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buroc04 ed elettivamente domiciliato presso il secondo in Roma , via Otranto , 18 ; per l' annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio n. 5438 del 14.6.2007 , non notificata ; Visto il ricorso con i relativi allegati ; Visto l' atto di costituzione in giudizio della parte appellata ; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese ; Visti gli atti tutti della causa ; Relatore , alla pubblica udienza del 9 ottobre 2007 , il Consigliere Gabriella De Michele ; Udito l' Avvocato Orlando ; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue : FATTO Attraverso l' atto di appello in esame , notificato il 30.7.2007 , il Commissario Straordinario di Governo per le opere di integrazione dell' Acquedotto Sele-Calore ( Galleria di valico Caposele Conza , detta Pavoncelli bis ) contestava la sentenza del TAR del Lazio , sede di Roma , sez .
buroc04 Quanto sopra , con riferimento ad una sentenza emessa in primo grado di giudizio ( TAR del Lazio , Roma , sez .
buroc04 Sia nel provvedimento impugnato in effetti , sia nel precedente diniego nel medesimo richiamato e confermato ( n. 628 / CP in data 8.1.2007 ) dopo il diverso avviso , espresso dalla citata Commissione per l' accesso il 12.2.2007 venivano sostenute le seguenti argomentazioni : a ) assenza di un interesse specifico all' accesso dell' EATO richiedente , in quanto assegnatario di funzioni di programmazione , organizzazione e controllo sull' attività di gestione del servizio idrico integrato , ma estraneo a ragioni di tutela delle modalità di esecuzione dell' opera di cui trattasi ; b ) inidoneità degli atti interni , relativi all' esecuzione dei lavori , ad essere oggetto di accesso , anche per l' assenza di qualsiasi connessione con le invocate ragioni di tutela processuale ; c ) inibita finalizzazione dell' accesso ad un generalizzato controllo dell' attività svolta dal Commissario di Governo , ex art. 24 , comma 3 , L. n. 241 / 90. Ad avviso
buroc04 I , 1.12.93 , n. 889 ) : nessun problema dunque , in via di principio , per la legittimazione attiva dell' EATO , in materie attinenti alle finalità statutarie del medesimo , finalità peraltro molto ampie , in quanto connesse alla salvaguardia delle aspettative e dei diritti delle future generazioni a fruire di un integro patrimonio ambientale , tutelando gli equilibri ideologici , l' agricoltura , la fauna e la flora acquatica e prevedendo ogni aspettativa tesa al risparmio e al rinnovo delle risorse idriche .
buroc04 La sentenza sopra citata in effetti , in quanto coinvolge ( con pieno accoglimento delle ragioni dell' EATO ricorrente ) anche il bando di gara per le opere di integrazione dell' acquedotto ed il progetto definitivo dei lavori per la galleria di valico , recepisce evidentemente la posizione legittimante dell' ente in ordine all' apporto valutativo da fornire ma pone , semmai , in dubbio solo la persistenza dell' interesse all' accesso , avverso atti almeno in parte consequenziali o comunque connessi a quelli annullati dal medesimo Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche .
buroc04 Quanto poi alla riferibilità degli atti oggetto della medesima istanza alla fase esecutiva del progetto di integrazione dell' acquedotto e alla ripresa dei lavori della galleria di valico , detta " Pavoncelli bis " , il Collegio ritiene di poter aderire all' indirizzo giurisprudenziale che in presenza di una moltiplicazione dei centri di imputazione di interessi pubblici e di crescente ricorso a strumenti privatistici , per il soddisfacimento di tali interessi ritiene ammissibile il diritto di accesso con riferimento ad attività , la cui disciplina sostanziale ( sia pubblicistica che privatistica ) non escluda comunque l' applicazione dei principi di trasparenza
buroc04 Come già illustrato , d' altra parte , il diritto di accesso non può trasformarsi - come nella fattispecie si vorrebbe - in un generalizzato conferimento agli amministrati di poteri ispettivi che , per quanto mossi da finalità di pubblico interesse , esulano dalle finalità della legge n. 241 / 90 e rientrano propriamente nella disciplina dei controlli ( cui possono essere di giovamento e di impulso , ma senza alcuna confusione , gli istituti partecipativi , previsti dalla legge sul procedimento ) .
buroc04 Per le ragioni esposte , in conclusione , il Collegio ritiene che il ricorso possa essere accolto solo in parte , dovendo essere confermato l' annullamento del diniego opposto dal Commissario Straordinario del Governo , solo per quanto riguarda la denegata legittimazione del soggetto richiedente e l' astratta inidoneità della fase di esecuzione dell' appalto come possibile oggetto di diritto di accesso ; risulta invece fondato il richiamo , da parte del medesimo Commissario , dell' art .
buroc04 24 , comma 3 della legge n. 241 / 90 , con conseguente legittimità del diniego sotto tale profilo , in rapporto agli atti genericamente e cumulativamente indicati nell' istanza ; quanto alle spese giudiziali , infine , il Collegio stesso ne ritiene equa la compensazione , tenuto conto del solo parziale accoglimento delle ragioni difensive della parte appellante P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale , Sezione Sesta , accoglie in parte , l' appello n. 6796 / 07 , specificato in epigrafe e , per l' effetto , annulla parzialmente la sentenza del TAR del Lazio n. 5938 / 07 del 14.6.2007 , nei termini di cui in motivazione ; Compensa le spese giudiziali .
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