buroc05 |
Infatti , il primo gruppo di censure , che anima in parte tutti i motivi del ricorso , riguarda il provvedimento di sospensione della patente di guida , mentre il secondo gruppo ,
riguardante
l' ordinanza-ingiunzione , comprende argomenti e critiche svolte solo nel secondo e nel terzo motivo dell' impugnazione .
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buroc05 |
Il primo gruppo di censure presuppone che , per ragioni logico-giuridiche , si esamini dapprima il quarto motivo ,
riguardante
il preteso diritto al risarcimento del danno vantato nei confronti dell' Amministrazione da parte del ricorrente .
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buroc05 |
Una volta esclusa la possibilità di controvertere - in questa sede - del diritto al risarcimento del danno , va esaminato il primo motivo di ricorso ,
riguardante
la legittimità del provvedimento di sospensione della patente di guida del ricorrente , sia per la mancata audizione dell' interessato che per la mancata possibilità di espletamento delle sue difese , in sede procedimentale , impedita dalla rapidità della decisione amministrativa adottata dal Prefetto di Reggio Calabria .
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buroc05 |
Questo motivo va esaminato unitamente al terzo ( nella parte
riguardante
la sospensione della patente , come si è detto ) con il quale si lamenta la tardiva adozione del provvedimento ovvero la sua tardiva notificazione all' interessato , avvenuta oltre un anno dopo la sua adozione e dietro sollecitazione e diffida dell' interessato .
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buroc05 |
7. Il secondo gruppo di censure ,
riguardante
l' opposizione all' ordinanza-ingiunzione , applicativa della sanzione pecuniaria , è espresso nel secondo e terzo motivo del ricorso .
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buroc05 |
142 c.d.s. Non quella
riguardante
la mancata acquisizione della fotografia , ove era stata rilevata la violazione , atteso che il verbale di accertamento dell' infrazione ( Cassazione 7667 / 1997 ) fa piena prova fino a querela di falso , dei fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e descritti senza margini di apprezzamento , nonché della sua provenienza dal pubblico ufficiale .
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buroc20 |
L' inadempimento alla clausola sociale , se
riguardante
una percentuale di lavoratori inferiore al per dei occupati dell' appalto del subappaltatore o dell' impresa consorziata responsabile delle seguenti penali : 1 ) una penale di ammontare pari 0,4 cento corrispettivo se alla dipendenti inferiore o pari al 10 per cento della forza lavoro impiegata nell' esecuzione dell' appalto ; 2 ) una penale di ammontare pari 0,6 cento corrispettivo se alla sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra l' 11 e il 20 percento della forza lavoro impegnata nell' esecuzione dell' appalto ; 3 ) una penale di ammontare pari allo 0,8
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buroc20 |
L' inadempimento alla clausola sociale dell' appaltatore o del subappaltatore o dell' impresa consorziata se
riguardante
una percentuale di lavoratori pari o superiore 50 cento lavoratori nell' esecuzione o subappalto , nonché la recidiva nella violazione della clausola , comportano la risoluzione di diritto del contratto di appalto ai sensi dell' art .
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buroc20 |
della sociale dell' impresa raggruppata , se
riguardante
una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori dalla stessa occupati dell' appalto , la saranno dalla Puglia dall' appalto dell' impresa inadempiente .
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buroc39 |
Anche per questo motivo si è ritenuto importante prevedere che il documento del primo piano di zona braidese - che comprende 22 azioni individuate come prioritarie e particolarmente strategiche per il territorio - ne comprendesse una considerata trasversale
riguardante
" la costruzione del bilancio sociale di zona " .
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buroc39 |
Sulle stesse si ritiene opportuno aprire ulteriori discussioni e promuovere dibattiti , anche al fine di perfezionare gli sviluppi futuri di questo interessante processo e di collegarlo ad altri altrettanto strategici , quale ad esempio quello
riguardante
la definizione dei PEPS .
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econo01 |
Chiusura anticipata dell' esercizio All' Agenzia delle Entrate era inoltre posto il quesito
riguardante
il comportamento possibile , ai fini delle dichiarazioni da presentare , per un ipotetico gruppo che avesse anticipato la chiusura dell' esercizio al 30.6.2004 ( periodo 1.1.2004 - 30.6.2004 ) per tutte le società partecipanti .
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econo05 |
L' analisi
riguardante
le tabelle n. 7 e n. 8 ha come scopo invece quello di evidenziare le differenti distribuzioni delle frequenze e degli ammontari delle variabili che formano il reddito d' impresa per classi di volume d' affari .
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econo16 |
Non è immediato conciliare la condizione
riguardante
i beni strumentali con quella riguardante la generalità degli acquisti : dovrebbe però ritenersi che la condizione relativa agli acquisti riguardi gli acquisti di beni o servizi diversi dai beni strumentali , per i quali opera una condizione autonoma compensi corrisposti a dipendenti o altri collaboratori stabili , non superiori al 70 per cento del volume d' affari , compresi corrispettivi o compensi non rilevanti ai fini Iva .
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econo16 |
Non è immediato conciliare la condizione riguardante i beni strumentali con quella
riguardante
la generalità degli acquisti : dovrebbe però ritenersi che la condizione relativa agli acquisti riguardi gli acquisti di beni o servizi diversi dai beni strumentali , per i quali opera una condizione autonoma compensi corrisposti a dipendenti o altri collaboratori stabili , non superiori al 70 per cento del volume d' affari , compresi corrispettivi o compensi non rilevanti ai fini Iva .
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econo31 |
Affinché una transazione possa considerarsi intracomunitaria ( cessione o acquisto ) , deve rispettare determinati requisiti , vale a dire : l' operazione ,
riguardante
un bene mobile materiale , deve essere a titolo oneroso essa deve comportare l' acquisizione della proprietà o di altro diritto reale sul bene .
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stampa26 |
Inizia in questo modo la lettera che Piero Fassino , Emanuele Fiano e Andrea Orlando , presidenti , rispettivamente , dei forum Esteri , Sicurezza e Giustizia del Partito Democratico , hanno inviato questa mattina all' Ambasciatore brasiliano a Roma Josè Viegas Filho
riguardante
il caso Battisti .
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