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Infatti , il primo gruppo di censure , che anima in parte tutti i motivi del ricorso ,
riguarda
il provvedimento di sospensione della patente di guida , mentre il secondo gruppo , riguardante l' ordinanza-ingiunzione , comprende argomenti e critiche svolte solo nel secondo e nel terzo motivo dell' impugnazione .
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Infatti , il primo gruppo di censure , che anima in parte tutti i motivi del ricorso , riguarda il provvedimento di sospensione della patente di guida , mentre il secondo gruppo ,
riguardante
l' ordinanza-ingiunzione , comprende argomenti e critiche svolte solo nel secondo e nel terzo motivo dell' impugnazione .
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Il primo gruppo di censure presuppone che , per ragioni logico-giuridiche , si esamini dapprima il quarto motivo ,
riguardante
il preteso diritto al risarcimento del danno vantato nei confronti dell' Amministrazione da parte del ricorrente .
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Una volta esclusa la possibilità di controvertere - in questa sede - del diritto al risarcimento del danno , va esaminato il primo motivo di ricorso ,
riguardante
la legittimità del provvedimento di sospensione della patente di guida del ricorrente , sia per la mancata audizione dell' interessato che per la mancata possibilità di espletamento delle sue difese , in sede procedimentale , impedita dalla rapidità della decisione amministrativa adottata dal Prefetto di Reggio Calabria .
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Questo motivo va esaminato unitamente al terzo ( nella parte
riguardante
la sospensione della patente , come si è detto ) con il quale si lamenta la tardiva adozione del provvedimento ovvero la sua tardiva notificazione all' interessato , avvenuta oltre un anno dopo la sua adozione e dietro sollecitazione e diffida dell' interessato .
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7. Il secondo gruppo di censure ,
riguardante
l' opposizione all' ordinanza-ingiunzione , applicativa della sanzione pecuniaria , è espresso nel secondo e terzo motivo del ricorso .
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201 , comma primo , c.d.s. Dunque , la mancata acquisizione della fotografia da parte del giudice non comporta un deficit della prova dell' illecito ; né l' accertamento della violazione per mezzo di pattuglia situata a distanza dal nucleo di presidio del misuratore della velocità comporta una violazione delle regole probatorie o delle disposizioni codicistiche sul corretto iter procedimentale da seguire per l' accertamento delle violazioni amministrative
riguardanti
i limiti di velocità stabiliti dall' art .
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142 c.d.s. Non quella
riguardante
la mancata acquisizione della fotografia , ove era stata rilevata la violazione , atteso che il verbale di accertamento dell' infrazione ( Cassazione 7667 / 1997 ) fa piena prova fino a querela di falso , dei fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e descritti senza margini di apprezzamento , nonché della sua provenienza dal pubblico ufficiale .
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