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11. In seguito all' operazione perfezionatasi in data 18 dicembre 1992 , A.T.I. ed i nuovi soci di riferimento hanno invece previsto , mediante una scrittura privata , che il controllo della società dovesse essere esercitato in modo esclusivo da A.T.I. La misura dell' imposta sostitutiva del 19 per cento è ridotta al 12 ,
quella
del 15 per cento al 9 La legge 21.11.2000 , n. 342 ( " collegato " fiscale alla legge finanziaria 2000 ) aveva consentito alle società destinatarie dei conferimenti previsti dalla legge 30.7.1990 , n. 218 di affrancare i valori fiscalmente sospesi emersi in occasione delle operazioni di conferimento .
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Per effetto di quanto disposto dal comma 2 dell' articolo 7 della legge n. 218 / 1990 , agli effetti delle imposte sui redditi i conferimenti effettuati a norma dell' articolo 1 non costituiscono realizzo di plusvalenze , comprese
quelle
relative alle rimanenze e il valore di avviamento .
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Se , per effetto dei conferimenti , le aziende o le partecipazioni sono state iscritte in bilancio a valori superiori a
quelli
di cui al periodo precedente , alla dichiarazione dei redditi andava allegato un prospetto di riconciliazione tra i dati esposti nel bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti .
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Come valore dei beni si assumeva
quello
risultante dal bilancio relativo all' esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 342 / 2000. Il costo fiscalmente riconosciuto dei beni era quello risultante a seguito della tassazione con imposta sostitutiva della predetta differenza , a decorrere dall' esercizio successivo all' entrata in vigore del " collegato " .
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Come valore dei beni si assumeva quello risultante dal bilancio relativo all' esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 342 / 2000. Il costo fiscalmente riconosciuto dei beni era
quello
risultante a seguito della tassazione con imposta sostitutiva della predetta differenza , a decorrere dall' esercizio successivo all' entrata in vigore del " collegato " .
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Era comunque affermato o ribadito nel regolamento che : le società destinatarie dei conferimenti previsti dall' articolo 7 , commi 2 e 5 , della legge n. 218 / 1990 , comprese
quelle
che hanno ricevuto le azioni rivenienti dai conferimenti stessi , nonché le società che hanno effettuato conferimenti ai sensi del citato articolo 7 , comma 5 , potevano applicare le imposte sostitutive dell' Irpeg e dell' Irap previste dagli articoli 17 , commi 1 e 3 , e 18 , comma 1 , della legge n. 342 / 2000 , con riferimento ai beni o alle azioni che erano stati ricevuti a seguito dei conferimenti e che erano ancora posseduti alla data del 10.12.2000 se i beni ricevuti dalla società conferitaria a seguito dei conferimenti erano stati conferiti a un'
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La riapertura dei termini nella legge n. 448 / 2001 La legge 28.12.2001 , n. 448 , all' articolo 3 , comma 11 , ha previsto che le disposizioni di cui agli articoli da 17 a 20 della legge n. 342 / 2000 , comprese
quelle
dell' articolo 18 nei confronti dei soggetti che avevano effettuato conferimenti ai sensi dell' articolo 4 del Dlgs n. 358 / 1997 , potevano essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all' esercizio in corso alla data del 31.12.2001 .
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In tale evenienza , la misura dell' imposta sostitutiva del 19 per cento era ridotta al 12 per cento ,
quella
del 15 per cento al 9 per cento .
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In tale evenienza , la misura dell' imposta sostitutiva del 19 per cento è ridotta al 12 per cento ,
quella
del 15 per cento è ridotta al 9 per cento .
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articoli 17 , 18 e 20 della legge n. 342 / 2000. Gli articoli da 17 a 20 della legge n. 342 / 2000 consentono l' affrancamento delle riserve costituite a seguito delle operazioni di conferimento nel settore bancario , poste in essere ai sensi della legge n. 218 / 1990 , mediante il pagamento di un' imposta sostitutiva : del 19 per cento , commisurata alla differenza tra il valore dei beni ricevuti e il loro costo fiscalmente riconosciuto , con il riconoscimento della differenza assoggettata a imposta sostitutiva come costo fiscalmente riconosciuto a decorrere dall' esercizio successivo a
quello
chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore del provvedimento ( ovvero ) del 15 per cento , senza il riconoscimento della differenza nei confronti della conferente ( è quindi previsto un sistema alternativo rispetto a quello ordinario , in forza del quale l' affrancamento è limitato nei soli confronti della società conferitaria ) .
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settore bancario , poste in essere ai sensi della legge n. 218 / 1990 , mediante il pagamento di un' imposta sostitutiva : del 19 per cento , commisurata alla differenza tra il valore dei beni ricevuti e il loro costo fiscalmente riconosciuto , con il riconoscimento della differenza assoggettata a imposta sostitutiva come costo fiscalmente riconosciuto a decorrere dall' esercizio successivo a quello chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore del provvedimento ( ovvero ) del 15 per cento , senza il riconoscimento della differenza nei confronti della conferente ( è quindi previsto un sistema alternativo rispetto a
quello
ordinario , in forza del quale l' affrancamento è limitato nei soli confronti della società conferitaria ) .
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