza
rispetto
ai progetti sovracomunali approvati e al proprio Piano Territoriale , nel quale , così come indicato all' art .
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4 della LR 28 / 99 , i Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici generali e attuativi entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della LR sul BUR ( 18 / 11 / 99 ) , nel
rispetto
delle norme di legge e degli indirizzi e criteri di cui alla DCR n. 563-13414 del 29 / 10 / 99. Tale adeguamento può essere attuato anche attraverso l' adozione di una variante parziale , nel rispetto di quanto previsto al comma 7 , art. 17 , LR 56 / 77. In tal caso , la Provincia è chiamata a valutarne la coerenza rispetto ai progetti sovracomunali approvati e al proprio Piano Territoriale , nel quale , così come indicato all' art .
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Pertanto , si precisa che la verifica di compatibilità di cui sopra , prescinde da ogni valutazione circa il
rispetto
dei criteri e degli indirizzi regionali di cui alla DCR sopra riportata , applicati dal Comune nell' adeguamento del proprio PRG : la competenza dell' Amministrazione Provinciale riguarda unicamente la verifica di compatibilità della variante con il PTP e i progetti sovracomunali approvati .
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9 bis , LR 56 / 77 " Dissesti e calamità naturali " , non rientra nel novero dei " progetti sovracomunali approvati " , nè è assimilabile ad uno stralcio di PTP , e pertanto la Provincia non può esprimere il parere di propria competenza
rispetto
ai contenuti del provvedimento stesso .
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In questa logica spetta pertanto al Comune garantire e certificare che la variante adottata risponda ai requisiti richiesti dal sunnominato comma 7 , in quanto è il Consiglio Comunale , in sede di adozione , a garantire la congruità
rispetto
alla norma di Legge ; spetta inoltre al Comune verificare le percentuali di incremento delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità , nonché l' eventuale superamento dei limiti ammessi , mediante l' adozione di più varianti parziali successive , ( nel qual caso la procedura prevista al comma 7 , art. 17 , non può trovare applicazione ) , anche in virtù del fatto che i poteri di approvazione delle varianti sono di competenza del Consiglio Comunale .
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Pertanto , secondo i principi della LR 56 / 77 , art. 17 , comma 7 , alla Provincia non compete : 1 ) l' istruttoria urbanistica delle varianti parziali , anche in virtù del fatto che essa non è titolare di poteri di approvazione delle stesse , che sono di competenza del Consiglio Comunale ; 2 ) la verifica che la variante presentata risponda ai requisiti richiesti dal sunnominato comma 7 , in quanto è il Consiglio Comunale , in sede di adozione della stessa , a garantire la congruità
rispetto
alla norma di Legge ; 3 ) la verifica delle percentuali di incremento delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità , la quantificazione delle aree a servizi oggetto di modifica , nonché la verifica del superamento dei limiti stessi , mediante l' adozione di più varianti parziali successive da parte dei Comuni .
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