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Tra le parti come sopra costituite si stipula e si conviene
quanto
segue : ART .
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Il rispetto di
quanto
previsto al successivo art. 9 è condizione per l' emissione dei mandati di pagamento .
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/ 1990 , n° 55 e successive integrazioni , ogni modificazione intervenuta negli assetti , nella struttura d' impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi ; f ) non modificare il gruppo di lavoro e non sostituirne i componenti nel corso dell' esecuzione del servizio , se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una procedura concordata con la Regione ; g ) consentire gli opportuni controlli ai funzionari della Regione Puglia ; h ) segnalare , per iscritto e immediatamente , alla Regione ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di
quanto
previsto .
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Inoltre , l' Appaltatore , nell' esecuzione del servizio , si obbliga a : - applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti , impiegati nell' esecuzione dell' appalto , le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di categoria , vigenti nel territorio pugliese ; - garantire l' assolvimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali per il proprio personale e per i collaboratori impiegati nelle prestazioni oggetto del contratto , secondo
quanto
previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali , assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi ; - eseguire i servizi con personale di livello professionale adeguato , fornendo a della l' elenco personale dei addetti - adottare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e l' incolumità delle persone addette all' esecuzione delle prestazioni e dei terzi , ed evitare danni ai beni di proprietà della Regione o di terzi .
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L' Appaltatore non potrà , pertanto , avanzare pretesa di compensi , a tale titolo , nei confronti della assumendosene relativa L' Appaltatore sollevata indenne derivare da contestazioni , riserve e pretese di terzi in ordine a tutto
quanto
ha diretto od indiretto riferimento all' espletamento delle attività al medesimo affidate .
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In tale ipotesi , e la Regione avrà la facoltà di applicare una penale di euro 10.000,000 ( diecimila / 00 ) ; resta salvo il diritto della Regione al dell' eventuale danno ; mancanza , sopravvenuta fase ammissibilità indicati nel disciplinare di gara ; - mancato avviso di sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro ; - reiterata presentazione di relazioni o elaborati non conformi a
quanto
stabilito dal contratto ; - frode o grave negligenza nell' esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali ; - violazione dell' obbligo di riservatezza ; - cessione in tutto o in parte , a qualsiasi titolo o ragione , direttamente o indirettamente , del presente contratto di appalto ; - sospensione nell' erogazione dei servizi , senza la previa autorizzazione della Regione .
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La risoluzione darà diritto alla Regione di affidare a terzi l' esecuzione dei servizi in danno all' Appaltatore , con addebito ad esso dei maggiori costi sostenuti dalla Regione rispetto a
quanto
previsto nel presente contratto di appalto sottoscritto dall' Appaltatore .
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In caso di fallimento dell' Appaltatore o di risoluzione del contratto , la Regione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all' originaria procedura di gara , risultanti dalla relativa graduatoria , sul modello di
quanto
disposto dall' art .
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