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Gli adempimenti contabili dei lavoratori autonomi sono i seguenti : emissione di fattura per le prestazioni eseguite e relativa conservazione la registrazione cumulativa mensile delle fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a
quello
di riferimento .
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Per gli imprenditori sono invece : emissione di fattura , ricevuta fiscale o scontrino registrazione cumulativa mensile dei corrispettivi entro il giorno 15 del mese successivo a
quello
di riferimento .
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dell' Iva , la percentuale del 78 per cento , mentre determinano l' Iva applicando sull' imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate , la percentuale dell' 84 per cento gli imprenditori determinano il reddito applicando al volume d' affari , aumentato dei corrispettivi non rilevanti ai fini dell' Iva , la percentuale del 75 per cento se esercenti prestazioni di servizi e la percentuale del 61 per cento se esercenti altre attività ; per l' Iva , invece , sulle operazioni imponibili la percentuale è del 73 per cento per le imprese di servizi e del 60 per cento per
quelle
di produzione o vendita .
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Nella determinazione forfetaria del reddito di lavoro autonomo o di impresa non rilevano né il principio di cassa né
quello
della competenza , ma la fatturazione del compenso o ricavo .
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Il regime non ha uno specifico termine e cessa di avere applicazione a partire dall' anno successivo a
quello
in cui viene meno anche una sola delle previste condizioni ovvero , fermo restando le predette condizioni , per libera opzione o scelta del contribuente , e cioè tramite comportamento concludente o concreto posto in essere sin dall' inizio dell' anno a partire dal quale si vuole cambiare regime , da confermare attraverso il quadro VO della dichiarazione annuale Iva dell' anno successivo presentata per detto anno .
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Dal lato sostanziale , invece , le particolari regole di determinazione del reddito e dell' Iva hanno indotto il legislatore a disciplinare esplicitamente il passaggio dal regime forfettario a
quello
analitico e viceversa .
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Gli stessi criteri si applicano per l' ipotesi inversa di passaggio dal regime analitico a
quello
forfettario .
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Per le prestazioni di servizio ricevute , occorre invece dare rilevanza al momento di pagamento dei corrispettivi che segna , di conseguenza , il criterio da seguire per la detrazione dell' Iva nel caso di transito dal regime forfettario a
quello
analitico .
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L' applicabilità o meno del regime va invece verificata con riguardo al volume d' affari complessivo , sommando i ricavi dell' attività di cessione di beni e
quelli
dell' attività di prestazione di servizi acquisti per ammontare , al netto dell' Iva , non superiore a 18.075,99 euro ( 35 milioni di lire ) , se l' attività esercitata è la rivendita , ovvero a 10.329,14 euro ( 20 milioni di lire ) , negli altri casi utilizzo di beni strumentali di costo non superiore a 25.822,84 euro ( 50 milioni di lire ) .
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Non è immediato conciliare la condizione riguardante i beni strumentali con
quella
riguardante la generalità degli acquisti : dovrebbe però ritenersi che la condizione relativa agli acquisti riguardi gli acquisti di beni o servizi diversi dai beni strumentali , per i quali opera una condizione autonoma compensi corrisposti a dipendenti o altri collaboratori stabili , non superiori al 70 per cento del volume d' affari , compresi corrispettivi o compensi non rilevanti ai fini Iva .
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Anche tale regime non ha uno specifico termine e cessa di avere applicazione a partire dall' anno successivo a
quello
in cui viene meno anche una sola delle previste condizioni .
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Fermo restando infatti gli ordinari obblighi di fatturazione o certificazione dei corrispettivi e di determinazione analitica del reddito e dell' Iva , è semplicemente previsto che il contribuente possa procedere alle annotazioni relative alle operazioni attive e passive , anziché negli ordinari registri vendite e acquisti , nel prospetto di cui al decreto 11 febbraio 1997. Nel prospetto , le operazioni attive vanno registrate con le stesse regole del precedente regime , mentre
quelle
passive possono essere annotate in modo cumulativo a cadenza mensile o trimestrale , a seconda del sistema di liquidazione periodica Iva in uso .
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