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Ed è per questa ragione che nel presente documento scritto , destinato agli atti delle Commissioni , mi limito a svolgere questo tema ; d' altra parte , contrariamente a
quanto
può apparire ad una prima lettura del testo costituzionale , la materia dei controlli non può ritenersi estranea alla riforma e rimessa alla piena discrezionalità del legislatore statale e regionale .
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Quanto
al controllo di natura finanziaria , la legge conferma , in primo luogo , il disegno di una Corte dei conti unitaria , cui , ai fini del coordinamento di tutta la finanza pubblica , è affidato il compito di riferire al Parlamento sul rispetto complessivo degli equilibri di bilancio da parte di tutti gli enti di autonomia , con particolare riguardo ai vincoli di derivazione comunitaria .
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Per
quanto
riguarda gli aspetti funzionali delle sezioni , è previsto che ciascuna regione , in relazione a proprie particolari esigenze , correlate alla verifica della regolarità della gestione finanziaria e dell' efficienza ed efficacia dell' azione amministrativa , possa , con sua autonoma disciplina , avvalersi in forme ulteriori dell' ausilio della locale sezione regionale del controllo .
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A tale fine è stata istituita - nell' esercizio del potere regolamentare riconosciuto dalla legge alla Corte dei conti per
quanto
attiene alla organizzazione dei suoi uffici - un' apposita " sezione delle autonomie " , presieduta dal presidente della Corte e composta da tutti i presidenti delle sezioni regionali di controllo .
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Nel mese di luglio ( 7 luglio 2006 ) sono state emanate anche le linee guida cui devono attenersi gli organi di revisione degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell' esercizio 2005. Per
quanto
, in particolare , riguarda gli enti locali , tali linee guida sono contenute in tre documenti ( distinti per i comuni sopra o fino a 5.000 abitanti e per le province ) , il cui contenuto è stato elaborato dopo una vasta consultazione e con il concorso di contributi esterni , tra cui quello delle stesse Associazioni rappresentative degli enti locali .
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La scelta del modello unitario di controllo ha anche ottenuto l' indispensabile avallo della Corte costituzionale , secondo la quale autorità di controllo espressione degli ordinamenti regionali non potrebbero occupare " l' ambito del controllo che , ai fini di coordinamento dell' intera finanza pubblica anche con riguardo al rispetto dei vincoli comunitari , soltanto le sezioni regionali della Corte dei conti , in
quanto
componenti dell' unitario sistema di controlli esercitati dalla stessa Corte nel suo complesso , possono perseguire " ( Corte cost .
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A - Con riguardo agli enti locali , l' annunciata revisione del loro ordinamento , dovrebbe fornire l' occasione : 1 ) per raccordare il nuovo controllo sui bilanci con quello sugli organi , al fine di introdurre misure sanzionatorie alle più gravi irregolarità contabili , ( a somiglianza di
quanto
già previsto per la mancata approvazione del bilancio ) ; 2 ) per rafforzare ( o introdurre ) la professionalità e l' indipendenza dei componenti ( o dell' unico titolare ) dell' organo di revisione , attraverso rinnovate modalità di nomina , che escludano ogni forma di scelta fiduciaria e di lottizzazione ; 3 ) per introdurre l' obbligo per gli enti di maggiori dimensioni di adottare la contabilità economica e redigere il bilancio consolidato al fine di consentire - a fronte del diffondersi del fenomeno dell' esternalizzazione dei servizi e della loro gestione attraverso società partecipate - l' integrazione
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B - Con riguardo alle regioni , il controllo delle sezioni regionali potrebbe essere reso più incisivo , nella promozione della regolarità contabile e finanziaria e nella funzione strumentale diretta a favore dei consigli regionali , con la previsione da parte del legislatore statale - con norma di principio nell' esercizio del coordinamento sulla finanza pubblica e dell ' armonizzazione dei bilanci - dell' inserimento , temporale e funzionale , del referto sull' esito del controllo nel processo di bilancio regionale ( a somiglianza di
quanto
avviene per la parifica del rendiconto generale dello Stato ) .
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