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buroc29 L' approccio alla questione relativa all' ammissibilità della contestazione e della prova nel giudizio di opposizione all' ordinanza ingiunzione non va conseguentemente condotto con riferimento alle circostanze di fatto della violazione attestate nel verbale come percepite direttamente ed immediatamente dal pubblico ufficiale ed alla possibilità o probabilità di un errore nella loro percezione , ma esclusivamente in relazione a circostanze che esulano dall ' accertamento , quali l' identificazione dell' attore della violazione e la sua capacità o la sussistenza dell' elemento soggettivo o di cause di esclusione della responsabilità , ovvero rispetto alle quali l' atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà ( ad esempio , tra numero di targa e tipo di veicolo al quale questa attribuita ) .
buroc29 Deve , conseguentemente , essere affermato il principio che : " nel giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione del pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l' atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà mentre è riservato al giudizio di querela di falso , nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell' operato del pubblico ufficiale la proposizione e l' esame di ogni questione concernente l' alterazione nel verbale , pur se involontaria o dovuta a cause accidentali , della realtà degli accadimenti e dell' effettivo svolgersi dei fatti .
buroc29 L' approccio alla questione relativa all' ammissibilità della contestazione e della prova nel giudizio di opposizione all' ordinanza ingiunzione non va conseguentemente condotto con riferimento alle circostanze di fatto della violazione attestate nel verbale come percepite direttamente ed immediatamente dal pubblico ufficiale ed alla possibilità o probabilità di un errore nella loro percezione , ma esclusivamente in relazione a circostanze che esulano dall ' accertamento , quali l' identificazione dell' attore della violazione e la sua capacità o la sussistenza dell' elemento soggettivo o di cause di esclusione della responsabilità , ovvero rispetto alle quali l' atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà ( ad esempio , tra numero di targa e tipo di veicolo al quale questa attribuita ) .
buroc29 La questione dell' efficacia probatoria dei fatti attestati nel processo verbale di accertamento delle violazioni amministrative , e dei suoi limiti , nel giudizio di opposizione promosso ex art. 23 , L. 24 novembre 1981 n. 689 ( modifiche al sistema penale ) , avverso l' ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione pecuniaria ( id est ex art. 204 - bis , C.d.S , ) , è stata già esaminata dalle Sezioni Unite di questa Corte , le quali nella sentenza n. 125451 / 92 hanno posto in rilievo che : il processo verbale costituisce un atto pubblico , in quanto forma necessaria dell ' esternazione dell ' atto di accertamento che il pubblico ufficiale compie sulla base dell' attribuzione normativa di uno specifico potere di documentazione , con effetti costitutivi sostanziali , prima che processuali , perché soltanto attraverso il veicolo necessario di detto atto di accertamento può essere determinato il credito della sanzione pecuniaria che l' autorità competente dovrà riscuotere con I ordinanza - ingiunzione ; l' art .
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