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Consolidato fiscale : puntualizzazioni della circolare 10 / 2005 Anche il regime del consolidato fiscale nazionale , come quello della trasparenza per opzione , è stato esplicato " a tutto campo " dall' Agenzia delle Entrate , nella circolare 20.12.2004 , n. 53 / E. Si sono tuttavia rilevate alcune " criticità " , che sono state esaminate da vicino in sede di videoconferenza e quindi trasfuse , insieme alle relative risposte , nella circolare 10 / E del 2005. Effetti fiscali della scissione parziale Un' ipotesi prospettata agli interpreti dell' Agenzia delle Entrate è
quella
della società A , consolidante di B , C , D ed E , la quale pone in essere un scissione parziale .
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Ai fini dell' Iva , all' ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica , tenendo conto dell' esistenza di operazioni non soggette a imposta o soggette a regimi speciali , l' aliquota media risultante dal rapporto tra l' imposta relativa alle operazioni imponibili , diminuita di
quella
relativa alle cessioni di beni ammortizzabili , e il volume d' affari dichiarato .
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4.1 della precedente circolare 53 / E del 2004 - che il requisito dell' identità dell' esercizio sociale , ex articolo 119 , comma 1 , lettera a ) , del Tuir , sussiste anche in relazione alla fattispecie in cui i soggetti abbiano anticipato la chiusura dell' esercizio sociale al fine di renderla omogenea con
quella
delle altre società che intendono aderire al consolidato .
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Le norme attuative sono
quelle
poste dal decreto ministeriale 9 giugno 2004 , mentre le interpretazioni ufficiali in materia sono contenute nella circolare dell' Agenzia delle Entrate 20.12.2004 , n. 53 / E. Va altresì rammentato che : il modello per comunicare l' opzione è stato approvato con provvedimento del direttore dell' Agenzia delle Entrate del 2.8.2004 , disponibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it una rettifica a tale modello è stata successivamente disposta e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20.9.2004 il modello di dichiarazione " consolidato nazionale e mondiale " è stato approvato con provvedimento del direttore dell' Agenzia delle Entrate del 15.2.2005 il
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3 della circolare 53 / 2004 ) che , " ferma restando la possibilità di sindacare l' elusività delle operazioni di riorganizzazione societaria sulla base di giudizi formulati in relazione all' esame specifico del singolo caso concreto e basati sulla valutazione dell' operazione posta in essere nel suo complesso " , le operazioni che comportino una modifica dei requisiti previsti per l' accesso al regime della tassazione di gruppo , comprese
quelle
relative alla modifica della struttura della catena societaria al fine di realizzare situazioni di " controllo rilevante " , non possono automaticamente qualificarsi come elusive .
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Ai fini dell' Iva , all' ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a
quelli
risultanti dalle scritture contabili si applica , tenendo conto dell' esistenza di operazioni non soggette a imposta o soggette a regimi speciali , l' aliquota media risultante dal rapporto tra l' imposta relativa alle operazioni imponibili , diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili , e il volume d' affari dichiarato .
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Tale disposizione risulta però inapplicabile in presenza di modelli di dichiarazione radicalmente diversi da
quelli
approvati per l' anno precedente ; di conseguenza , per il primo periodo d' imposta di applicazione dell' Ires , in deroga alle regole generali , i soggetti che hanno esercitato l' opzione per il consolidato tenuti alla presentazione della " dichiarazione dei redditi del consolidato " a norma dell' articolo 122 del Tuir , devono utilizzare l' apposito modello di dichiarazione approvato entro il 15.2.2005(2 ) .
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