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buroc29 dato ulteriore seguito , non soltanto per il suo approssimativo intendimento della nozione di apprezzamento personale fornita dalla sentenza n. 12545 / 1992 e dei limiti di attendibilità del fenomeno della percezione dinamica , che è frutto , al pari di quella statica , del necessario concorso di una pluralità di stimoli sensoriali in ogni caso elaborati dal pubblico ufficiale nella loro complessità , concludenza e decisività secondo la sua esperienza e qualificata professionalità , ma soprattutto per la lesione che esso ha comportato , e può ulteriormente comportare , al superiore interesse alla certezza giuridica dell' attività svolta dai pubblici ufficiali ed alle esigenze di garanzia del buon andamento della P.A. , alla cui tutela - come sottolineato in materia dalla Corte Costituzionale ( cfr .
buroc29 n. 140482 / 005 ) , A tale orientamento , benché in parte ispirato a condivisibili esigenze di concentrazione ed accelerazione processuale e di salvaguardia del diritto di difesa , non può essere dato ulteriore seguito , non soltanto per il suo approssimativo intendimento della nozione di apprezzamento personale fornita dalla sentenza n. 12545 / 1992 e dei limiti di attendibilità del fenomeno della percezione dinamica , che è frutto , al pari di quella statica , del necessario concorso di una pluralità di stimoli sensoriali in ogni caso elaborati dal pubblico ufficiale nella loro complessità , concludenza e decisività secondo la sua esperienza e qualificata professionalità , ma soprattutto per la lesione che esso ha comportato , e può ulteriormente comportare , al superiore interesse alla certezza giuridica dell' attività svolta dai pubblici ufficiali ed alle esigenze di garanzia del buon andamento della P.A. , alla cui tutela - come sottolineato in materia dalla Corte Costituzionale ( cfr .
buroc29 2700 c.c. attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell' atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti , comportano infatti che tale efficacia concerne inevitabilmente tutti gli accadimenti e le circostanze pertinenti alla violazione menzionati nell' atto indipendentemente dalle modalità statica o dinamica della loro percezione , fermo l' obbligo del pubblico ufficiale di descrivere le particolari condizioni soggettive ed oggettive dell' accertamento , giacché egli deve dare conto nell' atto pubblico non soltanto della sua presenza ai fatti attestati , ma anche delle regioni per le quale detta presenza ne ha consentito l' attestazione .
buroc29 2700 c.c. attribuisce all' atto pubblico l' efficacia di piena prova , fino a querela di falso , della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato , nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti ; il giudizio di opposizione all' ordinanza - ingiunzione , benché formalmente costruito dagli artt .
buroc29 2700 c.c. attribuisce all' atto pubblico l' efficacia di piena prova , fino a querela di falso , della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato , nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti ; il giudizio di opposizione all' ordinanza - ingiunzione , benché formalmente costruito dagli artt .
buroc29 Il ricorso , assegnato alla seconda sezione civile della Corte , è stato rimesso alle Sezioni Unite per la particolare importanza della questione relativa all' efficacia probatoria delle attestazioni contenute nel verbale di accertamento delle violazioni amministrative e , segnatamente , di quelle alle norme del C.d.S , riguardanti i fatti oggetto di percezione sensoriale del pubblico ufficiale che le abbia accertate .
buroc29 Ogni diversa contestazione , in esse comprese quelle relative alla mancata particolareggiata esposizione delle circostanze dell' accertamento od alla non idoneità di essa a conferire certezza ai fatti attestati nel verbale , va invece svolta nel procedimento di querela di falso , che consente di accertare senza preclusione di alcun mezzo di prova qualsiasi alterazione nell' atto pubblico , pur se involontaria o dovuta a cause accidentali , della realtà degli accadimenti o del loro effettivo svolgersi ed il cui esercizio è imposto , oltre che dalla già menzionata tutela della certezza dell ' attività amministrativa , anche dall' interesse pubblico alla verifica in sede giurisdizionale della correttezza dell' operato del pubblico ufficiale che ha redatto .
buroc29 , conseguentemente , essere affermato il principio che : " nel giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione del pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l' atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà mentre è riservato al giudizio di querela di falso , nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell' operato del pubblico ufficiale la proposizione e l' esame di ogni questione concernente l' alterazione nel verbale , pur se involontaria o dovuta a cause accidentali , della realtà degli accadimenti e dell' effettivo svolgersi dei fatti .
buroc29 Ogni diversa contestazione , in esse comprese quelle relative alla mancata particolareggiata esposizione delle circostanze dell' accertamento od alla non idoneità di essa a conferire certezza ai fatti attestati nel verbale , va invece svolta nel procedimento di querela di falso , che consente di accertare senza preclusione di alcun mezzo di prova qualsiasi alterazione nell' atto pubblico , pur se involontaria o dovuta a cause accidentali , della realtà degli accadimenti o del loro effettivo svolgersi ed il cui esercizio è imposto , oltre che dalla già menzionata tutela della certezza dell ' attività amministrativa , anche dall' interesse pubblico alla verifica in sede giurisdizionale della correttezza dell' operato del pubblico ufficiale che ha redatto .
buroc29 apprezzamenti personali è evidente in successive decisioni una deriva non soltanto verso l' inclusione in essi di una generalità di fatti attestati nel verbale , sul mero fondamento della possibilità di distinguere la loro percezione in statica o dinamica e dell' idoneità delle sole percezioni statiche a dare certezza al fatto accertato , ma anche verso una generale ed indiscriminata possibilità di prova nel procedimento ex art. 23 , L. n. 689 / 1981 , dell errore del pubblico ufficiale nelle percezioni dinamiche , in base all' assunto , sostanzialmente contraddittorio , che l' efficacia probatoria piena dell ' atto pubblico sia condizionata dalle ragioni poste a base della contestazione dei fatti in esso attestati , inoltre , con specifico riferimento alla materia della circolazione stradale , nella quale è più frequente la percezione dinamica dei fatti integranti le violazioni , sono stati in qualche caso anche ignorati , ed in altri travisati , i requisiti dell' occasionalità della percezione e della repentinità dell' accadimento , enucleati dalle Sezioni Unite , e nel giudizio di opposizione all' ordinanza - ingiunzione è stato ritenuto talora di per sé risolutivo il solo disconoscimento da parte dell' interessato dei fatti oggetto di percezione dinamica
buroc29 circolazione stradale , nella quale è più frequente la percezione dinamica dei fatti integranti le violazioni , sono stati in qualche caso anche ignorati , ed in altri travisati , i requisiti dell' occasionalità della percezione e della repentinità dell' accadimento , enucleati dalle Sezioni Unite , e nel giudizio di opposizione all' ordinanza - ingiunzione è stato ritenuto talora di per sé risolutivo il solo disconoscimento da parte dell' interessato dei fatti oggetto di percezione dinamica , e talaltra ammesso l' espletamento della prova contraria , in base all' unica considerazione della limitata durata dello stimolo sensoriale percepito dal pubblico ufficiale e della sua ridotta possibilità di verifica ( cfr .
buroc29 La questione dell' efficacia probatoria dei fatti attestati nel processo verbale di accertamento delle violazioni amministrative , e dei suoi limiti , nel giudizio di opposizione promosso ex art. 23 , L. 24 novembre 1981 n. 689 ( modifiche al sistema penale ) , avverso l' ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione pecuniaria ( id est ex art. 204 - bis , C.d.S , ) , è stata già esaminata dalle Sezioni Unite di questa Corte , le quali nella sentenza n. 125451 / 92 hanno posto in rilievo che : il processo verbale costituisce un atto pubblico , in quanto forma necessaria dell ' esternazione dell ' atto di accertamento che il pubblico ufficiale compie sulla base dell' attribuzione normativa di uno specifico potere di documentazione , con effetti costitutivi sostanziali , prima che processuali , perché soltanto attraverso il veicolo necessario di detto atto di accertamento può essere determinato il credito della sanzione pecuniaria che l' autorità competente dovrà riscuotere con I ordinanza - ingiunzione ; l' art .
buroc29 2700 c.c. attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell' atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti , comportano infatti che tale efficacia concerne inevitabilmente tutti gli accadimenti e le circostanze pertinenti alla violazione menzionati nell' atto indipendentemente dalle modalità statica o dinamica della loro percezione , fermo l' obbligo del pubblico ufficiale di descrivere le particolari condizioni soggettive ed oggettive dell' accertamento , giacché egli deve dare conto nell' atto pubblico non soltanto della sua presenza ai fatti attestati , ma anche delle regioni per le quale detta presenza ne ha consentito l' attestazione .
buroc29 particolareggiata esposizione delle circostanze dell' accertamento od alla non idoneità di essa a conferire certezza ai fatti attestati nel verbale , va invece svolta nel procedimento di querela di falso , che consente di accertare senza preclusione di alcun mezzo di prova qualsiasi alterazione nell' atto pubblico , pur se involontaria o dovuta a cause accidentali , della realtà degli accadimenti o del loro effettivo svolgersi ed il cui esercizio è imposto , oltre che dalla già menzionata tutela della certezza dell ' attività amministrativa , anche dall' interesse pubblico alla verifica in sede giurisdizionale della correttezza dell' operato del pubblico ufficiale che ha redatto .
buroc29 21 , 22 , 22 bis e 23 , L. n. 689 / 81 , avendo ritenuto presunto un fatto percepito visivamente dagli agenti accertatori e rispetto al quale il verbale di accertamento , costituendo un atto pubblico , faceva fede fino a querela di falso .
buroc29 2700 c.c. attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell' atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti , comportano infatti che tale efficacia concerne inevitabilmente tutti gli accadimenti e le circostanze pertinenti alla violazione menzionati nell' atto indipendentemente dalle modalità statica o dinamica della loro percezione , fermo l' obbligo del pubblico ufficiale di descrivere le particolari condizioni soggettive ed oggettive dell' accertamento , giacché egli deve dare conto nell' atto pubblico non soltanto della sua presenza ai fatti attestati , ma anche delle regioni per le quale detta presenza ne ha consentito l' attestazione .
buroc29 , tende all' accertamento negativo della pretesa sanzionatoria della p. a e si configura da un punto di vista procedimentale come un giudizio civile , del quale vanno applicate le regole generali , salvo espressa contraria disposizione ; l' esercizio del diritto di difesa nel procedimento di opposizione all' ordinanza - ingiunzione non è pregiudicato dalla fede privilegiata del verbale di accertamento , potendo I interessato impugnare latto con la querela di falso e fare ricorso nel relativo giudizio ai formali mezzi di prova ; - l' efficacia di prova legale del verbale non può estendersi alle valutazioni espresse dal pubblico ufficiale ed alla menzione di fatti avvenuti in sua presenza , che possono risolversi in apprezzamenti personali , perché mediati attraverso la occasionale percezione sensoriale di accadimenti , che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo , senza alcun margine di apprezzamento .
buroc29 delle violazioni amministrative , e dei suoi limiti , nel giudizio di opposizione promosso ex art. 23 , L. 24 novembre 1981 n. 689 ( modifiche al sistema penale ) , avverso l' ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione pecuniaria ( id est ex art. 204 - bis , C.d.S , ) , è stata già esaminata dalle Sezioni Unite di questa Corte , le quali nella sentenza n. 125451 / 92 hanno posto in rilievo che : il processo verbale costituisce un atto pubblico , in quanto forma necessaria dell ' esternazione dell ' atto di accertamento che il pubblico ufficiale compie sulla base dell' attribuzione normativa di uno specifico potere di documentazione , con effetti costitutivi sostanziali , prima che processuali , perché soltanto attraverso il veicolo necessario di detto atto di accertamento può essere determinato il credito della sanzione pecuniaria che l' autorità competente dovrà riscuotere con I ordinanza - ingiunzione ; l' art .
buroc29 Deve , conseguentemente , essere affermato il principio che : " nel giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione del pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l' atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà mentre è riservato al giudizio di querela di falso , nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell' operato del pubblico ufficiale la proposizione e l' esame di ogni questione concernente l' alterazione nel verbale , pur se involontaria o dovuta a cause accidentali , della realtà degli accadimenti e dell' effettivo svolgersi dei fatti .
buroc29 n. 18 , L. n. 689 / 1981 ; art , 203 , d.p.r. a 2851 / 1992 ) e , dall' altro , tipizzare il contenuto del verbale , prevedendo l' obbligo del pubblico ufficiale non soltanto di esporre il fatto in forma sommaria ( cfr .
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