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buroc34 In particolare , l' ostentata indignazione di numerosi esponenti politici ha investito le modalità di utilizzazione e pubblicizzazione di quel delicatissimo strumento d' indagine che è rappresentato dall' intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche , regolato dal Codice di Procedura Penale .
buroc34 114 c.p.p. ( che disciplina il divieto di pubblicazione degli atti coperti da segreto ovvero di quelli non più coperti da segreto , consentendo invece la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti dal segreto ) , 115 c.p.p. ( che , in aggiunta alla sanzione penale , impone la trasmissione degli atti all' organo titolare del potere di instaurare l' azione disciplinare ) e 329 c.p.p. ( che indica quali sono gli atti coperti da segreto , prevedendo la ulteriore possibilità per il P.M. della secretazione in caso di necessità d' indagine ) .
buroc34 Il Titolo III , nell' indicare le regole per il trattamento dei dati , prevede che il rispetto di quelle che sono contenute nei Codici di Deontologia ( ivi compreso quello dei giornalisti ) costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento stesso ( artt .
buroc34 Il Titolo III , nell' indicare le regole per il trattamento dei dati , prevede che il rispetto di quelle che sono contenute nei Codici di Deontologia ( ivi compreso quello dei giornalisti ) costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento stesso ( artt .
buroc34 Il Titolo XII , nel disciplinare le regole attinenti l' attività giornalistica , dispone che il Codice di Deontologia relativo al trattamento dei dati debba prevedere misure e accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati , in particolare per quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale e che in caso di violazioni delle prescrizioni contenute nel Codice stesso il Garante può vietare il trattamento ( art. 139 ) .
buroc34 2 e , in particolare , quello dell' essenzialità dell' informazione riguardo a fatti di interesse pubblico ( art. 137 ) .
buroc34 Le ragioni del giornalismo sono solitamente riassumibili nel presunto obbligo deontologico di dover pubblicare tutto il materiale in qualunque modo acquisito , allo scopo di rispettare quella sorta di patto etico stipulato con i lettori , che impone il disvelamento della realtà e della verità , ancor più dovuto quando sono coinvolte nei fatti persone di rilievo pubblico .
buroc34 Peraltro , se l' eventuale abuso d' indagine incide , come è ovvio , su diritti fondamentali del cittadino ( in primis quello sancito dall' art .
buroc34 Negli articoli di stampa , lo spazio dedicato alle notizie dell' inchiesta vera e propria è stato minimo , se rapportato a quello , assai più ampio e dettagliato , riservato a storie di sesso vero o presunto , a millanterie , a turpiloqui , a carriere di persone non indagate e via dicendo .
buroc34 L' obbiettivo ineludibile è , ovviamente , quello di trovare un punto di equilibrio tra il diritto di cronaca e il diritto di ogni individuo ad essere rispettato nella propria dignità , nella propria identità e nella propria intimità .
buroc34 : - che il giornalista ha il dovere di acquisire lecitamente i documenti relativi alla trascrizione di intercettazioni effettuate nel corso di una inchiesta giudiziaria e di utilizzarli nel rispetto delle finalità perseguite ; - che la diffusione di intercettazioni telefoniche deve tener conto dei limiti del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza anche quando il fatto rivesta un interesse pubblico ; - che la notizia ed il dato personale pubblicato senza il consenso dell' interessato deve rispettare il principio della essenzialità dell' informazione ; - che , pertanto , l' interessato ha diritto a che rimangano riservate quelle parti delle conversazioni intercettate che attengono a comportamenti strettamente personali non connessi alla vicenda giudiziaria o che possono riguardare la sfera della sua vita intima .
buroc34 Alfano , nel preannunziare le ragioni dell' imminente intervento legislativo di pertinenza del Governo , ha esternato quella che i padri del diritto romano avrebbero qualificato come una excusatio non petita : non sarebbe intenzione dell' Esecutivo limitare il potere d' indagine del Pubblico Ministero , né il diritto d' informare della stampa .
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