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buroc21 Osservava il tribunale che al B. i genitori del minore avevano affidato l' incarico di insegnante privato del figlio ; che per conseguenza nessun rapporto autoritativo di tipo giuridico era intercorso tra il B. stesso e il ( omissis ) e quindi non ricorreva l' abuso di autorità di cui all' articolo 609-bis c.p. ; che inoltre non risultava nessuna costrizione , essendo gli atti sessuali tra i due caratterizzati dal consenso del minore , sia pure viziato dalla sua età inferiore ai quattordici anni ; che peraltro ricorreva il reato di cui all' articolo 609-quater , perseguibile d' ufficio ex articolo 609-septies , comma 4 , n. 2 , posto che gli atti sessuali erano stati commessi da persona cui il minore era stato
buroc21 Aggiunge che l' ordinanza impugnata è incorsa in manifesta illogicità laddove , da una parte ha escluso l' esistenza di un rapporto autoritativo , e dall' altra ha ritenuto un rapporto fiduciario tra l' indagato e il minore ai sensi dell' articolo 609-quater n. 2 c.p. 4. Il ricorso è stato assegnato alla terza sezione della Corte ed esaminato alla udienza camerale del 3 dicembre 1999. In esito alla discussione , la Corte , rilevata la " particolare importanza e novità della questione e l' esigenza di evitare disparità di indirizzi già manifestatisi nella discussione sul caso , in una materia tanto delicata " ha rimesso il gravame alle Sezioni unite in ordine alla interpretazione dell' articolo 600-ter , primo comma ,
buroc21 Aggiunge che l' ordinanza impugnata è incorsa in manifesta illogicità laddove , da una parte ha escluso l' esistenza di un rapporto autoritativo , e dall' altra ha ritenuto un rapporto fiduciario tra l' indagato e il minore ai sensi dell' articolo 609-quater n. 2 c.p. 4. Il ricorso è stato assegnato alla terza sezione della Corte ed esaminato alla udienza camerale del 3 dicembre 1999. In esito alla discussione , la Corte , rilevata la " particolare importanza e novità della questione e l' esigenza di evitare disparità di indirizzi già manifestatisi nella discussione sul caso , in una materia tanto delicata " ha rimesso il gravame alle Sezioni unite in ordine alla interpretazione dell' articolo 600-ter , primo comma , c.p. , sottolineando gli argomenti che a suo parere
buroc21 Il tribunale del riesame , con motivazione insindacabile in questa sede , ha accertato in fatto che non era intervenuta alcuna costrizione fisica tra il B. e il minore ( circostanza questa non contestata neppure dal pubblico ministero ricorrente ) ; ed ha aggiunto in linea di diritto che non ricorreva abuso d' autorità tra l' insegnante privato ( che impartiva lezioni di latino e aiutava il minore nello svolgimento dei compiti scolastici ) e il minore stesso , ma piuttosto intercorreva solo un rapporto di educazione e istruzione , sicché era integrato non il reato contestato nell' ordinanza custodiale , ma il reato di cui all' articolo 609-quater n. 2 , perché il B. aveva compiuto atti sessuali con minore di sedici anni che gli era stato affidato per ragioni di istruzione e di educazione .
buroc21 In questi casi il differenziale di maturità sessuale che " vizia " e invalida il consenso del minore riflette una gamma di rapporti vari ( di parentela , educazione o istruzione , cura , vigilanza , o semplice convivenza ) che non sempre hanno forma giuridica e comunque differiscono nettamente dal rapporto autoritativo di cui al primo comma dell' articolo 609-bis .
buroc21 In questi casi il differenziale di maturità sessuale che " vizia " e invalida il consenso del minore riflette una gamma di rapporti vari ( di parentela , educazione o istruzione , cura , vigilanza , o semplice convivenza ) che non sempre hanno forma giuridica e comunque differiscono nettamente dal rapporto autoritativo di cui al primo comma dell' articolo 609-bis .
buroc21 Proprio per questa differenza ontologica e giuridica tra i due tipi di rapporto , non è ravvisabile alcuna illogicità laddove l' ordinanza impugnata da un lato esclude l' esistenza di un rapporto autoritativo e dall' altro afferma la sussistenza del rapporto di educazione e istruzione .
buroc21 Proprio per questa differenza ontologica e giuridica tra i due tipi di rapporto , non è ravvisabile alcuna illogicità laddove l' ordinanza impugnata da un lato esclude l' esistenza di un rapporto autoritativo e dall' altro afferma la sussistenza del rapporto di educazione e istruzione .
buroc21 Proprio per questa differenza ontologica e giuridica tra i due tipi di rapporto , non è ravvisabile alcuna illogicità laddove l' ordinanza impugnata da un lato esclude l' esistenza di un rapporto autoritativo e dall' altro afferma la sussistenza del rapporto di educazione e istruzione .
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