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econo31 Se le stesse operazioni sono effettuate da un soggetto passivo d' imposta non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato , gli obblighi possono essere adempiuti dal rappresentante fiscale nominato ai sensi del secondo comma dell' articolo 17 , Dpr n. 633 / 72 , salvo che sia avvenuta l' identificazione diretta , prevista dall' articolo 35-ter del Dpr n. 633 / 72. Deroghe a tali principi sono previste dal secondo comma dello stesso articolo 44 : nelle operazioni triangolari comunitarie , cioè quelle in cui un operatore di uno Stato comunitario acquista dei beni in un altro Stato membro , disponendo l' invio direttamente a un terzo operatore di un altro Stato membro ( articolo 38 , comma 7 , Dl n. 331 / 1993 ) , il soggetto debitore dell' imposta è il " cessionario designato " per le prestazioni relative a beni mobili , per quelle di trasporto intracomunitario e relative
econo31 - Nomina all' uopo del rappresentante in Grecia da parte dell' operatore svizzero L' operazione diventa un acquisto intracomunitario da parte dell' operatore italiano , che dovrà integrare la fattura ricevuta con l' imposta calcolata secondo l' aliquota prevista nel nostro ordinamento , relativamente al bene acquistato ( articolo 46 , comma 1 , Dl 331 / 93 ) , nonché registrarla ( articolo 47 del Dl 331 / 93 ) - Nomina all' uopo del rappresentante in Italia da parte dell' operatore svizzero Anche in questo caso , l' operazione diventa intracomunitaria e i relativi obblighi in Italia , secondo quanto previsto dal comma 2 dell' articolo 17 , Dpr n. 633 / 72 , vengono assolti dal soggetto rappresentante .
econo31 all' uopo del rappresentante in Grecia da parte dell' operatore svizzero L' operazione diventa un acquisto intracomunitario da parte dell' operatore italiano , che dovrà integrare la fattura ricevuta con l' imposta calcolata secondo l' aliquota prevista nel nostro ordinamento , relativamente al bene acquistato ( articolo 46 , comma 1 , Dl 331 / 93 ) , nonché registrarla ( articolo 47 del Dl 331 / 93 ) - Nomina all' uopo del rappresentante in Italia da parte dell' operatore svizzero Anche in questo caso , l' operazione diventa intracomunitaria e i relativi obblighi in Italia , secondo quanto previsto dal comma 2 dell' articolo 17 , Dpr n. 633 / 72 , vengono assolti dal soggetto rappresentante .
econo31 C ) svizzero ( fornitore ) ; italiano ( 1° acquirente e promotore ) ; greco ( operatore che riceve direttamente le merci ) In questa ipotesi , i beni ceduti si trovano in territorio extracomunitario e , venendo meno uno dei requisiti previsti affinché un' operazione possa ritenersi intracomunitaria , cioè la movimentazione fisica da uno Stato membro all' altro , l' operazione non può ricadere nell' ambito della normativa comunitaria .
econo31 In connessione a ciò , va rilevato come sia prevista la " non imponibilità " per " le cessioni a titolo oneroso di beni , trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro , dal cedente o dall' acquirente , o da terzi per loro conto , nei confronti di cessionari soggetti d' imposta ...
econo31 Se le stesse operazioni sono effettuate da un soggetto passivo d' imposta non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato , gli obblighi possono essere adempiuti dal rappresentante fiscale nominato ai sensi del secondo comma dell' articolo 17 , Dpr n. 633 / 72 , salvo che sia avvenuta l' identificazione diretta , prevista dall' articolo 35-ter del Dpr n. 633 / 72. Deroghe a tali principi sono previste dal secondo comma dello stesso articolo 44 : nelle operazioni triangolari comunitarie , cioè quelle in cui un operatore di uno Stato comunitario acquista dei beni in un altro Stato membro , disponendo l' invio direttamente a un terzo operatore di un altro Stato membro ( articolo 38 , comma 7 , Dl n. 331 / 1993 ) , il soggetto debitore dell' imposta è il " cessionario designato " per le prestazioni relative a beni mobili , per quelle di trasporto intracomunitario e relative intermediazioni , per quelle accessorie ai servizi di trasporto intracomunitario e relative prestazioni di intermediazione
econo31 Nell' ipotesi , infine , che il soggetto svizzero non nomini alcun rappresentante , troverà applicazione il terzo comma dell' articolo 17 del Dpr n. 633 / 72 , con il quale è previsto che , in assenza di nomina del rappresentante o di identificazione diretta ai sensi dell' articolo 35-ter , gli obblighi " sono adempiuti dai cessionari o committenti , residenti nel territorio dello Stato " .
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