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Per effetto di quanto disposto dal comma 2 dell' articolo 7 della legge n. 218 / 1990 , agli effetti delle imposte sui
redditi
i conferimenti effettuati a norma dell' articolo 1 non costituiscono realizzo di plusvalenze , comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento .
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L' eventuale differenza tra il valore dei beni conferiti , quale iscritto nel bilancio della società conferitaria in dipendenza del conferimento , e l' ultimo valore dei beni stessi riconosciuto ai fini delle imposte sui
redditi
concorre a formare il reddito dell' ente conferente nella misura del 15 per cento .
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L' eventuale differenza tra il valore dei beni conferiti , quale iscritto nel bilancio della società conferitaria in dipendenza del conferimento , e l' ultimo valore dei beni stessi riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi concorre a formare il
reddito
dell' ente conferente nella misura del 15 per cento .
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L' eventuale differenza tra il valore delle azioni ricevute e l' ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini delle imposte sui
redditi
, maggiorato della differenza tassata di cui al precedente periodo , non concorre a formare il reddito dell' ente conferente fino a quando non sia stata realizzata o distribuita .
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L' eventuale differenza tra il valore delle azioni ricevute e l' ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi , maggiorato della differenza tassata di cui al precedente periodo , non concorre a formare il
reddito
dell' ente conferente fino a quando non sia stata realizzata o distribuita .
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Se , per effetto dei conferimenti , le aziende o le partecipazioni sono state iscritte in bilancio a valori superiori a quelli di cui al periodo precedente , alla dichiarazione dei
redditi
andava allegato un prospetto di riconciliazione tra i dati esposti nel bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti .
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Le società destinatarie di conferimenti previsti dalla legge n. 218 / 1990 Secondo l' articolo 17 della legge n. 342 / 2000 , le società destinatarie dei conferimenti ivi considerati potevano applicare un' imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi
e dell' Irap nella misura del 19 per cento della differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei conferimenti e il loro costo fiscalmente riconosciuto .
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Le società destinatarie di conferimenti previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 1997 , n. 358 Secondo l' articolo 19 del " collegato " alla Finanziaria 2000 , non richiamato nella norma della legge n. 350 / 2003 , le disposizioni sull' affrancamento delle riserve in sospensione d' imposta derivanti dall' applicazione della legge n. 218 / 1990 erano applicabili anche ai soggetti destinatari dei conferimenti previsti dall' articolo 4 , comma 1 , del Dlgs 8.10.1997 , n. 358 , recante norme in materia di riordino delle imposte sui
redditi
applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende , fusione , scissione e permuta di partecipazioni .
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Secondo il comma 3 dello stesso articolo 20 , l' imposta sostitutiva non era deducibile ai fini delle imposte sui
redditi
e dell' Irap e poteva essere computata , in tutto o in parte , in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio .
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Le somme corrisposte o ricevute per effetto della ripartizione convenzionale dell' onere all' imposta sostitutiva tra i soggetti interessati non concorrevano a formare il
reddito
, né la base imponibile , ai fini dell' Irap .
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Richiesta nella dichiarazione dei
redditi
Lo stesso regolamento attuativo disponeva che l' applicazione dell' imposta sostitutiva doveva essere richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d' imposta in corso al 10.12 .
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Richiesta nella dichiarazione dei redditi Lo stesso regolamento attuativo disponeva che l' applicazione dell' imposta sostitutiva doveva essere richiesta nella dichiarazione dei
redditi
relativa al periodo d' imposta in corso al 10.12 .
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In caso di omesso o insufficiente versamento delle imposte sostitutive dovute sulla base degli importi indicati in dichiarazione , erano applicate le disposizioni per la liquidazione e la riscossione in materia di imposte sui
redditi
.
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L' imposta sostitutiva andava versata in tre rate annuali , senza pagamento di interessi , entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui
redditi
, secondo i seguenti importi : 20 per cento nel 2002 , 35 per cento nel 2003 , 45 per cento nel 2004. La Finanziaria 2004 La legge 24.12.2003 n. 350 dispone , al comma 26 dell' articolo 2 , che le norme degli articoli 17 , 18 e 20 della legge n. 342 / 2000 possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all' esercizio in corso alla data del 31.12.2003 .
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Analogamente a quanto stabilito per l' imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d' impresa , il tributo qui considerato va versato in tre rate annuali , senza pagamento di interessi , entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui
redditi
, secondo i seguenti importi : 50 per cento nel 2004 , 25 per cento nel 2005 , 25 per cento nel 2006. L' applicazione dell' imposta sostitutiva dev'essere richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d' imposta in cui è effettuato l' affrancamento dei valori .
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Analogamente a quanto stabilito per l' imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d' impresa , il tributo qui considerato va versato in tre rate annuali , senza pagamento di interessi , entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi , secondo i seguenti importi : 50 per cento nel 2004 , 25 per cento nel 2005 , 25 per cento nel 2006. L' applicazione dell' imposta sostitutiva dev'essere richiesta nella dichiarazione dei
redditi
relativa al periodo d' imposta in cui è effettuato l' affrancamento dei valori .
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Con riguardo agli enti creditizi con natura societaria che abbiano effettuato operazioni di conferimento al fine di costituire un gruppo creditizio , l' articolo 18 prevede che la differenza tra il valore delle azioni ricevute e il loro costo fiscalmente riconosciuto si considera realizzata a condizione che sia assoggettata a un' imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi
e dell' Irap in misura pari al 19 per cento .
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