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2 ) Trattamento IVA delle prestazioni mediche secondo la Corte di Giustizia La Corte di Giustizia con le sentenze in rassegna ( cause 307 / 01 e 212 / 01 ) , pronunciate a seguito di controversie insorte in Austria e Gran Bretagna , ha affermato che il richiamato art. 13 , parte A , n. 1 , lett. c ) , non esenta l' insieme delle prestazioni che possono essere effettuate nell' esercizio delle professioni mediche e paramediche ma solo
quelle
corrispondenti alla nozione " di prestazioni mediche " che deve assumere , ai fini dell' esenzione , un significato autonomo rispetto al complesso delle attività rese nell' ambito di tali professioni .
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Secondo la Corte , l' esenzione va riconosciuta esclusivamente a
quelle
prestazioni mediche che sono dirette alla diagnosi , alla cura e , nella misura possibile , alla guarigione di malattie e di problemi di salute .
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Non costituiscono altresì , secondo la Corte , prestazioni mediche esenti
quelle
effettuate nell' esercizio della professione medica consistenti nel rilascio di certificati o referti sullo stato di salute di una persona al fine dell' istruzione di pratiche amministrative , come ad esempio quelle dirette ad ottenere una pensione di invalidità o di guerra , oppure esami medici eseguiti al fine di quantificare l' entità dei danni nei giudizi di responsabilità civile o al fine di intentare un' azione giurisdizionale in relazione ad errori medici .
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Non costituiscono altresì , secondo la Corte , prestazioni mediche esenti quelle effettuate nell' esercizio della professione medica consistenti nel rilascio di certificati o referti sullo stato di salute di una persona al fine dell' istruzione di pratiche amministrative , come ad esempio
quelle
dirette ad ottenere una pensione di invalidità o di guerra , oppure esami medici eseguiti al fine di quantificare l' entità dei danni nei giudizi di responsabilità civile o al fine di intentare un' azione giurisdizionale in relazione ad errori medici .
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13 della direttiva non esenta da IVA ogni attività di interesse generale ma solo
quelle
enumerate e descritte in modo dettagliato .
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Al riguardo tenendo conto , in particolare , della nozione di " prestazione medica " elaborata nelle pronunce giurisdizionali in discorso , l' ambito di applicazione dell' esenzione prevista dal citato art. 10 , n. 18 ) , va limitato alle prestazioni mediche di diagnosi , cura e riabilitazione il cui scopo principale è quello di tutelare , mantenere o ristabilire la salute delle persone , comprendendo in tale finalità anche
quei
trattamenti o esami medici a carattere profilattico eseguiti nei confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia .
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Anteriormente alla richiamata modifica normativa , in vigore dal 1 gennaio 2004 , i compensi percepiti per l' esercizio di pubbliche funzioni costituivano redditi assimilati a
quelli
di lavoro dipendente ancorché resi da professionisti .
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Al riguardo si ritiene che siano esenti da IVA , quando rese dietro pagamento di un corrispettivo , le prestazioni rese dai medici di famiglia nell' ambito delle proprie attività convenzionali e istituzionali , comprese
quelle
attività di natura certificativa strettamente connesse all' attività clinica resa ai propri assistiti e funzionalmente collegate alla tutela della salute delle persone , intesa anche come prevenzione .
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Le indicate certificazioni , rese a seguito di apposito esame clinico da parte del medico , non hanno come finalità principale
quella
di consentire a determinati soggetti di prendere una decisione , intervenendo pertanto nel processo decisionale altrui .
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Al di fuori delle ipotesi ( come
quelle
richiamate ) in cui lo scopo della prestazione è ben individuato , per usufruire dell' esenzione da IVA occorre che sia menzionata la finalità principale - di tutela della salute - della certificazione richiesta .
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Non rientrano , invece , nell' ambito applicativo dell' esenzione le prestazioni di natura peritale , cioè
quelle
tendenti a riconoscere lo status del richiedente rispetto al diritto all' indennizzo o al diritto ad un beneficio amministrativo o economico .
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