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buroc38 alla via T.T. ai civici numeri 29 , 31 , 33 e 35 , concorreva , con R.I. , Z.M. e V.A. - il R. quale legale rappresentante della pizzeria X. , lo Z. quale incaricato dal R. del riposizionamento della canna fumaria della pizzeria , il V. quale tecnico incaricato , a dire del R. , di verificare la corretta esecuzione del lavoro - a cagionare , per colpa , un vasto incendio , al tetto e sottotetto dello stabile del predetto condominio , che si propagava all' intero edificio ; canna fumaria a proposito della quale , con relazione peritale a firma dell' ing .
buroc38 , l' obbligo di compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell' edificio ; c ) a fronte di deliberazioni assembleari e relazioni tecniche che prospettavano il pericolo di incendio del solaio condominiale e della copertura dell' edificio , l' amministratore G. , anziché attivarsi nei confronti del R. , gestore della pizzeria , adottando i provvedimenti necessari ed eventualmente agire in via di urgenza ( ex artt .
buroc38 Il G. era dunque titolare dell' obbligo di garanzia , in relazione alla conservazione delle parti comuni ( tetto e sottotetto ) dello stabile di via T.T. nn .
buroc38 Di tal che , bisogna verificare - in relazione alla denuncia di violazione dell' art .
buroc38 Come è noto , il tema del nesso di causalità in relazione al reato colposo per condotta omissiva , oltre ad essere stato oggetto di un vivace dibattito in dottrina , aveva anche determinato un contrasto nell' ambito della giurisprudenza di legittimità , che , non avendo trovato spontanea composizione , aveva reso necessario - sia pure con specifico riferimento alla materia della colpa professionale del medico - l' intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione .
buroc38 In applicazione dei principi di diritti enunciati da questa Corte , quali appena ricordati , i giudici del merito , ai fini dell' affermazione di colpevolezza del G. in ordine al reato ascrittogli , avrebbero dovuto dunque procedere ad un duplice accertamento : 1 ) individuare la condotta in concreto esigibile dal G. in relazione alla posizione di garanzia dello stesso ; 2 ) accertare se , una volta posta in essere dal G. la condotta così individuata , e ( secondo la contestazione ) colposamente omessa , l' evento non si sarebbe verificato : e ciò al fine di poter giungere , sulla base del compendio probatorio disponibile - ed esclusa altresì l' interferenza di fattori alternativi - alla conclusione che la condotta omissiva del G. era stata condizione necessaria dell' evento con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica ( cd .
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