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La società allora propone appello avverso la sentenza dei giudici di
prime
cure e allega per la prima volta documentazione a giustificazione della propria posizione .
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La società allora propone appello avverso la sentenza dei giudici di prime cure e allega per la
prima
volta documentazione a giustificazione della propria posizione .
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L' Agenzia delle Entrate resiste con comparsa ed eccepisce l' avvenuta decadenza per la società della facoltà di produrre documenti ai sensi e per gli effetti dell' articolo 32 del Dpr 600 / 73 come modificato dall' articolo 25 della legge 28 / 1999 , in quanto tali documenti sono stati prodotti per la
prima
volta in appello .
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La Giurisprudenza più recente ( Cassazione n. 2027 / 2003 ) ha precisato che tale facoltà è esercitabile da parte del contribuente anche prescindendo dalla impossibilità per l' interessato di produrre la documentazione nuova in
prima
istanza per causa a lui non imputabile .
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La facoltà di produzione di documenti non può essere esercitata all' udienza di trattazione , perché in questo modo si lederebbe il diritto alla difesa della controparte , la quale si troverebbe , per la
prima
volta , a dover conoscere di tali nuovi elementi , a dover prendere posizione su di essi tardivamente .
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A ciò si deve aggiungere che , a differenza di quanto disposto dall' articolo 345 u.c.c.p.c. , come modificato dall' articolo 53 della legge 535 / 90 , secondo cui " non sono ammessi nuovi mezzi di prova , salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di
primo
grado per causa ad essa non imputabile " , l' articolo 58 del Dlgs 546 / 92 non prevede tale limitazione e , di conseguenza , estende al massimo la facoltà di produzione documentale nuova in secondo grado .
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Di ciò l' ufficio deve informare il contribuente in sede amministrativa contestualmente alla richiesta " comma 4 " le cause di inutilizzabilità previste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all' atto introduttivo del giudizio di
primo
grado in sede contenziosa le notizie , i dati , i documenti , i libri ed i registri , dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile " .
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Detto termine rileva in maniera ambivalente , e infatti : un
primo
termine opera dal momento dell' invio del questionario ( detto anche invito ) fino al giorno concesso dall' ufficio per la presentazione da parte del contribuente ( di regola 30 giorni dall' avvenuta notifica al contribuente dell' invito ) un secondo termine è previsto , come deroga al primo , nel caso di oggettiva impossibilità da parte del contribuente - su cui incombe l' onere della prova - di adempiere alle richieste dell' ufficio .
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Detto termine rileva in maniera ambivalente , e infatti : un primo termine opera dal momento dell' invio del questionario ( detto anche invito ) fino al giorno concesso dall' ufficio per la presentazione da parte del contribuente ( di regola 30 giorni dall' avvenuta notifica al contribuente dell' invito ) un secondo termine è previsto , come deroga al
primo
, nel caso di oggettiva impossibilità da parte del contribuente - su cui incombe l' onere della prova - di adempiere alle richieste dell' ufficio .
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Tale secondo termine scade inesorabilmente con il deposito dell' atto introduttivo del giudizio di
primo
grado in sede contenziosa .
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La
prima
soluzione , denominata " procedurale " , individua la prevalenza dell' articolo 58 del Dlgs 546 / 92 ed è descritta infra al § 2.1 .
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Tale meccanismo , peraltro , appare sufficientemente garantista delle ragioni del contribuente , in quanto , in ogni caso , è costruito sul termine ambivalente ( commi 3 e 4 ) , e consente al contribuente stesso di produrre prove a suo favore fino al
primo
grado di giudizio .
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Dlgs 546 / 92 è norma di carattere generale e trova applicazione in combinato disposto con l' articolo 7 del medesimo decreto legislativo il principio di cui all' articolo 32 del Dpr 600 / 73 , come modificato dall' articolo 25 della legge 28 / 99 , introduce un meccanismo nuovo , alla luce del quale il contribuente , prima di ricevere l' eventuale avviso di accertamento , ha facoltà di instaurare un contraddittorio con l' Agenzia delle Entrate tale contraddittorio introduce nel nostro sistema un termine ambivalente che ha natura decadenziale ( opera fino alla presentazione del ricorso in
primo
grado ) la norma di cui all' articolo 32 del Dpr 600 / 73 può essere considerata una deroga al criterio generale di cui all' articolo 58 del Dlgs 546 / 92 in questo modo viene garantito il diritto alla difesa del contribuente e , contestualmente , l' Amministrazione può esercitare in modo più corretto il ricorso al metodo induttivo sulla base del preventivo contraddittorio con la parte con questo criterio non sarebbero più consentite ai contribuenti " tattiche dilatorie " a danno dell' erario .
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