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econo08 L' acquisto di unità immobiliari con caratteristiche non di lusso da parte di soggetto " prima casa " Si è già detto in premessa che l' unica " dichiarazione " stabilita dal legislatore per l' applicazione dell' aliquota ridotta è quella per l' acquisto di una casa di abitazione con caratteristiche non di lusso di cui al D.M. 2 agosto 1969 e relative pertinenze resa da un privato in possesso dei requisiti stabiliti dalla Tabella A , parte II , voce 21 , allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 , n. 633 che richiama le condizioni di cui alla nota II-bis , art. 1 della Tariffa , parte I , allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 , n. 131. In aggiunta a quanto già precisato in premessa , in questa sede si intende approfondire alcuni aspetti legati al trasferimento della residenza
econo08 Al riguardo si ritiene che il comportamento corretto da parte dell' acquirente sia quello di non aspettare il momento del rogito ( se questo avrà ancora luogo ) , ma di comunicare senza indugio al cedente la nuova situazione che si è venuta a creare , avendo cura di reperire e conservare tutta la documentazione che possa giustificare le scelte operate .
econo08 La procedura corretta , in quest' ultima ipotesi , impone al cedente di fatturare gli acconti con aliquota del 10 % e di rettificare le fatture successivamente , all' atto del rogito ( ovviamente se in quella sede viene resa la dichiarazione ) , ai sensi dell' art .
econo08 In quella occasione , tuttavia , l' Amministrazione non aveva chiarito come la rettifica potesse essere operata oltre il termine dei 365 giorni dall' effettuazione dell' operazione , ritenendosi operante il comma 3 del citato art. 26. A questo riguardo parte della dottrina aveva giustamente sottolineato come la rettifica in questione non potesse essere ricondotta alle fattispecie per le quali ricorre il limite temporale di un anno .
econo08 26 , contempera l' esigenza di dare rilievo fiscale alle vicende contrattuali determinate dalla volontà delle parti , o ad errori commessi in sede di fatturazione , con quella di dare certezza alla pretesa tributaria .
econo08 Inoltre , detta rettifica risponde ad una ratio del tutto diversa da quella che presiede la previsione del citato art. 26 , in quanto , come chiarito nella richiamata circolare n. 1 / E , risulta finalizzata alla necessità di garantire l' applicazione del beneficio " prima casa " sull' intero importo dell' operazione , anche nella ipotesi in cui il relativo pagamento avvenga in più soluzioni .
econo08 Per queste due categorie di soggetti l' Amministrazione finanziaria ( circolare 2 marzo 1994 , n. 1 / E ) ha riconosciuto la possibilità di applicare l' aliquota del 10 % anziché quella ordinaria del 20 % nonostante che , come già detto , la norma non sia esplicita sul punto : " si deve ritenere che detta fattispecie , poiché in sostanza consiste nella realizzazione di fabbricati di edilizia abitativa , ancorché comprendenti , e nelle percentuali sopra chiarite , uffici o negozi , sia riconducibile nella previsione del citato n. 127-quaterdecies ) e quindi assoggettabile anche essa all' aliquota IVA del 9 ( ora 10 ) % " .
econo08 In questo caso sarà sufficiente ottenere una copia del permesso di costruire che deve coincidere con quanto dichiarato dal committtente e soprattutto , deve esserci una rispondenza dei lavori commissionati con quelli in essa indicati .
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